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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 ottobre 2024

Cassazione n. 28414/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.12378/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], p.i. 80050050154 , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in viale Mazzini n. 134 controricorrente avverso la sentenza n. 1450/2021 della Corte d’appello di Brescia depositata il12- 11 - 2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 11-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato il 9-1-2017 avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto n. 10855 del 28-10- 2016 emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], con OGGETTO: decadenza da aiuti comunitari R.G.12378/2022 C.C. 16-10-2024 il quale era stata disposta la decadenza parziale degli aiuti erogati in forza del Reg.

CE 1698/2005 per l’importo di Euro 36.980,07 e gli era stata irrogata sanzione amministrativa del medesimo importo. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato [OSCURATO:PERSONA] di Aiuto sulla base di denunzie riepilogative di contratti di affitto stipulati con [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fondo sito ad Ambivere e con Enrico, Luciano e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fondo sito ad [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA] erano deceduti anteriormente alla stipula dei contratti di affitto e dalle informazioni assunte era stato confermato che i contratti di affitto erano falsi; la Guardia di Finanza aveva altresì accertato che alcune domande di aiuti erano prive di sottoscrizione.

Con sentenza n.2656/2017 depositata il 19-10 - 2017 il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’opposizione e con sentenza n. 1450/2021 pubblicata il 12-11-2021 la Corte d’appello di Brescia ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento del motivo di appellorelativo alla violazione dell’art. 14 legge 689/1981, ha dichiarato che alla data di notifica della contestazione era decorso il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall’art. 14 legge 689/1981, con conseguente estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione di Euro 36.980,07 relativamente alle domande per gli anni 2007, 2008, 2010 e 2011, ferma la decadenza dagli aiuti irrogati; ha dichiarato inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. il terzo motivo di appello, ha rigettato il quarto motivo, dichiarato in parte inammissibile, ha annullato il decreto n. 10855/2016 limitatamente alla parte in cui applicava la sanzione amministrativa e ha rigettato per il resto l’appello. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativ a .

All’esito della camera di consiglio del 16 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo di appello; dichiara che con il terzo motivo aveva reiterato le istanze istruttorie non ammesse dal giudice di primo grado e volte a dimostrare che il mancato rinvenimento delle domande sottoscritte relative agli anni 2010 e 2011 era da ricondursi a un errore di archiviazione imputabile all’operatore che aveva ricevuto la domanda; rileva che con il quarto motivo aveva dedotto l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sull’irrilevanza dei terreni in contestazione aifini della domanda PAC e aveva chiesto fosse disposta consulenza d’ufficio sul punto.

Lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che l’appello era privo di specificità per il fatto che l’appellante aveva omesso di riportare nell’atto di appello i capitoli di prova dei quali lamentava la mancata ammissione e di indicare i testi da escutere e abbia dichiarato che non era sufficiente il semplice richiamo alle prove articolate in primo grado. 1.1.Il motivo è inammissibile.

Con riguardo ai capitoli di prova finalizzati a dimostrare le modalità di presentazione e archiviazione delle domande, la sentenza impugnata non ha svolto soltanto le affermazioni criticate dal ricorrente, ma ha ancheespressamente dichiarato che l’appellante non aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva dichiarato inammissibili i capitoli di prova “in quanto formulati in maniera del tutto generica”.

Per censurare in modo specifico tale statuizione, in sé giuridicamente e logicamente sufficiente a legittimare la mancata ammissione delle prove orali da parte del giudice di appello, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare non solo che il giudizio di genericità era stato erroneo, ma anche che quel giudizio era stato oggetto di motivo di appello; a tal fine era evidentemente necessario non soloche nel ricorso fosse i ndicato il contenuto preciso de i capitoli di prova non ammessi, ma anche che nel ricorso fosse indicato il contenuto del motivo di appello volto a censurare il giudizio di genericità perché, in mancanza di tali allegazioni , non è neppure consentitoalla Corte procedere alla diretta verifica degli atti (cfr., per tutte, Cass. Sez. 3 7-6-2023 n. 16028 Rv. 667816-02).

Invece, l’affermazione del ricorrente, secondo la quale la statuizione della sentenza di primo grado sulla genericità dei capitoli di prova era stata molto sintetica, non significa che l’appellante non fosse onerato dal proporre motivo di appello,contenente una parte argomentativa e una parte volitiva, volta a censurare quella pronuncia al fine di farne emergere l’erroneità (cfr. su tale contenuto dell’appello, per tutte, Cass. Sez. 6-3 30-5-2018 n. 13535 Rv. 648722-01).

Quindi, seppure sia vero che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto necessaria la trascrizione nell’atto di appello dei capitoli di prova, non sussistendo un principio di autosufficienza in relazione al contenuto dell’atto di appello (Cass. Sez. 3 24-4-2019 n. 11197 Rv. 653588-01), tale erronea ratio decidendi non è stata l’unica sulla quale è stata fondata la decisione.

L’ulteriore ratio, riferita alla mancanza di censura sul giudizio di genericità dei capitoli di provaè i n sé rispettosa dell’art. 342 cod. proc. civ.e non è stata aggredita in modo ammissibile dal ricorrente; ne consegue che , divenuta definitiva l’autonoma decisione non impugnata, risulta inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione della ragione erronea, in quanto il suo accoglimento non potrebbe comunque produrre l’annullamento della sentenza (cf.Cass.

Sez. 1 27-7-2017 n. 18641 Rv. 645076-01, Cass. Sez. 3 26-2- 2024 n. 5102 Rv. 670188-01).

Invece, con riguardo ai fatti relativi all’irrilevanza ai fini dei contributi percepiti dei terreni ai quali si riferivano i contratti di affitto falsi, il ricorrente lamenta che non sia stata ammessa la consulenza tecnica da lui richiesta; non specifica in alcun modo in quali termini la mancata ammissione dei capitoli di prova orale -che neppure deduce fossero volti ad accertare fatti relativi a quei terreni e ai relativi contratti di affittodi cui la Guardia di Finanza aveva accertato la falsi tà - abbia inciso sulla mancata ammissione della c.t.u.

Ciò comporta a sua volta l’inammissibilità del motivo, in quanto manca qualsiasi collegamentotra l’errore prospettato e la conseguenza lamentata. 2.Con ilsecondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme sull’invalidità degli atti amministrativi, in particolare della L. 241/1990 e della L. 681/1981”,il ricorrente rileva che l’invalidità che colpisce l’atto presupposto si ripercuote sull’atto presupponente, con invalidità a effetto caducante o invalidità a effetto viziante; rileva che il decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA] trova il suo antecedente indispensabile nel processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza e sostiene che il venire meno dell’atto presupposto, e perciò del processo verbale di contestazione per violazione di legge, non può che determinare l’annullamento dell’intero atto presupponente, ossia del Decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA], perché senza l’attività della Guardia di Finanza la Regione [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto predisporre il decreto contestato; quindi sostiene che sia illegittima la sentenza impugnata, per il fatto che ha annullato l’atto presupposto ma ha lasciato in vita gli effetti di quello conseguenziale, mentre avrebbe dovuto ritenere il venire meno del diritto di percepire i contributi, perché se l’atto viene caducato il contenuto dell’accertamento non si può consolidare.2.1.Il motivoè infondato.

La sentenza impugnata ha accertato che alla scadenza del termine di trenta giorni assegnato al Rota in sede dell’audizione avvenuta il 25- 2-2015 senza che lo stesso avesse prodotto alcunché -per cui si escludeva che l'Amministrazione avesse necessità di eseguire ulteriore istruttoria- la R egione fosse pienamente a conoscenza dell’illecito e avesse a disposizione tutti i dati per procedere all’accertamento; ha dichiarato perciò che alla data di notifica della contestazione,avvenuta il 5-12-2015, era già amp iamente decorso il termine di decadenza di novanta giorni posto dall’art. 14 legge 689/1981, con conseguente estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione.

Si impone il rilievo secondo il qualela sentenza erroneamente non ha considerato chesecondo l’art. 4 co. 1 lett.a) legge 23 dicembre 1986 n. 898 - che si applica alla violazione amministrativa di cui all’art. 2 della stessa legge commessa nella fattispecie, in deroga all’art. 14 legge 689/1981- il termine per la notificazione degli estremi della violazione,nel caso in cui non sia avvenuta la contestazione immediata, è di centottanta giorni per gli interessati residenti nel territorio dello Stato( Cass. Sez. 2 21 - 4 - 2009 n. 9454 Rv. 607991 - 01, Cass. Sez. 2 14-3-2008 n.7042 Rv. 602654 - 01 ) .

Ad ogni modo, la conclusione alla quale è giunta la Corte d’appelloè nella sostanza esatta, perché anche il termine di centottanta giorni decorrente dal 25-3-2015 era già decorso alla data della notificazione avvenuta il 5-12-2015, per cui deve essere soltanto corretta la motivazionenel senso esposto.

L’art. 4 co. 1 lett. a) legge 898/1986 deroga all’art. 14 legge 898/1981 solo con riferimento all’ampliamento del termine -da novanta a centottanta giorni-, per cui rimane fermo il disposto dell’art. 14 ult. co., applicato dalla sentenza impugnata, secondoil quale l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.Si tratta di disposizione procedurale che impone un termine per la contestazione dell’illecito nel procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, alla cui violazione il legislatore ha fatto conseguire l ’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione amministrativa e perciò la decadenza d all’esercizio della potestà sanzionatoria, ma non il venire meno degli accertamenti compiuti.

Quindi, non è corretta la ricostruzione proposta dal ricorrente, secondo la quale il mancato rispetto del termine per la contestazione inciderebbe sul verbale di accertamento, perché il verbale di accertamento mantiene il suo valore probatorio, a prescindere dal la violazione della disposizione procedurale.

Nella fattispecie è stato accertato in causa che gli aiuti erano stati percepiti indebitamente, e cioèin mancanza dei relativi presupposti, perché in tal senso era stato l’accertamento del giudice di primo grado che aveva rigettato integralmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sulla base del contenuto delle indagini risultanti dal verbale di accertamento e rispetto alle quali in giudizio non erano stati acquisiti elementi di segno diverso; quindi esattamente la Corte d’appello, nel momento in cui ha ritenuto il mancato rispetto del termine per la contestazione differita, ne ha fatto conseguire esclusivamente la conseguenza prevista dall’art. 14 legge 689/1981 di decadenza dall’esercizio del potere sanzionatorio, manon le conseguenze in ordine alla decadenza dal diritto di percepire gli aiuti per la mancanza dei relativi presupposti.

In termini analoghi, in ipotesi di opposizione a ordinanza - ingiunzione emessa ex art. 35 legge 689/1981 per il pagamento di sanzione amministrativa per la violazione derivante dall’omesso versamento di contributi o premi assicurativi, nonché per il pagamento di questi contributi, ègià stato enunciato il principio secondo il quale, nel caso in cui dichiari la nullità dell’ordinanza per vizi propri del procedimento di irrogazione della sanzione, il giudice deve procedere all’esame della controversia relativa al credito previdenziale fatto valere nel giudizio (Cass. Sez.

L 15-4-1994 n. 3558 Rv. 486212-01, Cass. Sez.

U 23-6-1993 n. 6954 Rv. 482890-01).

Vale anche nella presente materia la considerazione che si legge in Cass. Sez.

U 6954/1993, secondo la qualela circostanza che venga usato lo stesso strumento per irrogare la sanzione e per recuperare nei confronti del soggetto sanzionatole somme dovute a diverso titolo, o le somme dallo stesso indebitamente percepite, non si traduce in omogeneità di disciplina:le due attività, quella sanzionatoria e quella di recupero dei creditio delle somme indebitamente irrogate , rimangono logicamente e funzionalmente distinte, per essere espressione la prima del potere sanzionatorio dell’ente e la seconda del potere di chiedereil pagamento del credito o la restituzione delle somme indebitamente e rogat e .

Quindi, ciascuna pretesa rimane assoggettata alle regole procedimentali e ai requisiti di efficacia suoi propri, senza che l’invalidità o l’inefficacia della pretesa relativa alla sanzione amministrativa incida sulla validità ed efficacia della dichiarazione di decadenza dall’aiuto. 3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principiodella soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore dell’ente controricorrente delle spese del giudizio di legittimità.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.11 5 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.12378/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], p.i. 80050050154 , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in viale Mazzini n. 134 controricorrente avverso la sentenza n. 1450/2021 della Corte d’appello di Brescia depositata il12- 11 - 2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 11-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato il 9-1-2017 avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto n. 10855 del 28-10- 2016 emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], con OGGETTO: decadenza da aiuti comunitari R.G.12378/2022 C.C. 16-10-2024 il quale era stata disposta la decadenza parziale degli aiuti erogati in forza del Reg. CE 1698/2005 per l’importo di Euro 36.980,07 e gli era stata irrogata sanzione amministrativa del medesimo importo. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato [OSCURATO:PERSONA] di Aiuto sulla base di denunzie riepilogative di contratti di affitto stipulati con [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fondo sito ad Ambivere e con Enrico, Luciano e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fondo sito ad [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA] erano deceduti anteriormente alla stipula dei contratti di affitto e dalle informazioni assunte era stato confermato che i contratti di affitto erano falsi; la Guardia di Finanza aveva altresì accertato che alcune domande di aiuti erano prive di sottoscrizione. Con sentenza n.2656/2017 depositata il 19-10 - 2017 il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’opposizione e con sentenza n. 1450/2021 pubblicata il 12-11-2021 la Corte d’appello di Brescia ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento del motivo di appellorelativo alla violazione dell’art. 14 legge 689/1981, ha dichiarato che alla data di notifica della contestazione era decorso il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall’art. 14 legge 689/1981, con conseguente estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione di Euro 36.980,07 relativamente alle domande per gli anni 2007, 2008, 2010 e 2011, ferma la decadenza dagli aiuti irrogati; ha dichiarato inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. il terzo motivo di appello, ha rigettato il quarto motivo, dichiarato in parte inammissibile, ha annullato il decreto n. 10855/2016 limitatamente alla parte in cui applicava la sanzione amministrativa e ha rigettato per il resto l’appello. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 16 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo di appello; dichiara che con il terzo motivo aveva reiterato le istanze istruttorie non ammesse dal giudice di primo grado e volte a dimostrare che il mancato rinvenimento delle domande sottoscritte relative agli anni 2010 e 2011 era da ricondursi a un errore di archiviazione imputabile all’operatore che aveva ricevuto la domanda; rileva che con il quarto motivo aveva dedotto l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sull’irrilevanza dei terreni in contestazione aifini della domanda PAC e aveva chiesto fosse disposta consulenza d’ufficio sul punto. Lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che l’appello era privo di specificità per il fatto che l’appellante aveva omesso di riportare nell’atto di appello i capitoli di prova dei quali lamentava la mancata ammissione e di indicare i testi da escutere e abbia dichiarato che non era sufficiente il semplice richiamo alle prove articolate in primo grado. 1.1.Il motivo è inammissibile. Con riguardo ai capitoli di prova finalizzati a dimostrare le modalità di presentazione e archiviazione delle domande, la sentenza impugnata non ha svolto soltanto le affermazioni criticate dal ricorrente, ma ha ancheespressamente dichiarato che l’appellante non aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva dichiarato inammissibili i capitoli di prova “in quanto formulati in maniera del tutto generica”. Per censurare in modo specifico tale statuizione, in sé giuridicamente e logicamente sufficiente a legittimare la mancata ammissione delle prove orali da parte del giudice di appello, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare non solo che il giudizio di genericità era stato erroneo, ma anche che quel giudizio era stato oggetto di motivo di appello; a tal fine era evidentemente necessario non soloche nel ricorso fosse i ndicato il contenuto preciso de i capitoli di prova non ammessi, ma anche che nel ricorso fosse indicato il contenuto del motivo di appello volto a censurare il giudizio di genericità perché, in mancanza di tali allegazioni , non è neppure consentitoalla Corte procedere alla diretta verifica degli atti (cfr., per tutte, Cass. Sez. 3 7-6-2023 n. 16028 Rv. 667816-02). Invece, l’affermazione del ricorrente, secondo la quale la statuizione della sentenza di primo grado sulla genericità dei capitoli di prova era stata molto sintetica, non significa che l’appellante non fosse onerato dal proporre motivo di appello,contenente una parte argomentativa e una parte volitiva, volta a censurare quella pronuncia al fine di farne emergere l’erroneità (cfr. su tale contenuto dell’appello, per tutte, Cass. Sez. 6-3 30-5-2018 n. 13535 Rv. 648722-01). Quindi, seppure sia vero che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto necessaria la trascrizione nell’atto di appello dei capitoli di prova, non sussistendo un principio di autosufficienza in relazione al contenuto dell’atto di appello (Cass. Sez. 3 24-4-2019 n. 11197 Rv. 653588-01), tale erronea ratio decidendi non è stata l’unica sulla quale è stata fondata la decisione. L’ulteriore ratio, riferita alla mancanza di censura sul giudizio di genericità dei capitoli di provaè i n sé rispettosa dell’art. 342 cod. proc. civ.e non è stata aggredita in modo ammissibile dal ricorrente; ne consegue che , divenuta definitiva l’autonoma decisione non impugnata, risulta inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione della ragione erronea, in quanto il suo accoglimento non potrebbe comunque produrre l’annullamento della sentenza (cf.Cass. Sez. 1 27-7-2017 n. 18641 Rv. 645076-01, Cass. Sez. 3 26-2- 2024 n. 5102 Rv. 670188-01). Invece, con riguardo ai fatti relativi all’irrilevanza ai fini dei contributi percepiti dei terreni ai quali si riferivano i contratti di affitto falsi, il ricorrente lamenta che non sia stata ammessa la consulenza tecnica da lui richiesta; non specifica in alcun modo in quali termini la mancata ammissione dei capitoli di prova orale -che neppure deduce fossero volti ad accertare fatti relativi a quei terreni e ai relativi contratti di affittodi cui la Guardia di Finanza aveva accertato la falsi tà - abbia inciso sulla mancata ammissione della c.t.u. Ciò comporta a sua volta l’inammissibilità del motivo, in quanto manca qualsiasi collegamentotra l’errore prospettato e la conseguenza lamentata. 2.Con ilsecondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme sull’invalidità degli atti amministrativi, in particolare della L. 241/1990 e della L. 681/1981”,il ricorrente rileva che l’invalidità che colpisce l’atto presupposto si ripercuote sull’atto presupponente, con invalidità a effetto caducante o invalidità a effetto viziante; rileva che il decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA] trova il suo antecedente indispensabile nel processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza e sostiene che il venire meno dell’atto presupposto, e perciò del processo verbale di contestazione per violazione di legge, non può che determinare l’annullamento dell’intero atto presupponente, ossia del Decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA], perché senza l’attività della Guardia di Finanza la Regione [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto predisporre il decreto contestato; quindi sostiene che sia illegittima la sentenza impugnata, per il fatto che ha annullato l’atto presupposto ma ha lasciato in vita gli effetti di quello conseguenziale, mentre avrebbe dovuto ritenere il venire meno del diritto di percepire i contributi, perché se l’atto viene caducato il contenuto dell’accertamento non si può consolidare.2.1.Il motivoè infondato. La sentenza impugnata ha accertato che alla scadenza del termine di trenta giorni assegnato al Rota in sede dell’audizione avvenuta il 25- 2-2015 senza che lo stesso avesse prodotto alcunché -per cui si escludeva che l'Amministrazione avesse necessità di eseguire ulteriore istruttoria- la R egione fosse pienamente a conoscenza dell’illecito e avesse a disposizione tutti i dati per procedere all’accertamento; ha dichiarato perciò che alla data di notifica della contestazione,avvenuta il 5-12-2015, era già amp iamente decorso il termine di decadenza di novanta giorni posto dall’art. 14 legge 689/1981, con conseguente estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione. Si impone il rilievo secondo il qualela sentenza erroneamente non ha considerato chesecondo l’art. 4 co. 1 lett.a) legge 23 dicembre 1986 n. 898 - che si applica alla violazione amministrativa di cui all’art. 2 della stessa legge commessa nella fattispecie, in deroga all’art. 14 legge 689/1981- il termine per la notificazione degli estremi della violazione,nel caso in cui non sia avvenuta la contestazione immediata, è di centottanta giorni per gli interessati residenti nel territorio dello Stato( Cass. Sez. 2 21 - 4 - 2009 n. 9454 Rv. 607991 - 01, Cass. Sez. 2 14-3-2008 n.7042 Rv. 602654 - 01 ) . Ad ogni modo, la conclusione alla quale è giunta la Corte d’appelloè nella sostanza esatta, perché anche il termine di centottanta giorni decorrente dal 25-3-2015 era già decorso alla data della notificazione avvenuta il 5-12-2015, per cui deve essere soltanto corretta la motivazionenel senso esposto. L’art. 4 co. 1 lett. a) legge 898/1986 deroga all’art. 14 legge 898/1981 solo con riferimento all’ampliamento del termine -da novanta a centottanta giorni-, per cui rimane fermo il disposto dell’art. 14 ult. co., applicato dalla sentenza impugnata, secondoil quale l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.Si tratta di disposizione procedurale che impone un termine per la contestazione dell’illecito nel procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, alla cui violazione il legislatore ha fatto conseguire l ’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione amministrativa e perciò la decadenza d all’esercizio della potestà sanzionatoria, ma non il venire meno degli accertamenti compiuti. Quindi, non è corretta la ricostruzione proposta dal ricorrente, secondo la quale il mancato rispetto del termine per la contestazione inciderebbe sul verbale di accertamento, perché il verbale di accertamento mantiene il suo valore probatorio, a prescindere dal la violazione della disposizione procedurale. Nella fattispecie è stato accertato in causa che gli aiuti erano stati percepiti indebitamente, e cioèin mancanza dei relativi presupposti, perché in tal senso era stato l’accertamento del giudice di primo grado che aveva rigettato integralmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sulla base del contenuto delle indagini risultanti dal verbale di accertamento e rispetto alle quali in giudizio non erano stati acquisiti elementi di segno diverso; quindi esattamente la Corte d’appello, nel momento in cui ha ritenuto il mancato rispetto del termine per la contestazione differita, ne ha fatto conseguire esclusivamente la conseguenza prevista dall’art. 14 legge 689/1981 di decadenza dall’esercizio del potere sanzionatorio, manon le conseguenze in ordine alla decadenza dal diritto di percepire gli aiuti per la mancanza dei relativi presupposti. In termini analoghi, in ipotesi di opposizione a ordinanza - ingiunzione emessa ex art. 35 legge 689/1981 per il pagamento di sanzione amministrativa per la violazione derivante dall’omesso versamento di contributi o premi assicurativi, nonché per il pagamento di questi contributi, ègià stato enunciato il principio secondo il quale, nel caso in cui dichiari la nullità dell’ordinanza per vizi propri del procedimento di irrogazione della sanzione, il giudice deve procedere all’esame della controversia relativa al credito previdenziale fatto valere nel giudizio (Cass. Sez. L 15-4-1994 n. 3558 Rv. 486212-01, Cass. Sez. U 23-6-1993 n. 6954 Rv. 482890-01). Vale anche nella presente materia la considerazione che si legge in Cass. Sez. U 6954/1993, secondo la qualela circostanza che venga usato lo stesso strumento per irrogare la sanzione e per recuperare nei confronti del soggetto sanzionatole somme dovute a diverso titolo, o le somme dallo stesso indebitamente percepite, non si traduce in omogeneità di disciplina:le due attività, quella sanzionatoria e quella di recupero dei creditio delle somme indebitamente irrogate , rimangono logicamente e funzionalmente distinte, per essere espressione la prima del potere sanzionatorio dell’ente e la seconda del potere di chiedereil pagamento del credito o la restituzione delle somme indebitamente e rogat e . Quindi, ciascuna pretesa rimane assoggettata alle regole procedimentali e ai requisiti di efficacia suoi propri, senza che l’invalidità o l’inefficacia della pretesa relativa alla sanzione amministrativa incida sulla validità ed efficacia della dichiarazione di decadenza dall’aiuto. 3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principiodella soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore dell’ente controricorrente delle spese del giudizio di legittimità. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.11 5 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di
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