Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 24061/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 131) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla memoria depositata - avverso sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché manifestamente infondato.

Il costante e pacifico orientamento della Suprema Corte è nel senso che l'accesso al rito semplificato del cd.

"patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016, Rv. 266198 - 01; Sez. 6, n. 10983 del 19/11/2009 - dep. 2010, Rv. 246677 - 01).

Per quanto attiene alla confisca degli autoarticolati, il provvedimento impugnato ha compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla confiscabilità degli stessi, stante la riscontrata sussistenza del nesso di strumentalità tra l'attività criminosa di spaccio di stupefacenti e i beni in sequestro, utilizzati per il trasporto della droga, sulla base di una valutazione di merito insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 131) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla memoria depositata - avverso sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché manifestamente infondato. Il costante e pacifico orientamento della Suprema Corte è nel senso che l'accesso al rito semplificato del cd. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016, Rv. 266198 - 01; Sez. 6, n. 10983 del 19/11/2009 - dep. 2010, Rv. 246677 - 01). Per quanto attiene alla confisca degli autoarticolati, il provvedimento impugnato ha compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla confiscabilità degli stessi, stante la riscontrata sussistenza del nesso di strumentalità tra l'attività criminosa di spaccio di stupefacenti e i beni in sequestro, utilizzati per il trasporto della droga, sulla base di una valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 24061/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris