CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 30729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/09/2022 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]„ difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato. 2. La difesa articola le censure in tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 185, 415-bis e 550, comma 2, del codice di rito, lamenta che la corte territoriale ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato che, erroneamente emesso - in quanto l'azione penale avrebbe dovuto essere esercitata con citazione diretta a giudizio -, aveva determinato il mancato avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., applicando un principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla richiesta di abbreviato, là dove, diversamente, nel caso di specie si verteva in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod, proc. pen. per inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 33-sexies, 453, 455 e 550 cod. proc. pen., lamenta che la corte distrettuale non ha rilevato l'abnormità del decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari in relazione ad una fattispecie di reato per la quale è prevista la citazione diretta a giudizio. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod, proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 62, comma primo, n. 4), 62-bis e 133 cod. pen., lamenta il mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, nonché della circostanza di avvenuto risarcimento del danno, nonostante la parte offesa avesse dichiarato di essere soddisfatta della somma ricevuta dal Luzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che giudici di appello, nel rigettare l'eccezione di nullità formulata in relazione sia al decreto di giudizio immediato, emesso per una fattispecie di reato per la quale l'azione penale avrebbe dovuto essere esercitata con citazione diretta a giudizio, sia al conseguente mancato avviso di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen., hanno applicato erroneamente il principio di diritto secondo cui «l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto di ric:evere la notifica ell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art.183 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277525), argomentando che l'eccezione di nullità, oramai, si era «consumata con la scelta del rito alternativo e l'ordinanza che ammetteva il medesimo», senza considerare, invece, che, nel caso di specie, l'imputato aveva scelto di accedere al rito della "messa alla prova" di cui all'art. 168-bis cod. pen. e non al rito abbreviato. 2.1 Nelle decisioni aventi ad oggetto questioni di invalidità degli atti procedinnentali, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio effettivo» (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027, in motivazione), da ciò derivando che, per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato, si ricorre all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Tale percorso è stato seguito della giurisprudenza di legittimità sia per la sua funzione dissuasiva, sia in una prospettiva meno formalistica, sicché, la sanzicne di invalidità di un atto è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata e, pertanto, ricorre a fronte di un effettivo danno per la parte processuale (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697; Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497). 2.2 Nel caso di specie il ricorrente non ha spiegato la ratio della sua doglianza e, dunque, quale sia stato il vulnus patito dall'emissione del decreto di giudizio immediato, anziché del decreto di citazione a giudizio, nonché dalla mancata ricezione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.. Si consideri, invero, che il Luzi è stato sottoposto a interrogatorio e ha avuto la possibilità di articolare, così come ha fatto, la richiesta di un rito alternativo. 3. Dalle suesposte considerazioni, consegue l'infondatezza anche del secondo motivo. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui, nella logica del sistema, la verifica circa la sussistenza delle condizioni perché si possa procedere al giudizio immediato su impulso del pubblico ministero - così accedendo alla fase dibattimentale senza la celebrazione dell'udienza preliminare - è affidata al giudice per le indagini preliminari, il quale svolge un ruolo centrale nello sviluppo della sequenza procedinnentale, assicurando la possibilità di correttivi interni al sistema rispetto a possibili patologie (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018, in motivazione). Ne deriva che, una volta esercitato con esito positivo lo scrutinio circa la ricorrenza dei presupposti per l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, il relativo provvedimento è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento, in quanto chiude una fase endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dall'eventuale erronea adozione del provvedimento in ambito processuale. 3.1 La circostanza che l'adozione del decreto che dispone il giudizio immediato segni la fine della relativa fase endoprocessuale vale, pertanto, a superare il riferimento difensivo secondo cui, analogamente a quanto previsto per il giudice dell'udienza preliminare, nel caso di specie avrebbe «dovuto trovare applicazione analogica l'art. 33-sexies cod. proc. pen.», con conseguente rimessione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio, atteso che non si comprende, perché non evidenziato dal ricorrente, quale reale utilità o apporto benefico avrebbe ricevuto l'imputato dalla rimessione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Va rimarcato, inoltre, che il vigente ordinamento processuale è improntato, di massima, al criterio di non regressione del procedimento, espressione dell'esigenza di garantire la speditezza e la ragionevole durata del processo, principi divenuti di rilievo costituzionale a seguito della modifica dell'art. 111 Cost. 4. Privo di pregio è anche il terzo motivo. Nella sentenza in verifica i giudici di appello, assolvendo in maniera corretta ed esaustiva all'obbligo di motivazione, hanno evidenziato, per un verso, che la quantificazione del danno patito dalla parte offesa, al di là della dichiarazione di accettazione, si profilava come irrisoria «a fronte dell'estrema invasività della condotta accertata» e, per altro verso, che il risarcimento «non appariva tempestivo ai fini del riconoscimento dell'attenuante» invocata, in quanto non intervenuto prima del giudizio. La corte territoriale, inoltre, ha sottolineato che la valutazione complessiva della personalità dell'imputato — il quale, «ammesso alla prova, veniva sottoposto a misura cautelare per altro reato» — non consentiva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna