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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 dicembre 2021

Cassazione n. 41653/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 194/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pisa, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 24. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 9 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 232 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del tribunale Pisa, pubblicata in data 18.3.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di Pisa, chiedendo la condanna del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 9 di Pisa al pagamento di € F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 194/2021 Numero sezionale 10899/2021 Numero di raccolta generale 41653/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 13.470,00, quale compenso per le attività di c.t.u. svolta dal ricorrente in un giudizio di accertamento tecnico preventivo.

Il tribunale ha liquidato il minor importo di € 12.474,76, oltre accessori.

Il decreto è stato impugnato ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002 dal Condominio e, in parziale accoglimento dell’opposizione, il giudice ha ridotto il compenso ad € 5056,20, oltre accessori, regolando le spese processuali, sul rilievo che il quesito rimesso al CTU, pur formulato in modo molto articolato, era chiaramente unitario e interconnesso nelle sue varie parti, vertendo sull’accertamento dello stato dei luoghi e delle opere appaltate, sull’accertamento di eventuali e difformità dei manufatti e sui danni conseguenti, oltre che sull’individuazione delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e sui relativi costi, reputando autonomo solo il quesito riguardante la valutazione dei danni degli appartamenti e i costi di eliminazione.

Ha liquidato – in applicazione dell’art. 11 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]- l’importo di € 4639,58, oltre ad € 416,00 per il danno (emergente e cessante) per gli appartamenti, in applicazione dell’art. 12 della tariffa.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 9 di Pisa resiste con controricorso, depositando successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 11 e 12 d.m. 30.5.2002 e d.p.r. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 194/2021 Numero sezionale 10899/2021 Numero di raccolta generale 41653/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 c.p.c., sostenendo che i quesiti di cui ai punti 1 (vertente sula descrizione dello stato dei luoghi e sulla ricostruzione delle vicende dell’appalto, con esame dello stato di progetto e quello di contratto e con la descrizione delle opere eseguite), 5 (riguardante la quantificazione dei danni da ritardo nella consegna dei lavori), 6 (avente ad oggetto l’accertamento di eventuali errori progettuali o della fase esecutiva dei lavori e della sussistenza del rischio di lesioni) e 9 (diretto all’accertamento del rischio di danni ulteriori e futuri) trascritti in ricorso, esigevano accertamenti autonomi e davano diritto, ciascuno di essi, ad un autonomo compenso, che il tribunale avrebbe dovuto liquidare ai sensi dell’art. 12 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il motivo è inammissibile.

Per stabilire se il consulente abbia svolto un’unica indagine o una pluralità di accertamenti autonomi e se quindi abbia diritto o meno ad un unico compenso, occorre verificare l’autonomia o l’interdipendenza dei singoli accertamenti, venendo a dipendere da tale verifica la possibilità di ravvisare un unico o più incarichi, non essendo decisiva la pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autosufficienza.

Ne consegue che, ove l'indagine sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest’ultimo sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. 28417/2018; Cass. 21487/2019).

Il relativo accertamento – rimesso al giudice di merito - appare nella specie logicamente motivato, avendo il tribunale evidenziato F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 194/2021 Numero sezionale 10899/2021 Numero di raccolta generale 41653/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 come il c.t.u. dovesse descrivere lo stato dei luoghi, individuare i vizi delle opere appaltate e quantificare i danni e quindi svolgere indagini, relative al medesimo contratto, strettamente interconnessi.

Non era invocabile l’art. 12 citato, che è norma speciale applicabile solo ove si discuta esclusivamente di verifiche di conformità tecnica e di mero controllo e verifica, mentre si ricade nell’art. 11 ove le indagini riguardino – come nella specie - anche altri profili (Cass.20235/2009).

3. Il secondo motivo denuncia la nullità della decisione per vizio di motivazione e la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia prima riconosciuto l’autonomia del quesito sulla sussistenza e la quantificazione dei danni agli appartamenti, omettendo però di attribuire al c.t.u. un compenso autonomo per i relativi accertamenti.

Il vizio non è sussistente poiché la pronuncia ha sommato agli importi liquidati per scaglioni, con riferimento alle attività di accertamento oggetto dei restanti quesiti, un ulteriore importo di € 416,00 con riferimento alla quantificazione dei danni ai singoli appartamenti (cfr. ordinanza, pag. 3), avendo quindi attribuito un compenso autonomo in ragione della dichiarata autonoma del quesito n. 8.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 194/2021 Numero sezionale 10899/2021 Numero di raccolta generale 41653/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 1800,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 3.12.2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 194/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pisa, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 24. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 9 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 232 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del tribunale Pisa, pubblicata in data 18.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di Pisa, chiedendo la condanna del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 9 di Pisa al pagamento di € F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 194/2021 Numero sezionale 10899/2021 Numero di raccolta generale 41653/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 13.470,00, quale compenso per le attività di c.t.u. svolta dal ricorrente in un giudizio di accertamento tecnico preventivo. Il tribunale ha liquidato il minor importo di € 12.474,76, oltre accessori. Il decreto è stato impugnato ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002 dal Condominio e, in parziale accoglimento dell’opposizione, il giudice ha ridotto il compenso ad € 5056,20, oltre accessori, regolando le spese processuali, sul rilievo che il quesito rimesso al CTU, pur formulato in modo molto articolato, era chiaramente unitario e interconnesso nelle sue varie parti, vertendo sull’accertamento dello stato dei luoghi e delle opere appaltate, sull’accertamento di eventuali e difformità dei manufatti e sui danni conseguenti, oltre che sull’individuazione delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e sui relativi costi, reputando autonomo solo il quesito riguardante la valutazione dei danni degli appartamenti e i costi di eliminazione. Ha liquidato – in applicazione dell’art. 11 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]- l’importo di € 4639,58, oltre ad € 416,00 per il danno (emergente e cessante) per gli appartamenti, in applicazione dell’art. 12 della tariffa. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 9 di Pisa resiste con controricorso, depositando successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 11 e 12 d.m. 30.5.2002 e d.p.r. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 194/2021 Numero sezionale 10899/2021 Numero di raccolta generale 41653/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 c.p.c., sostenendo che i quesiti di cui ai punti 1 (vertente sula descrizione dello stato dei luoghi e sulla ricostruzione delle vicende dell’appalto, con esame dello stato di progetto e quello di contratto e con la descrizione delle opere eseguite), 5 (riguardante la quantificazione dei danni da ritardo nella consegna dei lavori), 6 (avente ad oggetto l’accertamento di eventuali errori progettuali o della fase esecutiva dei lavori e della sussistenza del rischio di lesioni) e 9 (diretto all’accertamento del rischio di danni ulteriori e futuri) trascritti in ricorso, esigevano accertamenti autonomi e davano diritto, ciascuno di essi, ad un autonomo compenso, che il tribunale avrebbe dovuto liquidare ai sensi dell’art. 12 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il motivo è inammissibile. Per stabilire se il consulente abbia svolto un’unica indagine o una pluralità di accertamenti autonomi e se quindi abbia diritto o meno ad un unico compenso, occorre verificare l’autonomia o l’interdipendenza dei singoli accertamenti, venendo a dipendere da tale verifica la possibilità di ravvisare un unico o più incarichi, non essendo decisiva la pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autosufficienza. Ne consegue che, ove l'indagine sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest’ultimo sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. 28417/2018; Cass. 21487/2019). Il relativo accertamento – rimesso al giudice di merito - appare nella specie logicamente motivato, avendo il tribunale evidenziato F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 194/2021 Numero sezionale 10899/2021 Numero di raccolta generale 41653/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 come il c.t.u. dovesse descrivere lo stato dei luoghi, individuare i vizi delle opere appaltate e quantificare i danni e quindi svolgere indagini, relative al medesimo contratto, strettamente interconnessi. Non era invocabile l’art. 12 citato, che è norma speciale applicabile solo ove si discuta esclusivamente di verifiche di conformità tecnica e di mero controllo e verifica, mentre si ricade nell’art. 11 ove le indagini riguardino – come nella specie - anche altri profili (Cass.20235/2009). 3. Il secondo motivo denuncia la nullità della decisione per vizio di motivazione e la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia prima riconosciuto l’autonomia del quesito sulla sussistenza e la quantificazione dei danni agli appartamenti, omettendo però di attribuire al c.t.u. un compenso autonomo per i relativi accertamenti. Il vizio non è sussistente poiché la pronuncia ha sommato agli importi liquidati per scaglioni, con riferimento alle attività di accertamento oggetto dei restanti quesiti, un ulteriore importo di € 416,00 con riferimento alla quantificazione dei danni ai singoli appartamenti (cfr. ordinanza, pag. 3), avendo quindi attribuito un compenso autonomo in ragione della dichiarata autonoma del quesito n. 8. Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 194/2021 Numero sezionale 10899/2021 Numero di raccolta generale 41653/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 1800,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 3.12.2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D
Sentenza Cassazione n. 41653/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris