CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CONTARINA il 14/10/1965 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ARilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000, articolando due motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, vizio di motivazione in relazione all'accertamento del fatto per travisamento della prova; b) con il secondo, violazione di legge per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto: (a) la Corte d'appello ha spiegato correttamente, in modo analitico e congruo, sulla base di una pluralità di elementi, perché deve ritenersi accertata l'inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture emesse dalla società di cui era legale rappresentante l'imputato (cfr. spec. pagg. 2-3 e 4-5 della sentenza impugnata, dove si evidenzia, tra l'altro, la totale assenza di mezzi, sedi, dipendenti e persino contratti relativi ad utenze idriche, elettriche e telefoniche, a fronte di fatture emesse per 326.920,00 euro più IVA al 22% nel 2016, per 258.930,00 euro più IVA al 22% nel 2017 e per 100.000,00 euro più IVA al 22% nel 2018); (b) il ricorrente non ha allegato o documentato in modo puntuale il travisamento della prova, ma, piuttosto, sintetizzando in maniera estremamente succinta il contenuto di due dichiarazioni testimoniali, ne ha, di fatto, proposto la "rilettura"; Osservato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate, perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in quanto: a) il tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per effetto dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. cit., è pari ad otto anni, aumenti di ulteriori due per l'interruzione, senza considerare eventuali sospensioni; b) i reati in contestazione hanno come date di consumazione il 31 dicembre 2016, il 30 giugno 2017 e il 31 dicembre 2018, sicché alla data della sentenza di appello (ma anche alla data della presente decisione) non era ancora decorso il periodo di dieci anni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q. P.Q.M