CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38386/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'istanza di rimessione redatta da [OSCURATO:PERSONA] per asserite gravissime violazioni processuali consumate dall'accusa; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene l'stanza inammissibile; rilevato che, in disparte la genericità dell'istanza, in cui sono dedotte circostanze indeterminate, come tali inidonee a configurare l'esistenza di una situazione locale suscettibile di turbare lo svolgimento del processo, l'istanza è inammissibile per mancato rispetto del termine di cui all'art. 46 cod. proc. pen., che impone la notifica, a cura del richiedente, alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito presso la Cancelleria del [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile, con procedura de plano; rilevato che la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione con la previsione generale dell'art. 616 cod. proc. pen., in ragione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale (Sez. U del 10 luglio 2025, Buzzelli, inf. provv.; Sez. 3, n. 42478 del 14/10/2024, C., Rv. 287141). P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al p mento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]