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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46159/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] FADDA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per concorso in un furto in abitazione di una bicicletta ai danni di Danilo MALANNI (in S. Sperate, nel giugno 2018); rilevato che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha censurato l'identificazione dell'imputato, avvenuta sulla scorta di immagini di altre immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza che aveva avuto un'avaria, censura del tutto generica con la quale la difesa ha manifestato il mancato confronto con i motivi posti dai giudici territoriali a base dell'affermazione di responsabilità, avendo costoro valorizzato il riconoscimento effettuato dagli operanti, i quali avevano riconosciuto dalle immagini i due soggetti accusati del furto, descrivendone il rispettivo ruolo durante l'azione predatoria (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliere est.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] FADDA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per concorso in un furto in abitazione di una bicicletta ai danni di Danilo MALANNI (in S. Sperate, nel giugno 2018); rilevato che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha censurato l'identificazione dell'imputato, avvenuta sulla scorta di immagini di altre immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza che aveva avuto un'avaria, censura del tutto generica con la quale la difesa ha manifestato il mancato confronto con i motivi posti dai giudici territoriali a base dell'affermazione di responsabilità, avendo costoro valorizzato il riconoscimento effettuato dagli operanti, i quali avevano riconosciuto dalle immagini i due soggetti accusati del furto, descrivendone il rispettivo ruolo durante l'azione predatoria (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliere est.
Sentenza Cassazione n. 46159/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris