Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:237
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0701
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
3 aprile 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Principio del
ne bis in idem
– Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Decisione di non luogo a procedere provvisorio pronunciata in uno Stato membro nei confronti di persone fisiche decedute e precedentemente impiegate da una persona giuridica – Procedimento penale avviato contro tale persona giuridica in un altro Stato membro – Irricevibilità»
Nella causa C‑701/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal judiciaire de Paris (tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 4 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2023, nel procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con l’intervento di:
Syndicat ALTER,
Association AH5017-Ensemble e altri,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Kumin, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, e S. Gervasoni, giudice,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da R. Lindon e P. Spinosi, avocats;
–
per il sindacato ALTER, da A. Lyon-Caen, avocat;
–
per l’associazione AH5017-Ensemble, da E. Piwnica, avocat;
–
per il governo francese, da R. Bénard, B. Dourthe e B. Fodda, in qualità di agenti;
–
per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da F. Blanc e I. Zaloguin, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (
GU 2000, L 239, pag. 19
), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (in prosieguo: la «CAAS»), letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] SA, imputata per reati di omicidio colposo commessi in Mali il 24 luglio 2014.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando della CAAS enunciano quanto segue:
«Basandosi sull’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni,
avendo deciso di dare attuazione alla volontà manifestata in tale accordo di giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci attraverso dette frontiere,
considerando che il trattato che istituisce le Comunità europee, completato dall’[OSCURATO:PERSONA] europeo, prevede che il mercato interno comporta uno spazio interno senza frontiere,
(...)».
4
L’articolo 54 della CAAS così dispone:
«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».
Diritto spagnolo
5
L’articolo 637 della Ley de [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura penale) è del seguente tenore:
«Viene disposto il non luogo a procedere puro e semplice:
1
o
) quando non sussistono gravi indizi attestanti la commissione del fatto che ha giustificato l’avvio del procedimento;
2
o
) quando il fatto non costituisce reato;
3
o
) quando dal procedimento emerge che gli indagati non sono penalmente responsabili quali autori, complici o favoreggiatori».
6
L’articolo 641 di tale codice dispone quanto segue:
«Viene disposto il non luogo a procedere provvisorio:
1
o
) quando la commissione del reato che ha giustificato l’avvio del procedimento non risulta debitamente comprovata;
2
o
) quando dall’attività istruttoria risulta che un reato è stato commesso, ma che non vi sono ragioni sufficienti per accusare una o più persone determinate quali autori, complici o favoreggiatori».
Diritto francese
7
L’articolo 113-9 del code pénal (codice penale) prevede che:
«Nei casi previsti agli articoli 113-6 e 113-7, non può essere esercitata alcuna azione penale nei confronti di una persona che dimostri di essere stata giudicata con sentenza definitiva all’estero per gli stessi fatti e, in caso di condanna, che la pena è stata eseguita o si è estinta per prescrizione».
8
L’articolo 692 del code de procédure pénale (codice di procedura penale) dispone quanto segue:
«Nei casi previsti al capo precedente, non può essere esercitata alcuna azione penale nei confronti di una persona che dimostri di essere stata giudicata con sentenza definitiva all’estero per gli stessi fatti e, in caso di condanna, che la pena è stata eseguita o si è estinta per prescrizione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9
Il 24 luglio 2014, un aereo di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e immatricolato in Spagna, noleggiato per un volo da Ouagadougou ([OSCURATO:PERSONA]) ad Algeri (Algeria), si è schiantato in una zona desertica a nord del Mali. Tutti i suoi occupanti, di cui 54 cittadini francesi, sono deceduti nell’incidente.
10
A seguito di detto incidente, lo [OSCURATO:PERSONA] de Instrucción n
o
6 (giudice istruttore centrale n. 6, Spagna), con ordinanza del 24 luglio 2014, ha avviato un’istruttoria. Successivamente, con ordinanza del 23 settembre 2014, e dopo aver escluso l’ipotesi di un attentato terroristico, tale giudice ha ritenuto che occorresse indagare per stabilire se i fatti si fossero potuti verificare a causa dell’inesperienza o dell’imprudenza delle persone fisiche alla guida di detto aereo.
11
Parallelamente, in [OSCURATO:PERSONA], la gendarmerie des transports aériens (gendarmeria dei trasporti aerei, [OSCURATO:PERSONA]) è stata incaricata di condurre un’indagine sui fatti. Con requisitoria introduttiva del 29 luglio 2014, è stata avviata un’indagine giudiziaria per omicidio colposo.
12
Tra il 2014 e il 2016, le autorità giudiziarie spagnole e francesi hanno collaborato, in particolare mediante richieste reciproche di assistenza internazionale in materia penale. Gli scambi tra tali autorità non hanno tuttavia consentito di risolvere a monte la questione dell’esistenza di un eventuale contrasto tra le decisioni adottate all’esito delle indagini condotte parallelamente da dette autorità.
13
Il 18 luglio 2016, il giudice istruttore spagnolo ha emanato una decisione di non luogo provvisorio ai sensi dell’articolo 641 del codice di procedura penale spagnolo, con la motivazione che, relativamente «agli aspetti umani e professionali dell’equipaggio», nonché alle condizioni dell’aeromobile, egli non aveva rinvenuto «alcuna prova della commissione, da parte della compagnia [[OSCURATO:PERSONA]] di irregolarità ricollegabili all’incidente aereo (...)». In particolare, secondo tale decisione, non era stata rilevata «alcuna violazione del dovere oggettivo di attenzione o di diligenza richiesto ai piloti di aeromobili».
14
[OSCURATO:PERSONA], le indagini tecniche sono state affidate a un collegio di tre periti, la cui relazione finale, depositata il 23 dicembre 2016, ha concluso per l’esistenza di fattori che avevano contribuito al verificarsi di tale incidente, quali l’attività stagionale dei piloti, che avrebbe contribuito ad abbassare il livello delle loro prestazioni di fronte a situazioni inusuali, e il volume insufficiente nonché il contenuto incompleto del loro addestramento a terra e sul simulatore di volo, che avrebbero contribuito, in particolare, a un difetto di adeguata reazione davanti alla situazione di cui trattasi.
15
Il 29 giugno 2017, il giudice istruttore francese ha deciso di avviare un’istruttoria a carico della [OSCURATO:PERSONA] per omicidio colposo, per non aver essa assicurato all’equipaggio una «formazione sufficiente» e avere, in tal modo, involontariamente causato la morte di tutte le persone a bordo, tra le quali alcune vittime francesi. Con ricorso del 24 novembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della decisione di avviare l’istruttoria a suo carico, adducendo che essa avrebbe dovuto beneficiare della decisione di non luogo pronunciata in Spagna, essendo quest’ultima definitiva e dovendo spiegare i suoi effetti in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 54 della CAAS e del principio del
ne bis in idem
, sancito da tale articolo 54. Il 16 novembre 2018, tale richiesta è stata dichiarata irricevibile dalla sezione istruttoria.
16
Con ordinanza del 18 maggio 2021, il giudice istruttore francese ha disposto il rinvio a giudizio della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunal judiciaire de Paris (tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, respingendo al contempo gli argomenti relativi alla violazione del principio del
ne bis in idem
invocati da tale società, con la motivazione che tale decisione di non luogo non aveva autorità di cosa giudicata e non era definitiva. In particolare, detta decisione, che non avrebbe equivalenti nel diritto francese, non avrebbe l’effetto di estinguere definitivamente l’azione penale e non osterebbe a nuovi procedimenti penali per gli stessi fatti.
17
Il giudice del rinvio osserva in particolare che, in forza della normativa spagnola applicabile, una persona giuridica, quale la [OSCURATO:PERSONA], non può essere responsabile penalmente e che, per tale motivo, quest’ultima non è stata formalmente destinataria di alcun atto diretto al perseguimento del reato, né di alcun atto coercitivo in Spagna. Pertanto, tale giudice si chiede se, nei limiti in cui possa avere carattere definitivo, la decisione di non luogo adottata in Spagna ricomprenda, ai fini dell’applicazione dell’articolo 54 della CAAS, non solo le persone fisiche cui essa si riferisce direttamente, ma anche la persona giuridica indirettamente chiamata in causa, cosicché si dovrebbe ritenere che quest’ultima sia stata «giudicata con sentenza definitiva», ai sensi di tale articolo 54.
18
Alla luce di tali circostanze, il tribunal judiciaire de Paris (tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che un’ordinanza di non luogo a procedere, impugnabile, pronunciata in uno Stato contraente da un organo giurisdizionale a seguito di un’approfondita istruttoria e che osta alla prosecuzione del procedimento salvo che emergano nuovi elementi di prova, debba essere qualificata come decisione definitiva ai sensi di tale articolo, anche se per lo Stato contraente in cui detta ordinanza di non luogo a procedere è stata pronunciata essa non esplica tutti gli effetti di una decisione dotata di piena e completa autorità di cosa giudicata.
2)
Se l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un’ordinanza di non luogo a procedere che valga come decisione definitiva, idonea ad offrire la protezione del ne bis in idem prevista dalla suddetta disposizione, per «persona che è stata giudicata con sentenza definitiva» deve intendersi qualsiasi persona chiamata in causa nel corso dell’istruttoria, le cui azioni o omissioni siano state oggetto di indagine, anche se, nel corso della fase istruttoria, detta persona non è stata formalmente destinataria di alcun atto diretto al perseguimento del reato, né di alcun atto coercitivo.
3)
Se l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che vi è identità di persone tra, da un lato, le persone fisiche che hanno agito nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni societarie, a favore e per conto della persona giuridica che esse rappresentano e, dall’altro, la persona giuridica stessa, identità questa che preclude qualsiasi azione penale a carico di una persona giuridica in uno Stato contraente, qualora i suoi rappresentanti legali siano stati già «giudicati con sentenza definitiva» ai sensi del diritto dell’Unione in un altro Stato contraente, benché la persona giuridica non sia mai stata essa stessa penalmente perseguita a titolo personale in quest’ultimo Stato.
4)
Se, in caso di risposta affermativa alla questione precedente, l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che la persona giuridica può giovarsi della protezione del
ne bis in idem
, anche qualora, per lo Stato contraente in cui è stata pronunciata la decisione definitiva, la persona giuridica non potesse in ogni caso essere assoggettata a procedimento penale, vuoi perché, in detto Stato, non è prevista una responsabilità penale diretta della persona giuridica, vuoi perché la responsabilità penale della persona giuridica può sorgere unicamente per reati che i fatti oggetto del procedimento penale non sono idonei ad integrare».
Sulla ricevibilità
19
Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret,
C‑652/22
,
EU:C:2024:910
, punto
36
e giurisprudenza citata).
20
Spetta tuttavia alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta (sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret,
C‑652/22
,
EU:C:2024:910
, punto
37
e giurisprudenza citata).
21
In tale contesto, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale, qualora risulti manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat),
C‑670/22
,
EU:C:2024:372
, punto
65
e giurisprudenza citata].
22
A tal proposito, i requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano esplicitamente all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, si presume conosca e che deve osservare scrupolosamente. In base a tali requisiti, ripresi al punto 15 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (
GU 2019, C 380, pag. 1
), una domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia», nonché «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale».
23
Per quanto riguarda la presente causa, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 54 della CAAS, una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta a un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione o, secondo le leggi dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.
24
Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 54 della CAAS mira a garantire che una persona che è stata condannata e ha scontato la sua pena o, se del caso, che è stata definitivamente assolta in uno Stato membro possa circolare all’interno dello spazio Schengen senza dover temere di essere perseguita per gli stessi fatti in un altro Stato membro (sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑27/22
,
EU:C:2023:663
, punto
81
e giurisprudenza citata).
25
Infatti, occorre interpretare tale articolo alla luce, da un lato, dell’articolo 3, paragrafo 2, TUE, secondo il quale l’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2016, Kossowski,
C‑486/14
,
EU:C:2016:483
, punto
46
), e, dall’altro, dai considerando della CAAS, da cui risulta che la finalità di tale convenzione è di giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni, nonché di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci, nell’ambito di uno spazio interno senza frontiere.
26
Di conseguenza, l’articolo 54 della CAAS è irrilevante qualora la possibilità di circolare liberamente in tale spazio non sia in discussione e, in particolare, qualora siano coinvolte solo persone giuridiche (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑27/22
,
EU:C:2023:663
, punto
82
).
27
Nel caso di specie, è pacifico che il procedimento penale avviato in [OSCURATO:PERSONA], oggetto della controversia nel procedimento principale, è diretto esclusivamente contro una persona giuridica, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA]. Le persone fisiche la cui responsabilità penale è stata esaminata in Spagna sono decedute nell’incidente di cui trattasi nel procedimento principale. Di conseguenza, poiché la possibilità, per le persone fisiche, di circolare liberamente non è manifestamente in discussione nella controversia nel procedimento principale, l’articolo 54 della CAAS non è applicabile a quest’ultimo.
28
Orbene, secondo la giurisprudenza, qualora le disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni pregiudiziali non siano applicabili alla controversia nel procedimento principale e siano quindi irrilevanti ai fini della sua soluzione, si deve ritenere che la decisione pregiudiziale richiesta non sia necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di emanare la sua sentenza e che tali questioni siano quindi irricevibili (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret,
C‑652/22
,
EU:C:2024:910
, punti
38
e
68
). Ne consegue che le questioni sollevate nel caso di specie dal giudice del rinvio sono, per tale motivo, irricevibili nella parte in cui vertono sull’articolo 54 della CAAS.
29
Sebbene il giudice del rinvio faccia riferimento anche all’articolo 50 della Carta, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. La nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui a quest’ultimo articolo, presuppone l’esistenza di un collegamento tra un atto del diritto dell’Unione e la misura nazionale in causa che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra [v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2024, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato),
C‑432/22
,
EU:C:2024:987
, punto
35
e giurisprudenza citata].
30
Nel caso di specie, poiché il giudice del rinvio non ha esposto, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il collegamento che stabilisce tra la normativa nazionale applicabile alla controversia nel procedimento principale e le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, tale domanda non consente, allo stato, di stabilire che la fattispecie di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’attuazione di tale diritto. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, in un caso del genere, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé sole, tale competenza (ordinanza del 17 maggio 2024, VGG e a.,
C‑190/23
,
EU:C:2024:420
, punto
57
e giurisprudenza citata).
31
Di conseguenza, per quanto riguarda l’interpretazione richiesta dell’articolo 50 della Carta, occorre constatare che, allo stato, la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte, ai sensi della giurisprudenza costante di cui al punto 21 della presente sentenza. La domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti ricordati al punto 22 della presente sentenza e, in particolare, quelli di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, non avendo esposto il collegamento che il giudice del rinvio stabilisce tra la normativa nazionale applicabile al procedimento principale e le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.
32
Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile nel suo insieme.
33
Il giudice del rinvio conserva tuttavia la facoltà di proporre una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale contenente l’insieme degli elementi che consentano alla Corte di statuire (v., in tal senso, ordinanza del 20 maggio 2021, ENR [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑88/20
,
EU:C:2021:407
, punto
38
e giurisprudenza citata).
Sulle spese
34
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal judiciaire de Paris (tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 4 luglio 2023, è irricevibile.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.