CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4929/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: d. L. n. 119/18 – sospensione termini impugnazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n. 412/03/20 depositata in data 07/08/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA riferite all’anno 2009; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dichiarandolo irricevibile in quanto proposto oltre i termini; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società è rimasta intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 6 c. 11 del d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto tardivo il ricorso in quanto a tale processo di impugnazione straordinaria andava applicata la sospensione dei termini di cui alla sopra detta disciplina del d. L. n. 119 del 2018; - il motivo è fondato; - effettivamente, la CTR ha mancato di far applicazione della disciplina introdotta dal d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018 il cui art. 6 c. 11 è di inequivoca interpretazione nello stabilire che “per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”; - conseguentemente, in quanto la sentenza in quella sede impugnata era stata depositata in data 11 luglio 2018, il termine per il giudizio di revocazione veniva a scadere l’11 febbraio 2019 ma è risultato differito dei nove mesi di cui alla disposizione sopra trascritta in quanto tale scadenza spirava all’interno del periodo previsto dalla normativa sopra richiamata, vale a dire tra il 23 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019; - pertanto, l’impugnazione andava ritenuta tempestiva in quanto scadente proprio l’11 novembre 2019, ultimo giorno per la sua proposizione in forza della ridetta sospensione e nel ritenerla quindi tardiva la CTR ha effettivamente commesso errore di diritto; - per le sopra esposte ragioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso del giudizio di merito; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del presente gi