CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 33212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19642-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- f/- contro [OSCURATO:PERSONA] E MATERA 96023270760, INPS 80078750587; - intimati - avverso la sentenza n. 175/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata 11 07/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'INPS e in riforma della pronuncia di primo grado (con la quale in relazione all'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Potenza e Matera ed era stata dichiarata l'illegittimità del verbale di accertamento PZ00000/2014-191-01 del 26.1.2013) ha ritenuto l'Ispettorato suddetto legittimato passivo e legittimo l'indicato verbale, con riferimento alle contestazioni riportate ai punti 1-3-e-5 (con riguardo alla lavoratrice Vito), compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. Il verbale riguardava il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo e di alcuni rapporti di lavoro intercorsi con dipendenti della azienda di cui il Dalessandro era titolare. 3. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, rilevava che: a) il verbale impugnato era la risultante dell'attività ispettiva svolta in parte dai funzionari INPS e in parte dai funzionari dell'Ispettorato del Lavoro e le contestazioni si erano tradotte anche nella comminatoria di sanzioni amministrative, da parte dell'Ispettorato e oggetto di altro giudizio, oltre che nelle maggiorazioni contributive, oggetto del presente procedimento, per cui l'Ispettorato avrebbe potuto essere ritenuto al più non destinatario delle richieste del ricorrente, per non essere impugnabile autonomamente il verbale, ma non carente di legittimazione passiva; b) l'esame approfondito delle emergenze processuali consentiva di addivenire, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, alla valutazione di parziale legittimità delle contestazioni mosse. 4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. L'INPS e l'Ispettorato del Lavoro di Potenza e Matera non hanno svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 115 e 116 cpc, inerenti al riparto dell'onere Ric. 2021 n. 19642 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- della prova, per avere i giudici di seconde cure fondato il proprio giudizio unicamente sulle risultanze dell'attività ispettiva svolta dai funzionari INPS e su altre congetture che risultavano palesemente smentite dalla prova orale acquisita in primo grado. 3. Con il secondo motivo si obietta l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 cpc, nonché la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 360 n. 3 cpc e 132 co. 2 n.4 cpc nonché art. 111 co. 4 Cost., sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché dell'omessa valutazione di un punto decisivo della controversia e perché in presenza di motivazione apparente, nonché la violazione degli artt. 115 e 116 cpc. Si rileva che la Corte distrettuale aveva totalmente ignorato le prove prodotte da esso ricorrente nei gradi di merito, senza che fosse addotta alcuna spiegazione circa l'iter logico-giuridico che lo aveva condotto a ritenere legittime alcune delle contestazioni mosse nel verbale di accertamento e in palese contrasto con il principio della "non contestazione" di cui all'art. 115 cpc. 4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili. 5. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza,44. una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione della parziale fondatezza di alcune contestazioni riportate nel verbale di accertamento. 6. Inammissibile è la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). Ric. 2021 n. 19642 sez. ML - ud. 12-10-2022 -3- 7. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass.n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 8. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulla posizione dei singoli lavoratori e dei relativi addebiti contestati. 9. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 10. Quanto, poi, alle dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 cpc, deve precisarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza Ric. 2021 n. 19642 sez. ML - ud. 12-10-2022 -4- non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). 11. Secondo, infine, il condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 15073 del 2008 e numerose successive conformi), i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. 12. Nella fattispecie, la Corte distrettuale è giunta alle proprie conclusioni valutando non solo le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori, ma anche esaminando tutta una serie di circostanze emerse dagli accertamenti compiuti anche su risultanze documentali. 13. E' opportuno sottolineare, per completezza, che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, sotto il profilo processuale, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019). 14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 15. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non essendo stata svolta attività difensiva dagli intimati. 16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari Ric. 2021 n. 19642 sez. ML - ud. 12-10-2022 -5- a quello previsto per i