CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 34222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 24 giugno 2021, il tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anno 1, mesi 11 di reclusione ed C 600,00 di multa in ordine ai delitti di truffa e falso allo stesso ascritti. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con distinti motivi: - vizio della motivazione quanto all'art. 129 cod.proc.pen. poichè il giudice del merito avrebbe dovuto tenere conto dell'avvenuto risarcimento integrale del danno e pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 162 ter cod.pen.; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art.130 cod.proc.pen. ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. omessa pronuncia in dispositivo della sospensione condizionale della pena cui l'accordo era subordinato ed impossibilità di procedere alla correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti, manifestamente infondati ovvero in difetto di interesse e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al.difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2 bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione. Pertanto tra i motivi non proponibili rientra anche la questione della possibilità di proscioglimento dell'imputato in applicazione della disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. In ogni caso il motivo è anche manifestamente infondato posto che al caso in esame non si applica la disciplina di cui all'art.162 ter cod.pen. trattandosi di truffa procedibile d'ufficio non soggetta a tale causa di estinzione del reato. 2.2 Il secondo motivo è proposto in carenza di interesse posto che, l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena a seguito della correzione del dispositivo, ha emendato l'errore del giudice così aderendo all'accordo delle parti senza che alcun effetto positivo potrebbe avere l'accoglimento della doglianza prospettata. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ig