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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12800/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Marsala in difesa di [OSCURATO:PERSONA] la quale insiste nell'accoglimento del ricorso.

E' altresì presente il dott. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della pratica forense (identificato con tesserino dell'ordine degli avvocati di marsala n. 202500002).[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 20/11/2025, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 1 della imputazione provvisoria) e per diversi episodi riguardanti la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi 3, 4, 5 della rubrica).

Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'organizzazione dedita al commercio degli stupefacenti in un quartiere di Marsala, gestita da un gruppo organizzato, facente capo, tra gli altri, all'odierna indagata.

Gli sviluppi investigativi, per lo più derivati da attività captativa e da servizi di o.p.c. e videoriprese, sono culminati nell'informativa del [OSCURATO:PERSONA] di Marsala del 30/1/24 e nei relativi seguiti (tra i quali, in particolare, rileverebbe la nota del [OSCURATO:PERSONA] di Marsala dell'8/3/24 con relativi allegati), posti dal G.i.p. a fondamento dell'ordinanza genetica.

Secondo la ricostruzione sostenuta dal giudice della cautela, condivisa dal Tribunale del riesame, la coppia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato, dall'interno della struttura di detenzione, a gestire gli affari del gruppo criminale grazie al contributo di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], ed alla disponibilità di utenze cellulari introdotte illecitamente in carcere.

L'attività illecita era proseguita dalla donna anche dopo l'ammissione al regime degli arresti domiciliari e la rimessione in libertà (dal 12.4.2023 e fino al 20.4.2023, allorquando veniva ripristinata la misura di massimo rigore).

In tale contesto venivano in rilievo anche i conviventi delle sorelle di [OSCURATO:PERSONA] - Giusy e Nicoletta - [OSCURATO:PERSONA] (convivente di Giusy) e [OSCURATO:PERSONA] (convivente di Nicoletta).

Costoro erano coinvolti nella creazione e gestione di una struttura societaria unitaria dedita al traffico di stupefacenti, costituita grazie al nuovo apporto finanziario di tre quote corrisposte da ciascuno dei tre nuclei familiari delle sorelle [OSCURATO:PERSONA].

Vi era una suddivisione dei compiti tra gli associati, i quali provvedevano al reperimento dello stupefacente, alla custodia delle sostanze in un palazzo delle case popolari in cui viveva tutto il nucleo familiare, alla preparazione e allo smercio della droga.In relazione alla posizione della ricorrente, il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagata, ha ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti la nascita dell'associazione ed il conferimento di somme di danaro per la gestione del traffico di droga da parte di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando, tra le altre, una conversazione nella quale, parlando con il suocero, recriminava i suoi crediti nei confronti degli altri soci per avere versato una maggior somma per l'acquisto dello stupefacente (conv. n. 3798 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Si riportano nella motivazione le conversazioni intercettate quando la ricorrente si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione, dalle quali risultava che questa, ricevendo le visite di cognati e suocero, partecipava attivamente alle decisioni del gruppo e veniva costantemente informata dai sodali dell'andamento dell'attività illecita.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.

I) Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 273, 292, 309 cod. proc. pen.; motivazione meramente apparente e uso illegittimo del rinvio per relationem.

L'ordinanza impugnata sarebbe affetta da evidenti vizi motivazionali.

Il Tribunale del Riesame ha confermato la gravità indiziaria nei confronti dell'odierna ricorrente, esprimendo una motivazione meramente apparente, nella quale si fanno ampi rinvii per relationem al provvedimento genetico, e priva di un effettivo confronto con le puntuali e articolate censure difensive proposte in sede di riesame.

Le argomentazioni contenute nella ordinanza del riesame non darebbero conto in modo adeguato della ricorrenza della fattispecie associativa.

Risulterebbero completamente eluse le deduzioni difensive volte a sostenere: - la natura meramente familiare e occasionale dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti, incompatibile con l'esistenza di un vincolo associativo; - l'assenza di una ripartizione stabile di ruoli, elemento indefettibile del reato associativo, sostituita, nella motivazione, da un generico riferimento a dinamiche relazionali prive di reale sistematicità; - la contraddittorietà intima della ricostruzione accusatoria, nella parte in cui vengono esclusi dai perimetro associativo proprio i soggetti indicati come fornitori stabili ed i numerosi presunti pusher, con ciò privando di coerenza logica l'assunto dell'esistenza di un sodalizio dotato di stabilità organizzativa. 3II) Violazione di legge in relazione agli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen.; motivazione carente, apparente e meramente assertiva in ordine alla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari.

L'ordinanza impugnata incorrerebbe in una violazione particolarmente grave dei principi che regolano il giudizio di pericolosità cautelare, avendo il Tribunale affermato la sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274, comma 1., lett. c), cod. proc. pen. in assenza di qualsiasi reale verifica circa la loro concretezza e, soprattutto, la loro attualità, disattendendo completamente le specifiche evidenze messe in risalto dalla difesa nei motivi a sostegno della richiesta di riesame. [OSCURATO:PERSONA] si limita, infatti, a richiamare in modo del tutto generico la gravità dei fatti contestati e la natura associativa del reato, ritenendo che la custodia cautelare in carcere debba ritenersi giustificata sul presupposto che l'indagata sarebbe "pienamente inserita nelle dinamiche associative", senza tuttavia indicare alcun elemento fattuale specifico, attuale e individualizzante idoneo a dimostrare che, allo stato, sussistano concrete condizioni per una reiterazione dell'attività criminosa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità la pericolosità sociale non può essere desunta automaticamente dalla gravità dei reato o dalla sua natura associativa, ma deve essere oggetto di una valutazione autonoma, attuale e individualizzata.

Tra i fatti contestati e la decisione cautelare è decorso un apprezzabile lasso temporale.

In tali ipotesi, il giudice è onerato di dimostrare, con elementi concreti e specifici, che le condizioni di una reiterazione dell'attività criminosa siano ancora persistenti.

L'ordinanza non si confronta con il dato temporale, costituito dalla ristrettissima finestra temporale nella quale si collocano le condotte ascritte all'odierna ricorrente, nonché dal fatto che tale arco temporale risulta in larga parte coincidente con fasi di restrizione della libertà personale.

III) Violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc.; indebita automatizzazione della presunzione cautelare e motivazione meramente apparente e assertiva.

L'ordinanza incorre nella violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avendo applicato la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in modo meramente automatico e sganciato da qualsiasi verifica concreta, trasformando una presunzione relativa in una presunzione, di fatto, assoluta.

Il Tribunale del riesame afferma, in termini apodittici, che la custodia cautelare in carcere debba ritenersi l'unica misura idonea in ragione della "natura associativa del reato contestato" e del "ruolo rivestito dall'indagata all'interno del sodalizio", limitandosi a richiamare il titolo di reato e la qualificazione giuridica della condotta, senza svolgere alcuna valutazione effettiva, individualizzata e 4attuale circa l'inadeguatezza di misure meno afflittive.

Una simile motivazione si risolve in una formula di stile, priva di reale contenuto argomentativo.

3. Le parti in udienza hanno concluso come da verbale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dalla ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 25546001).

Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 dei 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475).

3. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico-argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagata in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico.

Relativamente alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie associativa ha effettuato diffusi richiami al contenuto delle 5conversazioni intercettate, riportandone ampi stralci in motivazione.

La interpretazione offerta del contenuto di tali conversazioni ha poi formato oggetto di attenta disamina da parte del Tribunale, che, nel palesarne il significato attribuito, ha applicato criteri logici immuni da censure.

Si rammenta come, in subiecta materia, l'intervento correttivo della Corte di legittimità sia ipotizzabile soltanto ove ricorrano manifestazioni di evidente illogicità nell'applicazione dei criteri che sovrintendono alla interpretazione dei dialoghi registrati.

E' invero pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscano valutazioni di merito insindacabili in cassazione.

Di contro, la censura di diritto sul tema può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa: le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (si veda in argomento Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01, così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità").

3.1. Si rammenta come il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, conformemente alle altre fattispecie di associazione a delinquere, sia punito in relazione al pericolo rappresentato per l'ordine pubblico dalla predisposizione di una struttura organizzata finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso diretto alla violazione di reati in materia di stupefacenti.

Perché ricorra la fattispecie in esame, occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è quindi rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque a carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti realizzati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. 6Proprio gli elementi richiamati alle pagine 7 e seguenti dell'ordinanza impugnata danno conto della esistenza di questo stabile vincolo, fotografando il momento della costituzione dell'associazione, creata su basi familiari, operante in un ben determinato quartiere di Marsala e dotata di una base operativa, coincidente con l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (suocero dell'indagata), in cui lo stupefacente veniva occultato e lavorato.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, risulta che nell'ambito del sodalizio vi fosse una ripartizione di ruoli tra i vari soggetti coinvolti e forme di assistenza a sostegno dei sodali arrestati (si veda quanto riportato a pag. 9 della ordinanza).

3.2. Con riferimento al profilo della durata del periodo della partecipazione e della osservazione della condotta contestata - che la difesa assume essere insufficiente ai fini della ricorrenza dell'ipotesi delittuosa - è necessario rilevare come «In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (così Sez. 4 n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02 ).

Deve quindi concludersi sul punto, in linea con i principi consolidati espressi in materia da questa Corte, come anche un periodo non particolarmente prolungato possa essere idoneo a rivelare la condotta di partecipazione ove si ricavino elementi per ritenere l'adesione al programma criminoso perseguito dalla organizzazione.

4. Il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo l'idoneità del contenuto dei dialoghi intercettati e degli esiti delle attività investigative espletate dagli organi di Polizia a rivelare sia la ricorrenza della fattispecie associativa, sia la intraneità ad essa della ricorrente.

Tale ultimo aspetto è stato desunto dalle conversazioni dalle quali risulta la partecipazione della ricorrente alla realizzazione delle attività di commercializzazione dello stupefacente attraverso il versamento di quote per l'acquisto delle partite, il continuo contatto con gli altri associati, la partecipazione agli utili dello smercio della sostanza.

Dall'analisi delle conversazioni richiamate nella ordinanza è stato desunto il ruolo preminente di organizzatrice e coordinatrice svolto dalla ricorrente nell'ambito del sodalizio (si veda quanto riportato a pag. 10 della ordinanza, dove si legge che [OSCURATO:PERSONA] era informata dell'andamento del commercio dello stupefacente, partecipava alle scelte strategiche dell'organizzazione, teneva la contabilità del gruppo). 7Deve quindi ritenersi immune da censure l'ordinanza impugnata sotto i profili lamentati dalla difesa nel primo motivo di ricorso.

5. Parimenti infondate risultano le doglianze attinenti al profilo delle esigenze cautelari (motivo secondo e terzo del ricorso).

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi addotti dal difensore fossero inidonei ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alle fattispecie associativa elevata a carico della ricorrente nella contestazione provvisoria.

In particolare, quanto al decorso del tempo, i giudici hanno sostenuto che non possa attribuirsi rilevanza a tale elemento.

Hanno infatti sostenuto, con argomentare logico, che è tuttora concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quelli in addebito, in considerazione delle specifiche modalità e circostanze dei fatti e della negativa personalità della ricorrente, gravata da plurime condanne per gravi reati.

Le numerose conversazioni citate in punto di gravità indiziaria risultano, si legge nella ordinanza, pienamente espressive della sistematicità con cui la ricorrente si dedicava alla gestione dell'attività di spaccio ed ai relativi affari, tenendo la contabilità del sodalizio.

Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Rv. 256388 - 01).

Deve aggiungersi come la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di misure cautefari, abbia rimarcato che, in relazione al reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, la prognosi di pericolosità non debba essere rapportata solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma alla possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (cfr. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).

Ebbene, è evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato da parte della Corte di legittimità: è stato espresso in modo corretto e adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive.

Inoltre, le circostanze richiamate nel provvedimento rispondono all'orientamento della 8Corte di legittimità, più volte ribadito in diverse pronunce, in base al quale l'attualità e la concretezza del pericolo sono insite, fino a prova contraria, nelle stesse presunzioni contemplate nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in argomento, si veda, Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv. 276193 - 01, così massimata: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo").

Per altro verso, le argomentazioni difensive contengono una generica critica alle valutazioni contenute nel provvedimento, senza alcun reale confronto con esse.

Il carattere apodittico e apparente che la difesa attribuisce alla motivazione espressa dal Tribunale non trova riscontro in atti ed il ricorso si limita a contrappore un'alternativa lettura delle emergenze in atti senza che siano posti in evidenza aspetti di reale criticità nel ragionamento seguito dai giudici del riesame.

Anche in relazione alle esigenze cautelari è esteso il limite dei sindacato di legittimità - costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli indizi - in base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 cc. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Marsala in difesa di [OSCURATO:PERSONA] la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. E' altresì presente il dott. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della pratica forense (identificato con tesserino dell'ordine degli avvocati di marsala n. 202500002).[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 20/11/2025, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 1 della imputazione provvisoria) e per diversi episodi riguardanti la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi 3, 4, 5 della rubrica). Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'organizzazione dedita al commercio degli stupefacenti in un quartiere di Marsala, gestita da un gruppo organizzato, facente capo, tra gli altri, all'odierna indagata. Gli sviluppi investigativi, per lo più derivati da attività captativa e da servizi di o.p.c. e videoriprese, sono culminati nell'informativa del [OSCURATO:PERSONA] di Marsala del 30/1/24 e nei relativi seguiti (tra i quali, in particolare, rileverebbe la nota del [OSCURATO:PERSONA] di Marsala dell'8/3/24 con relativi allegati), posti dal G.i.p. a fondamento dell'ordinanza genetica. Secondo la ricostruzione sostenuta dal giudice della cautela, condivisa dal Tribunale del riesame, la coppia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato, dall'interno della struttura di detenzione, a gestire gli affari del gruppo criminale grazie al contributo di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], ed alla disponibilità di utenze cellulari introdotte illecitamente in carcere. L'attività illecita era proseguita dalla donna anche dopo l'ammissione al regime degli arresti domiciliari e la rimessione in libertà (dal 12.4.2023 e fino al 20.4.2023, allorquando veniva ripristinata la misura di massimo rigore). In tale contesto venivano in rilievo anche i conviventi delle sorelle di [OSCURATO:PERSONA] - Giusy e Nicoletta - [OSCURATO:PERSONA] (convivente di Giusy) e [OSCURATO:PERSONA] (convivente di Nicoletta). Costoro erano coinvolti nella creazione e gestione di una struttura societaria unitaria dedita al traffico di stupefacenti, costituita grazie al nuovo apporto finanziario di tre quote corrisposte da ciascuno dei tre nuclei familiari delle sorelle [OSCURATO:PERSONA]. Vi era una suddivisione dei compiti tra gli associati, i quali provvedevano al reperimento dello stupefacente, alla custodia delle sostanze in un palazzo delle case popolari in cui viveva tutto il nucleo familiare, alla preparazione e allo smercio della droga.In relazione alla posizione della ricorrente, il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagata, ha ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti la nascita dell'associazione ed il conferimento di somme di danaro per la gestione del traffico di droga da parte di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando, tra le altre, una conversazione nella quale, parlando con il suocero, recriminava i suoi crediti nei confronti degli altri soci per avere versato una maggior somma per l'acquisto dello stupefacente (conv. n. 3798 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Si riportano nella motivazione le conversazioni intercettate quando la ricorrente si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione, dalle quali risultava che questa, ricevendo le visite di cognati e suocero, partecipava attivamente alle decisioni del gruppo e veniva costantemente informata dai sodali dell'andamento dell'attività illecita. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 273, 292, 309 cod. proc. pen.; motivazione meramente apparente e uso illegittimo del rinvio per relationem. L'ordinanza impugnata sarebbe affetta da evidenti vizi motivazionali. Il Tribunale del Riesame ha confermato la gravità indiziaria nei confronti dell'odierna ricorrente, esprimendo una motivazione meramente apparente, nella quale si fanno ampi rinvii per relationem al provvedimento genetico, e priva di un effettivo confronto con le puntuali e articolate censure difensive proposte in sede di riesame. Le argomentazioni contenute nella ordinanza del riesame non darebbero conto in modo adeguato della ricorrenza della fattispecie associativa. Risulterebbero completamente eluse le deduzioni difensive volte a sostenere: - la natura meramente familiare e occasionale dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti, incompatibile con l'esistenza di un vincolo associativo; - l'assenza di una ripartizione stabile di ruoli, elemento indefettibile del reato associativo, sostituita, nella motivazione, da un generico riferimento a dinamiche relazionali prive di reale sistematicità; - la contraddittorietà intima della ricostruzione accusatoria, nella parte in cui vengono esclusi dai perimetro associativo proprio i soggetti indicati come fornitori stabili ed i numerosi presunti pusher, con ciò privando di coerenza logica l'assunto dell'esistenza di un sodalizio dotato di stabilità organizzativa. 3II) Violazione di legge in relazione agli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen.; motivazione carente, apparente e meramente assertiva in ordine alla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata incorrerebbe in una violazione particolarmente grave dei principi che regolano il giudizio di pericolosità cautelare, avendo il Tribunale affermato la sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274, comma 1., lett. c), cod. proc. pen. in assenza di qualsiasi reale verifica circa la loro concretezza e, soprattutto, la loro attualità, disattendendo completamente le specifiche evidenze messe in risalto dalla difesa nei motivi a sostegno della richiesta di riesame. [OSCURATO:PERSONA] si limita, infatti, a richiamare in modo del tutto generico la gravità dei fatti contestati e la natura associativa del reato, ritenendo che la custodia cautelare in carcere debba ritenersi giustificata sul presupposto che l'indagata sarebbe "pienamente inserita nelle dinamiche associative", senza tuttavia indicare alcun elemento fattuale specifico, attuale e individualizzante idoneo a dimostrare che, allo stato, sussistano concrete condizioni per una reiterazione dell'attività criminosa. Secondo la giurisprudenza di legittimità la pericolosità sociale non può essere desunta automaticamente dalla gravità dei reato o dalla sua natura associativa, ma deve essere oggetto di una valutazione autonoma, attuale e individualizzata. Tra i fatti contestati e la decisione cautelare è decorso un apprezzabile lasso temporale. In tali ipotesi, il giudice è onerato di dimostrare, con elementi concreti e specifici, che le condizioni di una reiterazione dell'attività criminosa siano ancora persistenti. L'ordinanza non si confronta con il dato temporale, costituito dalla ristrettissima finestra temporale nella quale si collocano le condotte ascritte all'odierna ricorrente, nonché dal fatto che tale arco temporale risulta in larga parte coincidente con fasi di restrizione della libertà personale. III) Violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc.; indebita automatizzazione della presunzione cautelare e motivazione meramente apparente e assertiva. L'ordinanza incorre nella violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avendo applicato la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in modo meramente automatico e sganciato da qualsiasi verifica concreta, trasformando una presunzione relativa in una presunzione, di fatto, assoluta. Il Tribunale del riesame afferma, in termini apodittici, che la custodia cautelare in carcere debba ritenersi l'unica misura idonea in ragione della "natura associativa del reato contestato" e del "ruolo rivestito dall'indagata all'interno del sodalizio", limitandosi a richiamare il titolo di reato e la qualificazione giuridica della condotta, senza svolgere alcuna valutazione effettiva, individualizzata e 4attuale circa l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Una simile motivazione si risolve in una formula di stile, priva di reale contenuto argomentativo. 3. Le parti in udienza hanno concluso come da verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dalla ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 dei 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico-argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagata in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Relativamente alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie associativa ha effettuato diffusi richiami al contenuto delle 5conversazioni intercettate, riportandone ampi stralci in motivazione. La interpretazione offerta del contenuto di tali conversazioni ha poi formato oggetto di attenta disamina da parte del Tribunale, che, nel palesarne il significato attribuito, ha applicato criteri logici immuni da censure. Si rammenta come, in subiecta materia, l'intervento correttivo della Corte di legittimità sia ipotizzabile soltanto ove ricorrano manifestazioni di evidente illogicità nell'applicazione dei criteri che sovrintendono alla interpretazione dei dialoghi registrati. E' invero pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscano valutazioni di merito insindacabili in cassazione. Di contro, la censura di diritto sul tema può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa: le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (si veda in argomento Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01, così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità"). 3.1. Si rammenta come il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, conformemente alle altre fattispecie di associazione a delinquere, sia punito in relazione al pericolo rappresentato per l'ordine pubblico dalla predisposizione di una struttura organizzata finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso diretto alla violazione di reati in materia di stupefacenti. Perché ricorra la fattispecie in esame, occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è quindi rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque a carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti realizzati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. 6Proprio gli elementi richiamati alle pagine 7 e seguenti dell'ordinanza impugnata danno conto della esistenza di questo stabile vincolo, fotografando il momento della costituzione dell'associazione, creata su basi familiari, operante in un ben determinato quartiere di Marsala e dotata di una base operativa, coincidente con l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (suocero dell'indagata), in cui lo stupefacente veniva occultato e lavorato. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, risulta che nell'ambito del sodalizio vi fosse una ripartizione di ruoli tra i vari soggetti coinvolti e forme di assistenza a sostegno dei sodali arrestati (si veda quanto riportato a pag. 9 della ordinanza). 3.2. Con riferimento al profilo della durata del periodo della partecipazione e della osservazione della condotta contestata - che la difesa assume essere insufficiente ai fini della ricorrenza dell'ipotesi delittuosa - è necessario rilevare come «In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (così Sez. 4 n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02 ). Deve quindi concludersi sul punto, in linea con i principi consolidati espressi in materia da questa Corte, come anche un periodo non particolarmente prolungato possa essere idoneo a rivelare la condotta di partecipazione ove si ricavino elementi per ritenere l'adesione al programma criminoso perseguito dalla organizzazione. 4. Il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo l'idoneità del contenuto dei dialoghi intercettati e degli esiti delle attività investigative espletate dagli organi di Polizia a rivelare sia la ricorrenza della fattispecie associativa, sia la intraneità ad essa della ricorrente. Tale ultimo aspetto è stato desunto dalle conversazioni dalle quali risulta la partecipazione della ricorrente alla realizzazione delle attività di commercializzazione dello stupefacente attraverso il versamento di quote per l'acquisto delle partite, il continuo contatto con gli altri associati, la partecipazione agli utili dello smercio della sostanza. Dall'analisi delle conversazioni richiamate nella ordinanza è stato desunto il ruolo preminente di organizzatrice e coordinatrice svolto dalla ricorrente nell'ambito del sodalizio (si veda quanto riportato a pag. 10 della ordinanza, dove si legge che [OSCURATO:PERSONA] era informata dell'andamento del commercio dello stupefacente, partecipava alle scelte strategiche dell'organizzazione, teneva la contabilità del gruppo). 7Deve quindi ritenersi immune da censure l'ordinanza impugnata sotto i profili lamentati dalla difesa nel primo motivo di ricorso. 5. Parimenti infondate risultano le doglianze attinenti al profilo delle esigenze cautelari (motivo secondo e terzo del ricorso). Il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi addotti dal difensore fossero inidonei ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alle fattispecie associativa elevata a carico della ricorrente nella contestazione provvisoria. In particolare, quanto al decorso del tempo, i giudici hanno sostenuto che non possa attribuirsi rilevanza a tale elemento. Hanno infatti sostenuto, con argomentare logico, che è tuttora concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quelli in addebito, in considerazione delle specifiche modalità e circostanze dei fatti e della negativa personalità della ricorrente, gravata da plurime condanne per gravi reati. Le numerose conversazioni citate in punto di gravità indiziaria risultano, si legge nella ordinanza, pienamente espressive della sistematicità con cui la ricorrente si dedicava alla gestione dell'attività di spaccio ed ai relativi affari, tenendo la contabilità del sodalizio. Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Rv. 256388 - 01). Deve aggiungersi come la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di misure cautefari, abbia rimarcato che, in relazione al reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, la prognosi di pericolosità non debba essere rapportata solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma alla possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (cfr. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). Ebbene, è evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato da parte della Corte di legittimità: è stato espresso in modo corretto e adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive. Inoltre, le circostanze richiamate nel provvedimento rispondono all'orientamento della 8Corte di legittimità, più volte ribadito in diverse pronunce, in base al quale l'attualità e la concretezza del pericolo sono insite, fino a prova contraria, nelle stesse presunzioni contemplate nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in argomento, si veda, Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv. 276193 - 01, così massimata: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"). Per altro verso, le argomentazioni difensive contengono una generica critica alle valutazioni contenute nel provvedimento, senza alcun reale confronto con esse. Il carattere apodittico e apparente che la difesa attribuisce alla motivazione espressa dal Tribunale non trova riscontro in atti ed il ricorso si limita a contrappore un'alternativa lettura delle emergenze in atti senza che siano posti in evidenza aspetti di reale criticità nel ragionamento seguito dai giudici del riesame. Anche in relazione alle esigenze cautelari è esteso il limite dei sindacato di legittimità - costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli indizi - in base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 cc. 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12800/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris