CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha insistito per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 14 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato la decisione del locale Tribunale che aveva condannato — anche agli effetti civili — [OSCURATO:PERSONA] per minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la riforma in appello è consistita nella dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, mentre sono state confermate le statuizioni civili. 2. Contro l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che ha articolato due motivi di ricorso. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 578 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente ricorda, in primo luogo, un precedente della CEDU (causa [OSCURATO:PERSONA] del 20 ottobre 2020) con cui è stata ritenuta violativa della presunzione di innocenza la sentenza con la quale il Giudice di appello della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] aveva giudicato l'imputato, nonostante la declaratoria di prescrizione, ai fini della responsabilità civile. E ciò è proprio quello che accade nel caso previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., quando il Giudice penale continua ad avere cognizione della regiudicanda, decidendo sui motivi di appello dell'imputato quanto alla responsabilità penale, per statuire su quella civile, affermandone implicitamente la colpevolezza. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 111, comma 6 cost. e degli artt. 192 cod. proc. pen. e 612, 594 cod. pen. e vizio di motivazione. Fermo restando che la telefonata vi fu e che essa partì dall'utenza intestata all'imputato, ciò che non è stato provato in maniera certa è che l'autore fu proprio Macrillò. Le stesse persone offese si erano espresse, sul punto, in maniera dubitativa ed avevano affermato che le famiglie Macrillò e Servello avevano sempre avuto ottimi rapporti. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di una decisione che ha correttamente applicato l'art. 578 cod. proc. pen. 4. Il difensore delle parti civili ha depositato un'articolata memoria, in cui ha contestato la correttezza in diritto e la fondatezza delle argomentazioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 578 cod. proc. pen. e vizio di motivazione — è manifestamente infondato dal momento che la Corte Costituzionale, con sentenza del 7 luglio 2021, ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.578 del codice di procedura penale, sollevate - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dalla Corte d'appello di Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe». Tale decisione è intervenuta su ordinanze di rimessione che sviluppavano le medesime argomentazioni del motivo in esame, che non contiene elementi di novità, sì da consentire di superare l'articolato ragionamento svolto dalla Consulta. Peraltro è anche da dire che il ricorrente non formula questione di legittimità costituzionale, ma si limita a denunziare, tra l'altro, la violazione dell'art. 111 Cost. Anche questa impostazione milita per l'inammissibilità del ricorso dal momento che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, n.m. sul punto), hanno ribadito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (come già affermato da Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). A sostegno di questa conclusione, il massimo Consesso ha osservato che l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale. 2. Il secondo motivo di ricorso — sulla riferibilità soggettiva del fatto all'imputato — è aspecifico in quanto sordo alla convergenza tra la provenienza della telefonata dall'utenza dell'imputato e la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (figlio delle persone offese e destinatario finale delle minacce), aveva pubblicato un articolo avente ad oggetto i debiti fuori bilancio e il commissariamento del Comune di Palermiti del quale l'imputato era stato assessore. A questo proposito va ricordato come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). La soccombenza del ricorrente impone altresì la condanna del medesimo alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in euro 3510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 9/5/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Sabeone \---- naseago.........m......*...M., ut...........aeunio DEPOS-í /-1:1 i N 7 ,.... 1 — -;-2 ,....1; uLy!-2.A.,\[OSCURATO:PERSONA] DAngelo [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE Le4) -)2\1A 'k4 Q "n• QA.k2zs,,.N — • rAtmi..\‘,e) 9.;0 93 -C2Ckk(1.0 1/\ eA W.jsQ \,\,),L