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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 11858/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Enna il 16 aprile 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 635, commi primo e secondo, 612, comma secondo, cod. pen., e due ipotesi di cui all'art. 4

I. 110 del 1975 con riferimento al porto senza giustificato motivo di una pistola a gas e di un tubo in ferro della lunghezza di 65 cm; Rilevato che con il ricorso, in un unico articolato motivo e con la memoria pervenuta il 24 febbraio 2026 si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità quanto al mancato riconoscimento del giustificato motivo per il porto della pistola, dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 3 dell'art. 4

I. 110/1975 e dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che con le parti civili hanno fatto pervenire una memoria con le proprie conclusioni e la richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute per l'attuale grado; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale con il riferimento alle modalità di tempo e luogo, al fatto che il ricorrente non ha immediatamente fornito alcuna giustificazione in merito al porto dell'arm, nonché alle uso degli oggetti atti ad offendere per la effettuare la pregressa minaccia e all'adeguatezza ad offendere dello strumento, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento delle proprie conclusioni, ciò anche facendo corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha così fornito una risposta adeguata e coerente alle medesime censure, ora reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Enna il 16 aprile 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 635, commi primo e secondo, 612, comma secondo, cod. pen., e due ipotesi di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 con riferimento al porto senza giustificato motivo di una pistola a gas e di un tubo in ferro della lunghezza di 65 cm; Rilevato che con il ricorso, in un unico articolato motivo e con la memoria pervenuta il 24 febbraio 2026 si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità quanto al mancato riconoscimento del giustificato motivo per il porto della pistola, dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 3 dell'art. 4 I. 110/1975 e dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che con le parti civili hanno fatto pervenire una memoria con le proprie conclusioni e la richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute per l'attuale grado; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale con il riferimento alle modalità di tempo e luogo, al fatto che il ricorrente non ha immediatamente fornito alcuna giustificazione in merito al porto dell'arm, nonché alle uso degli oggetti atti ad offendere per la effettuare la pregressa minaccia e all'adeguatezza ad offendere dello strumento, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento delle proprie conclusioni, ciò anche facendo corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha così fornito una risposta adeguata e coerente alle medesime censure, ora reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
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