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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28573/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20099/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA].SAN.[OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 85/1/19, depositata il 21 gennaio 2019; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Isernia per gli anni di imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 riguardanti riprese in tema di IRPEF ed IRES in misura diversa nelle diverse annualità.

Gli avvisi di accertamento scaturirono da precedenti avvisi di accertamento, già notificati alla società per le stesse annualità di imposta, i quali vennero parimenti impugnati dalla società contribuente ed i relativi ricorsi accolti per le annualità dal 2007 al 2010, con esclusione di quello relativo all’anno 2011.

A fondamento delle singole impugnazioni, la società ricorrente dedusse l’illegittimità degli avvisi di accertamento integrativi in oggetto poiché in sede di prima verifica detta società aveva prodotto tutta la documentazione in possesso della Guardia di Finanza e solo in seguito della acquisizione degli estratti conto bancari da parte della Guardia di finanza fu chiesto al Mastrorillo, liquidatore della società, di fornire tutte le giustificazioni degli incassi e dei prelievi risultanti dai conti correnti propri e della società contribuente dal 2007 al 2011.

I ricorsi riuniti vennero accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia. 2.Avverso tale sentenza propose quindi appello l’Agenzia ma questo venne respinto.

Il giudice di seconde cure affermò l’assoluta illegittimità dell’operato della Amministrazione finanziaria, avendo la stessa posto in essere l’accertamento fiscale de quo in capo alla società in violazione della normativa vigente in materia.

Si ritenne che la documentazione prodotta dal contribuente, ritenuta non utilizzabile dall’Agenzia poiché prodotta in sede di accertamento, fosse comunque acquisibile in pendenza del contenzioso tributario, riconoscendosi alla parte contribuente il diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

Ancora più nel dettaglio la C.T.R. ritenne che la documentazione avesse “preciso valore probatorio” e fosse “idonea ai fini difensivi del contribuente e, dunque, ammissibile anche in sede contenziosa purché attinente l’attivitàaccertativa fiscale e i rilievi fiscali contestati dall’Ufficio al contribuente medesimo”.

Inoltre, s i censurò la condotta dell’Amministrazione finanziaria con la quale era stato omesso l’avviso alla società contribuente delle preclusioni a cui la stessa sarebbe andata incontro nel caso di mancata produzione delle documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie nel termine fissato dall’Ufficio e si evidenziò la insufficienza del termine fissato, pari a quindici giorni, per effettuare le produzioni richieste.

Avverso la prefata decisione, ricorre l’Agenzia con quattro motivi, MI.San. contruzioni s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, commi 3 e 4, nonché dell’art. 51 e 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte di merito ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta dalla società contribuente solo in fase contenziosa e non in quella amministrativa, oltre peraltro il termine indicato dall’Agenzia stessa. 2.Con il secondo motivo si censura la decisione per omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., fatto costituito dalla espressa avvertenza al contribuente che la mancata esibizione della documentazione avrebbe comportato la sua inutilizzabilità in caso di tardiva presentazione in sede giudiziale.

Con tale motivo si censura la sentenza per aver affermato che l’amministrazione non avrebbe avvertito la società contribuente in merito alle preclusioni a cui la stessa sarebbe andata incontro nel caso di mancata produzione della documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie nel termine fissato dall’Ufficio laddove tale avvertimento era contenuto nelle pag. 3 e 5 dell’allegato A del processo verbale di constatazione. 3.Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp.att. c.p.c. nonché degli artt. 112, 15 e 116 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

La sentenza secondo la prospettazione dell’Agenzia ricorrente sarebbe comunque nulla in quanto solo apparentemente motivata circa l’accoglimento della tesi del contribuente, considerando le prove fornite dalle parti senza tuttavia confutarle ossia senza spiegare le ragioni per cui gli elementi probatori forniti dalla società fossero idonei a scalfire le contestazioni dell’Ufficio. 4.Con il quarto motivo si denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per non essersi il giudice di merito pronunciato in relazione alla censura formulata dall’Ufficio relativa all’accertamento effettuato nei confronti della società per le annualità in cui ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi pur avendo pagato i fornitori.

In ciò la CTR avrebbe errato, arrestando la propria pronuncia solo alla posizione del Mastrorilli. 5.Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente, stante l’intima connessione, e sono fondati.

Il giudice di merito ha ritenuto producibile in sede contenziosa la documentazione della società, ancorché detta documentazione non fosse stata prodotta in sede di accertamento a seguito di invito da parte dell’Amministrazione finanziaria ex art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, attesa l’omessa avvertenza alla società contribuente delle preclusioni cui la stessa sarebbe andata incontro nel caso di mancata produzione, ritenendo non congruo il termine di giorni 15 concessi per laproduzione della documentazione stessa.

Occorre ricordare, sul punto, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente; peraltro qualora l'Amministrazione neghi o contesti tale pur tardiva produzione, il contribuente, al fine di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente "ratione temporis", ed all'autorità giudiziaria compete vagliare la regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata "di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile" ( v. fra le altre Cass.16106/2018; Cass. n. 3442/2021).

L’Agenzia delle entrate, peraltro, ha dedotto e allegato, riproducendo lo specifico passaggio dell’allegato al pvc, che detto avviso era stata specificamente fornito alla contribuente.

Ne deriva che la C.T.R.ha violato l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 posto che non ha verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla norma per la valutabilità dei documenti prodotti in giudizio. 6.In conclusione, devono accogliersi il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto, e per l’effetto la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la quantificazione delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20099/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA].SAN.[OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 85/1/19, depositata il 21 gennaio 2019; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Isernia per gli anni di imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 riguardanti riprese in tema di IRPEF ed IRES in misura diversa nelle diverse annualità. Gli avvisi di accertamento scaturirono da precedenti avvisi di accertamento, già notificati alla società per le stesse annualità di imposta, i quali vennero parimenti impugnati dalla società contribuente ed i relativi ricorsi accolti per le annualità dal 2007 al 2010, con esclusione di quello relativo all’anno 2011. A fondamento delle singole impugnazioni, la società ricorrente dedusse l’illegittimità degli avvisi di accertamento integrativi in oggetto poiché in sede di prima verifica detta società aveva prodotto tutta la documentazione in possesso della Guardia di Finanza e solo in seguito della acquisizione degli estratti conto bancari da parte della Guardia di finanza fu chiesto al Mastrorillo, liquidatore della società, di fornire tutte le giustificazioni degli incassi e dei prelievi risultanti dai conti correnti propri e della società contribuente dal 2007 al 2011. I ricorsi riuniti vennero accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia. 2.Avverso tale sentenza propose quindi appello l’Agenzia ma questo venne respinto. Il giudice di seconde cure affermò l’assoluta illegittimità dell’operato della Amministrazione finanziaria, avendo la stessa posto in essere l’accertamento fiscale de quo in capo alla società in violazione della normativa vigente in materia. Si ritenne che la documentazione prodotta dal contribuente, ritenuta non utilizzabile dall’Agenzia poiché prodotta in sede di accertamento, fosse comunque acquisibile in pendenza del contenzioso tributario, riconoscendosi alla parte contribuente il diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione. Ancora più nel dettaglio la C.T.R. ritenne che la documentazione avesse “preciso valore probatorio” e fosse “idonea ai fini difensivi del contribuente e, dunque, ammissibile anche in sede contenziosa purché attinente l’attivitàaccertativa fiscale e i rilievi fiscali contestati dall’Ufficio al contribuente medesimo”. Inoltre, s i censurò la condotta dell’Amministrazione finanziaria con la quale era stato omesso l’avviso alla società contribuente delle preclusioni a cui la stessa sarebbe andata incontro nel caso di mancata produzione delle documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie nel termine fissato dall’Ufficio e si evidenziò la insufficienza del termine fissato, pari a quindici giorni, per effettuare le produzioni richieste. Avverso la prefata decisione, ricorre l’Agenzia con quattro motivi, MI.San. contruzioni s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, commi 3 e 4, nonché dell’art. 51 e 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte di merito ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta dalla società contribuente solo in fase contenziosa e non in quella amministrativa, oltre peraltro il termine indicato dall’Agenzia stessa. 2.Con il secondo motivo si censura la decisione per omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., fatto costituito dalla espressa avvertenza al contribuente che la mancata esibizione della documentazione avrebbe comportato la sua inutilizzabilità in caso di tardiva presentazione in sede giudiziale. Con tale motivo si censura la sentenza per aver affermato che l’amministrazione non avrebbe avvertito la società contribuente in merito alle preclusioni a cui la stessa sarebbe andata incontro nel caso di mancata produzione della documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie nel termine fissato dall’Ufficio laddove tale avvertimento era contenuto nelle pag. 3 e 5 dell’allegato A del processo verbale di constatazione. 3.Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp.att. c.p.c. nonché degli artt. 112, 15 e 116 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. La sentenza secondo la prospettazione dell’Agenzia ricorrente sarebbe comunque nulla in quanto solo apparentemente motivata circa l’accoglimento della tesi del contribuente, considerando le prove fornite dalle parti senza tuttavia confutarle ossia senza spiegare le ragioni per cui gli elementi probatori forniti dalla società fossero idonei a scalfire le contestazioni dell’Ufficio. 4.Con il quarto motivo si denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per non essersi il giudice di merito pronunciato in relazione alla censura formulata dall’Ufficio relativa all’accertamento effettuato nei confronti della società per le annualità in cui ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi pur avendo pagato i fornitori. In ciò la CTR avrebbe errato, arrestando la propria pronuncia solo alla posizione del Mastrorilli. 5.Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente, stante l’intima connessione, e sono fondati. Il giudice di merito ha ritenuto producibile in sede contenziosa la documentazione della società, ancorché detta documentazione non fosse stata prodotta in sede di accertamento a seguito di invito da parte dell’Amministrazione finanziaria ex art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, attesa l’omessa avvertenza alla società contribuente delle preclusioni cui la stessa sarebbe andata incontro nel caso di mancata produzione, ritenendo non congruo il termine di giorni 15 concessi per laproduzione della documentazione stessa. Occorre ricordare, sul punto, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente; peraltro qualora l'Amministrazione neghi o contesti tale pur tardiva produzione, il contribuente, al fine di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente "ratione temporis", ed all'autorità giudiziaria compete vagliare la regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata "di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile" ( v. fra le altre Cass.16106/2018; Cass. n. 3442/2021). L’Agenzia delle entrate, peraltro, ha dedotto e allegato, riproducendo lo specifico passaggio dell’allegato al pvc, che detto avviso era stata specificamente fornito alla contribuente. Ne deriva che la C.T.R.ha violato l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 posto che non ha verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla norma per la valutabilità dei documenti prodotti in giudizio. 6.In conclusione, devono accogliersi il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto, e per l’effetto la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la quantificazione delle spes
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