CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 23378/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1306/2025 CC - 11/04/2025 R.G.N. 5925/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1978 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23378/2025 Roma, lì, 23/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 gennaio 2025 il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la nullità dell'ordine di esecuzione emesso in data 13 marzo 2017, e a lui notificato in data 22 febbraio 2024, per l'espiazione di una pena pari a quattordici anni di reclusione (rectius sedici anni). Secondo il Tribunale l'eccezione di nullità, proposta perché l'ordine di esecuzione non conteneva l'avviso, previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., del diritto di essere rimesso in termini e di poter chiedere la rescissione del giudicato essendo stato egli processato in assenza, è infondata, perché l'apposizione di tale avviso è prevista nei casi in cui l'ordine di esecuzione viene dichiarato sospeso, situazione non sussistente nel suo caso stante l'entità della pena da espiare, e non è dovuta perché l'ordine è stato emesso prima dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, che lo ha stabilito. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. L'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che prevede l'inserimento dell'avviso del diritto dell'imputato giudicato in assenza di chiedere la rimessione in termini per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato, si riferisce, letteralmente, agli ordini di esecuzione contenenti il decreto di sospensione, ma il giudice doveva, per il principio di analogia, applicare tale previsione a tutti gli ordini di esecuzione, essendo illogico e illegale riservare un trattamento diverso ai vari condannati. L'ordinanza è errata anche nella parte in cui sostiene, implicitamente, che la norma sarebbe applicabile solo agli ordini di esecuzione emessi dopo l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia. L'affermazione è contraddittoria rispetto alla motivazione precedente, perché palesemente ritiene che, nel caso di emissione successiva alla sua entrata in vigore, l'avviso debba essere apposto su tutti gli ordini di esecuzione, anche non sospesi, ed è errata perché àncora l'applicazione di una norma al momento della emissione del provvedimento e non al momento della sua esecuzione, come l'art. 2 cod. pen. impone per tutti i casi in cui la norma, anche se di carattere processuale, incide sul diritto alla libertà personale. L'ordine di carcerazione produce effetti giuridici solo al momento della sua esecuzione, e quindi all'esecuzione devono essere applicate le norme vigenti al momento dell'inizio di questa, se più favorevoli, come affermato dalla giurisprudenza della CEDU, in particolare con le sentenze 17/09/2009 Scoppola c/Italia e 27/04/2010 Morabito c/Italia, ed applicando un principio deducibile dalla sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale, circa la irretroattività di una norma sfavorevole in materia di esecuzione. Le norme relative all'esecuzione penale devono essere ritenute di natura sostanziale, in ossequio ai principi costituzionali, con la conseguente necessità di applicare la normativa più favorevole esistente al momento della effettiva esecuzione della pena, rispetto alla normativa meno favorevole vigente al momento di emissione dell'ordine di esecuzione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. La questione, posta dal ricorrente, della doverosità di informare tutti i condannati sottoposti ad esecuzione penale della loro facoltà, se giudicati in assenza, di chiedere la rimessione in termini per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato, inserendo in tutti gli ordini di esecuzione l'avviso originariamente previsto solo per quelli soggetti a sospensione, è stata risolta dal legislatore che, con l'art. 2, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 31/2024, contenente i correttivi al d.lgs. n. 150/2022, ha modificato l'art. 656, comma 3, cod. proc. pen. stabilendo l'inserimento di detto avviso in tutti gli ordini di esecuzione. Tale disposizione, peraltro, è entrata in vigore solo in data 04/04/2024, quindi molto tempo dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione contestato, nonché dopo la sua notifica al ricorrente. Detta questione, peraltro, è irrilevante, perché sia la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sia quella introdotta dal d.lgs. n. 31/2024 all'art. 656, comma 3, cod. proc. pen., non imponevano la nuova emissione ovvero la modifica dell'ordine di esecuzione datato 13 marzo 2017, che è stato legittimamente emesso, ed era valido ed efficace al momento della sua notifica al ricorrente. E' errata, infatti, l'affermazione di questi, secondo cui l'ordine di cui all'art. 656 cod. proc. pen. produce effetti giuridici solo al momento della sua esecuzione, in quanto esso viene eseguito proprio perché produce, sin dalla sua emissione, l'effetto di imporre la ricerca e la immediata carcerazione del condannato. 3. L'affermazione del ricorrente, secondo cui la nuova norma imporrebbe l'emissione di un nuovo ordine di esecuzione, dovendo l'operatività di essa essere collegata non al momento dell'emissione del provvedimento ma a quello della sua esecuzione, è manifestamente infondata. La giurisprudenza non è univoca nello stabilire la natura sostanziale o processuale della norma di cui all'art. 656 cod. proc. pen., essendo l'ordine di esecuzione un provvedimento meramente esecutivo, che incide però sulla libertà personale, ma è in ogni caso concorde nel ritenere che la legittimità e validità di un atto debbano essere valutate al momento della sua emissione e non a quello della sua esecuzione: si deve, infatti, verificare se esso corrisponda al modello prescritto dalle norme vigenti nel momento in cui è stato emesso, non potendo una norma sopravvenuta imporre una declaratoria di illegittimità o erroneità di un provvedimento, già legittimamente emesso ed efficace. Il pubblico ministero avrebbe potuto emettere un nuovo ordine di esecuzione solo qualora il provvedimento da lui emesso il 13 marzo 2017, anche se rimasto non eseguito, fosse risultato illegittimamente emesso, oppure superato da modifiche in ordine alle pene da eseguire, non sussistendo, altrimenti, alcuna ragione per revocare un provvedimento legittimo, e ancora da eseguire secondo il suo contenuto. 4. Il disposto dell'art. 2 cod. pen. è richiamato erroneamente dal ricorrente, in quanto la norma introdotta dal d.lgs. n. 31/2024 ha un carattere palesemente processuale, e per la sua applicazione vige il principio “tempus regit actum”. L'inserimento dell'avviso della facoltà di chiedere la rescissione del giudicato o la rimessione in termini per presentare impugnazione, infatti, non ha una immediata efficacia sulla eseguibilità dell'ordine di esecuzione e non incide sulla libertà personale del destinatario dell'atto, in quanto questo deve essere subito eseguito, una volta notificato, anche qualora il condannato riservi la presentazione di una di tali richieste. Questa Corte ha, sia pure in un caso diverso, affermato che anche il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, legittimamente emesso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., non può essere revocato per effetto del sopravvenire di una legge che ampli il catalogo dei reati ostativi alla sospensione di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto la legge applicabile ratione temporis deve essere individuata in relazione al momento della emissione del provvedimento, e non al momento della sua esecuzione (Sez. 1, n. 39609 del 19/07/2019, Rv. 276946, in motivazione) Il richiamo del ricorrente alla sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale è manifestamente errato ed irrilevante. Tale sentenza ha interpretato l'art. 25, comma 2, Cost. affermando che il divieto di applicazione retroattiva di pene non previste al momento della commissione del reato, o previste in termini di maggiore gravità, deve essere esteso alle norme che, pur «lasciando inalterati tipologia e quantum delle pene previste per il reato, ne modifichino tuttavia le modalità esecutive»: è di tutta evidenza che la norma introdotta dal d.lgs. n. 31/2024 non incide affatto sulle modalità esecutive della pena posta in esecuzione, in quanto si limita a prescrivere di dare al condannato un avviso circa il contenuto di norme processuali, sulla base delle quali egli può contestare la legittimità della condanna posta in esecuzione. Tale condanna rimane, però, eseguibile, nei termini contenuti nell'ordine di esecuzione, fino a quando non intervenga un provvedimento modificativo da parte di un giudice appositamente adito. Anche le sentenze della CEDU Scoppola c/Italia e Morabito c/Italia, richiamate dal ricorrente, hanno ritenuto errata solo l'applicazione di norme successive alla commissione del reato che modificavano, in termini peggiorativi, la quantità o la tipologia della pena irrogabile nello specifico caso del ricorrente; la seconda di tali pronunce, inoltre, ha esplicitamente escluso la doverosità di un'applicazione retroattiva delle norme regolatrici dell'accesso ad un rito premiale, qualificandole come norme processuali. Dette sentenze, pertanto, non sostengono la tesi avanzata dal ricorrente, in quanto hanno confermato che il divieto di irretroattività riguarda solo le norme di diritto penale sostanziale, incidenti sulla species e sul quantum della pena applicabile, e non le norme processuali, che solo indirettamente possono riverberare un effetto sulla pena. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni