CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 34536/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 2/5/2023 della Corte di Appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la concessione delle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello Perugia e di voler dichiarare inammissibile il ricorso relativamente agli altri motivi, con le conseguenti statuizioni; letta la memoria difensiva datata 11 giugno 2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 maggio 2023 la Corte di Appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione con sentenza in data 12 gennaio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto in data 21 febbraio 2019, già parzialmente riformata dalla Corte di appello di L'Aquila, riqualificata la residua imputazione ai sensi dell'art. 334 cod. pen., esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod. pen., con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] riducendo la pena allo stesso inflitta in termini ritenuti di giustizia. In sintesi, si contesta al Colaneri di avere omesso la restituzione all'avente diritto di un veicolo del quale lo stesso era stato nominato custode in violazione del vincolo reale e dei correlati obblighi inerenti al munus affidatogli dall'[OSCURATO:PERSONA]. Il fatto, in origine rubricato come violazione dell'art. 388 cod. pen., è contestato come commesso in Vasto dal 5 aprile 2017, con permanenza in corso. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. laddove si è ritenuto di riqualificare il delitto di cui all'art. 388 cod. pen. in quello di cui all'art. 334 cod. pen. Osserva, preliminarmente, parte ricorrente che la Corte territoriale non ha debitamente considerato l'eccezione difensiva relativa alla riqualificazione del fatto ed alla conseguente violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. ma si è semplicemente limitata a ricercare elementi di conforto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 334 cod. pen. Rileva la difesa del ricorrente che le finalità cui sottendono i disposti degli articoli 388 e 334 cod. pen. sono differenti, inoltre il delitto di cui all'art. 334 cod. pen. è un delitto proprio a condotta vincolata ed il Colaneri non rientrerebbe in una delle categorie di soggetti indicate dalla norma, né vi sarebbe stata una sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento del bene sottoposto al vincolo cautelare reale. 2.2. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 334 cod. pen. Osserva la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe ravvisato la prova del dolo dell'imputato desumendo la conoscenza del provvedimento di investitura del custode da elementi indiziari. 2.3. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva. Rileva la difesa del ricorrente di avere in sede di appello censurato la mancata sostituzione della pena della reclusione con quella della multa ovvero con quella della condanna allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. La motivazione sul punto adottata nella sentenza impugnata sarebbe apodittica e non si è tenuto conto che la condotta posta in essere dall'imputato è di modestissimo allarme sociale e che il danno cagionato alla persona offesa è lieve. 2.4. Deve solo aggiungersi che con la citata memoria difensiva datata 11 giugno 2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati ribaditi gli elementi già indicati nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La riqualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 334 cod. pen. è stata operata dalla Corte di cassazione ed era già stata richiesta dalla difesa dell'imputato nell'atto di appello 28 febbraio 2019. Ne consegue che nessuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è ravvisabile nel caso in esame avendo avuto l'odierna parte ricorrente la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa dopo aver visto accolto il proprio motivo di gravame. 2. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato. La Corte di appello nella sentenza impugnata con motivazione congrua ha chiarito: a) che il Colaneri aveva ricevuto notifica dell'atto di nomina a custode del veicolo e che non aveva eccepito nulla al riguardo;b) che la prova della conoscenza dell'odierno ricorrente di essere stato nominato custode è desumibile anche dal contenuto della denuncia-querela in data 28 novembre 2017 presentata da [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito di aver contattato il Colaneri per concordare la restituzione del mezzo ricevendo "vaghe e dilatorie" argomentazioni da parte di quest'ultimo; c) che la consapevolezza del Colaneri di aver assunto il munus di custode si evince anche dal contenuto dell'istanza di sostituzione del custode in data 5 aprile 2017 a firma di [OSCURATO:PERSONA] e depositata in pari data nella Cancelleria del Tribunale di Pescara nella quale si da atto che l'odierno ricorrente si era dichiarato disponibile a prendere in custodia il veicolo; d) che il Colaneri non ha riconsegnato all'avente diritto - come era tenuto a fare - il bene del quale era custode. Del tutto corretta è, in punto di diritto, sotto il profilo oggettivo, la qualificazione giuridica della condotta dell'imputato come violazione dell'art. 334 cod. pen. atteso che ai fini della sussistenza del predetto reato, si configura la condotta di sottrazione di cose sequestrate ogni qual volta l'agente, in relazione alla particolare natura ed al regime giuridico del bene sottoposto a vincolo, ostacola o rende difficoltoso il compimento degli ulteriori atti della procedura (v. Sez. 6, n. 31256 del 21/06/2016, Rv. 267683). Tuttavia, quanto al profilo soggettivo del predetto reato, la Corte territoriale non ha argomentato sul dolo specifico richiesto dal primo comma dell'art. 334 cod. pen. atteso che la predetta disposizione di legge testualmente punisce chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia «al solo scopo di favorire il proprietario di essa», non bastando di certo la mera (accertata) consapevolezza di essere il custode di un bene ad integrare l'elemento soggettivo del reato de qua. Quanto osservato impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. 3. Fondato è, altresì, il terzo motivo di ricorso. Il difensore del ricorrente, munito di idonea procura speciale ex art. 545- bis cod. proc. pen., risulta avere formulato espressa richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva nella memoria datata 2 maggio 2023 depositata in pari data alla Corte di appello. La Corte di appello ha respinto detta richiesta di applicazione di pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., sostanzialmente affermando la genericità della relativa richiesta in quanto non contenente la specificazione di quali possibili sanzioni potevano sostituire la pena irrogata all'imputato.Sul punto, occorre però rilevare, che questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la genericità della richiesta non è causa ostativa alla concessione del beneficio da parte del giudice di appello, essendo lo stesso concedibile d'ufficio» (Sez. 2, n. 15129 del 07/02/2024, Rv. 286233). 4. Per le considerazioni or ora esposte, la sentenza affetta da nullità deve pertanto essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio sui punti evidenziati alla Corte di appello di Firenze, individuata ex art. 623, lett. c), ultima parte. P.Q.M. Annulla la sentenza im