CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 06742/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6742/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 84/2026* * UP 16/01/2026* * * 33908/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi presentati da1. * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/19592. * * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 dalla Corte di appello di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal * * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero * * * cui la medesima *si è riportata in udienza che ha concluso per il rigetto del ricorso.udito per la parte civile ammessa al gratuito patrocinio l * * * che haconcluso per l inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e ha depositato in udienza conclusioniscritte nota spese e decreto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato.uditi per gli imputati gli * * * e * * che hanno insistito perl accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Crotone con sentenza del 30/05/2024 aveva ritenuto colpevole* * in relazione al delitto di cui agli articoli 609 bis 609 ter capo A in dannodi * * * figlia della * * * condannandolo alla pena di anni tre direclusione nella circostanza assolveva l imputato in relazione al delitto di cui all art. 572 capo B cod. pen. nonché * * * da entrambi i delitti a lei ascritti.2. Con sentenza del 13/05/2025 la Corte di appello di Catanzaro in riforma dellasentenza di primo grado riconosceva entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti econdannava il * alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione e la * alla penacondizionalmente sospesa di anni due di reclusione.3. Avverso tale provvedimento ricorrono congiuntamente gli imputati.3.1. Con un primo motivo articolato in diverse doglianze i ricorrenti censurano ilgiudizio di responsabilità.3.1.1. La * lamenta in particolare violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all articolo 40 comma 2 cod. pen. in riferimento alla ritenuta sussistenza dellaclausola di equivalenza per la responsabilità omissiva in quanto genitrice rispetto allecondotte poste in essere dal proprio compagno la stessa contesta in dettaglio la ritenutaesistenza di una posizione di garanzia in capo a sé stessa sia in relazione al delitto dimaltrattamenti che di violenza sessuale continuata.La Corte di appello fonda la condanna – per fatto altrui della ricorrente sulla base dicongetture e presunzioni in contrasto con il principio della personalità della responsabilitàpenale.3.1.2. * i ricorrenti lamentano poi violazione degli articoli 110 e 572 cod. pen.in relazione alla ritenuta sussistenza sia della abitualità delle condotte maltrattanti chedell elemento soggettivo del reato.3.1.3. I ricorrenti censurano altresì l omessa contraddittoria e illogica valutazione deleprove in relazione a entrambi i reati contestati.3.1.4. Il * lamenta poi la mancanza di motivazione da parte della Corteterritoriale circa la sussistenza di identità del disegno criminoso circa i due reati commessi.3.2. Con un secondo motivo la * lamenta violazione di legge in relazione alle peneaccessorie sia in riferimento alla interdizione perpetua anziché temporanea dai pubbliciuffici che in riferimento alle altre pene accessorie irrogate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Va premesso che nel ribaltare la sentenza di primo grado che aveva assoltol imputata la Corte di appello di Catanzaro aveva inizialmente disposto la rinnovazionedell istruttoria salvo poi revocare l ordinanza a seguito di espressa rinuncia delle parti ariascoltare i testimoni che hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazionigià rese.Sul punto va rammentato che secondo questa Corte in tema di giudizio di appello ilribaltamento della sentenza assolutoria conseguente a una diversa valutazione delle provedichiarative assunte in primo grado non rinnovate in spregio al disposto dell art. 603 comma3 bis cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio soggetta ailimiti di deducibilità di cui all art. 182 comma 1 cod. proc. pen. che pertanto non puòessere eccepita dalla parte che con la propria rinuncia abbia contribuito a darvi causa né –ed è quanto rileva nella sede odierna è rilevabile d ufficio dal giudice di legittimità nonrientrando tra le nullità assolute che ai sensi dell art. 179 comma 1 cod. proc. pen. sonoinsanabili in ogni stato e grado del procedimento. * 3 n. 9128 del 08/01/2025 S. *287682 01 .3. * posto la Corte territoriale nell accogliere l appello del pubblico ministeroevidenzia come la prima sentenza che aveva assolto la * da tutte le accuse e il *dal delitto di maltrattamenti in famiglia nonché da tutte le ipotesi di violenza sessualecontestate tranne le due assistite da prova fotografica o video avesse completamenteomesso la valutazione della attendibilità della persona offesa pag. 8 .3.1. Sul punto la sentenza gravata premessa l assenza di disturbi di dispercezionedella realtà nella persona offesa pag. 9 evidenzia facendo buon governo dei principi dellalogica per un verso la intima coerenza del narrato della giovane vittima che si è decisa araccontare i fatti una volta raggiunta l adolescenza e compreso il disvalore delle condotte deifamiliari a seguito della frequentazione della «rete sociale» v. pag. 16 sentenza e l assenzadi risentimento quanto piuttosto di un senso di prostrazione e rassegnata sudditanza pagg.9 10 e intenti calunniatori per altro verso la sussistenza di ampi riscontri estrinseci alledichiarazioni della * Dell * quali a mero titolo esemplificativo una lettera del* a contenuto confessorio pag. 13 una conversazione registrata tra la * ** e * * del 6 giugno 2023 pag. 14 e le dichiarazioni di * ** pag. 11 e * * pag. 13 .Le violenze e i maltrattamenti poi si sarebbero protratti per un lungo periodo ossia daquando la giovane aveva circa dieci anni e fino al suo allontanamento dalla casa familiare enon come affermato nel ricorso non affoliato – penultima pagina solo dopo il compimentodella maggiore età.3.2. Tale valutazione non si presta a censura né sotto il profilo della logicità dellamotivazione né tantomeno della violazione di legge.3.2.1. Quanto a tale ultimo aspetto va infatti ricordato che è inammissibile la censuracon cui si deduca violazione dell articolo 606 comma 1 lettere b e c in relazione allavalutazione delle prove in quanto per pacifica giurisprudenza di questa Corte non èconsentito il motivo con cui si deduca la violazione dell art. 192 cod. proc. pen. per censurarel omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili in quanto i limitiall ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione fissati specificamente dall art.606 comma 1 lett. e c.p.p. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui allalettera c della medesima disposizione nella parte in cui consente di dolersidell inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità * U Sentenza n.29541 del 16/07/2020 * * 280027 .* la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all asserito malgovernodelle regole di valutazione della prova contenute nell art. 192 cod. proc. pen. ovvero dellaregola di giudizio di cui all art. 533 dello stesso codice non è permessa non essendol inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità inutilizzabilitàinammissibilità o decadenza come richiesto dall art. 606 lett. c cod. proc. pen. ai fini delladeducibilità della violazione di legge processuale ex multis * 3 n. 44901 del 17 ottobre2012 F. * 253567 * 3 n. 24574 del 12/03/2015 * e altri * 264174 * 1 n.42207/17 del 20 ottobre 2016 * e altro * 271294 * 4 n. 51525 del04/10/2018 M. * 274191 * U n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente comeerror in iudicando in iure ai sensi della lett. b dell art. 606 cod. proc. pen. posto che taledisposizione per consolidato insegnamento di questa Corte riguarda solo l errataapplicazione della legge sostanziale pena altrimenti l aggiramento del limite posto dallacitata lett. c dello stesso articolo della denunciabilità della violazione di norme processualisolo nel caso in cui ciò determini una invalidità ex multis * 3 n. 8962 del 3 luglio 1997* * 208446 * 5 n. 47575 del 07/10/2016 * in proc. * e altri *268404 .3.2.2. * il profilo del vizio di motivazione invece va rammentato chenel giudizio percassazionenon si possono rivalutare le singole fonti di prova in quanto tale attività è rimessaesclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Il sindacato di legittimità va infattisollecitato sul «prodotto dell ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» emen che meno su singoli «frammenti» di esso e pertanto una volta indicati gli elementiprobatori il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi siastata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano statescartate altre * 5 n. 34149 del 11/06/2019 E. * 276566 – 01 * 5 n. 35816 del18/06/2018 * n.m. * 5 n. 44992 del 09/10/2012 * * 253774 01 ciòche come visto la Corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole dellalogica nella valutazione delle prove.3.3. * le doglianze relative alla valutazione della prova sono pertanto inammissibiliin quanto meramente rivalutative del compendio istruttorio non presentando la pronunciaimpugnata profili di manifesta illogicità o contradditorietà.4. Le censure relative alla valutazione di colpevolezza della ricorrente * in riferimentoalla dedotta insussistenza di una posizione di garanzia in capo alla stessa in relazione aldelitto di cui all articolo 609 bis cod. pen. sono manifestamente infondate.4.1. Sul punto non vi è dubbio che l articolo 147 del codice civile ponga in capo aigenitori una posizione di garanzia in ordine al corretto sviluppo psico fisico della prole.Si è in proposito affermato * 3 n. 40663 del 23/09/2015 dep. 2016 * 26759401 che «in tema di reati contro la libertà sessuale la posizione di garanzia verso i proprifigli costituita dall art. 147 cod. civ. in capo al genitore comporta l obbligo per costui ditutelare la vita l incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni neconsegue che risponde del reato di violenza sessuale in danno del figlio minore commessoda terzi il genitore che consapevole del fatto non si attivi per impedirlo ed anzi consenta ilprotrarsi degli abusi» e che * 3 n. 3124 del 01/12/2005 dep. 2006 * 233422 – 01 «laposizione di garanzia verso i propri figli costituita dall art. 147 cod. civ. in capo al genitorecomporta l obbligo per costui di tutelare la vita l incolumità e la moralità sessuale dei minoricontro altrui aggressioni ne consegue che risponde del delitto di cui all art. 609 quater cod.pen. in concorso con l autore del reato ai sensi del secondo comma dell art. 40 cod. pen. lamadre che non impedisca ed anzi consenta che il coniuge abusi sessualmente dei figliminorenni».* Corte ha anche precisato * 3 n. 4730 del 14/12/2007 dep. 2008 *238698 01 che «il genitore esercente la potestà sui figli minori come tale investito anorma dell art. 147 cod. civ. di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell integritàpsico fisica dei medesimi risponde a titolo di causalità omissiva di cui all art. 40 cpv. cod.pen. degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli allorquando sussistano lecondizioni rappresentate a dalla conoscenza o conoscibilità dell evento b dallaconoscenza o riconoscibilità dell azione doverosa incombente sul “garante” c dallapossibilità oggettiva di impedire l evento» condizioni in relazione alle quali la ricorrenteomette qualsivoglia riferimento.Quanto alla c.d. «clausola di equivalenza» di cui all articolo 40 cod. pen. lagiurisprudenza della Corte è salda nel ritenere che il genitore esercente la potestà sui figliminori in presenza delle predette condizioni risponde a titolo di causalità omissiva di cuiall art. 40. cod. pen. degli atti di violenza sessuale compiuti da altri sui figli * 3 n. 19603del 28/02/2017 * 270141 01 .4.2. Nel caso in esame a pagina 14 la sentenza impugnata evidenzia come dalcontenuto di una conversazione emerga come l imputata giudicasse normali le condottemorbose del marito tanto da coprirlo e indurre il figlio * a mentire agli inquirenti perproteggerlo elementi di sicuro valore probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti diconfronta affatto.5. La doglianza relativa al delitto di maltrattamenti in famiglia è inammissibile.5.1. Va in primo luogo evidenziato che il delitto di maltrattamenti può ritenersi assorbitoda quello di violenza sessuale «soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte nelsenso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenzasessuale e siano strumentali alla stessa mentre in caso di autonomia anche parziale dellecondotte comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte allaviolenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza vi èconcorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti in tal senso* 3 n. 45459 del 22/10/2008 * * 24167001» * 3 n. 35700 del 23/09/2020 *280818 01 .* secondo * 3 n. 40663 del 23/09/2015 dep. 2016 Z. * 267595 01 ildelitto di violenza sessuale «concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora attesala diversità dei beni giuridici offesi le reiterate condotte di abuso sessuale oltre a cagionaresofferenze psichiche alla vittima ledano anche la sua libertà di autodeterminazione inmateria sessuale potendosi configurare l assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi siapiena coincidenza tra le due condotte ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistitonella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale».In altre parole dovrà sempre concludersi per la non sussistenza dell identità difattispecie laddove la violenza sessuale si inserisca «in una serie di atti vessatori e percossetipici della condotta di maltrattamenti» * 1 n. 13349 del 17/05/2012 * 255051 01 oin altri termini «in un più ampio contesto di sopraffazione minacce e angherie checaratterizzano la condotta di maltrattamenti» * 3 n. 13707 del 13/06/2012 dep 2013* non massimata .5.2. Nel caso in esame a seguito della ritenuta attendibilità della persona offesa laCorte di appello calabrese pag. 17 ha ritenuto ampiamente dimostrata la sussistenza delrequisito della abitualità della condotta del * che ha costretto la giovane vittima a«vivere in un clima caratterizzato da sistematiche molestie sessuali ingiurie gratuite sul suoaspetto fisico e reiterate svalutazioni della sua persona sovente accompagnate da pesantiinsulti».La giovane era anche limitata nella libertà di andare in bagno senza la presenza degliocchi indiscreti del * * che in alcune circostanze l ha anche minacciatadeterminando una condizione di vita «oggettivamente avvilente».5.3. Pertanto la doglianza relativa all assorbimento del delitto di maltrattamenti dedottasoprattutto nella discussione orale è manifestamente infondata in quanto le condottemaltrattanti dell imputato non si esaurivano nel compimento di atti sessuali ma integravanoanche offese minacce svalutazioni denigrazioni della persona offesa e intrusioni nella di leivita privata mentre la censura sulla mancanza di abitualità della condotta è generica inquanto non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato in modo realmentecritico.5.4. Quanto alla imputabilità alla * delle condotte del coimputato la Corte territorialeha riconosciuto pag. 15 la stessa responsabile del reato ex articolo 40 cod. pen. per avereconsentito al proprio compagno di realizzare le anzidette condotte maltrattanti omettendoaltresì di porre in essere tutte le condotte necessarie a far cessare quello stato di fatto.Tale motivazione fa buon governo del principio espresso da questa Corte * 5 n.18832 del 11/04/2024 * 286452 – 01 secondo cui «è configurabile il concorso peromissione nei delitti di maltrattamenti e lesioni nel caso in cui il genitore di figli minori nellaconsapevolezza delle reiterate condotte violente perpetrate dal convivente nei confronti deiragazzi pur avendone la possibilità ometta di intervenire per impedirle».Peraltro a pagina 8 la sentenza impugnata contiene anche la contestazione di unacondotta «propria» della * consistita nel dispensare quotidianamente alla figlia insulti econdotte verbalmente violente oppressive e controllanti elemento con cui la ricorrente nonsi confronta.La doglianza è quindi doppiamente inammissibile per genericità.5.5. * è anche la doglianza relativa all elemento psicologico del reato.Nel delitto di maltrattamenti in famiglia infatti il dolo non richiede la sussistenza di unospecifico programma criminoso verso il quale sia finalizzata fin dalla loro rappresentazioneiniziale la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali dellavittima essendo invece sufficiente la sola consapevolezza dell autore del reato dipersistere in un attività vessatoria già posta in essere in precedenza idonea a ledere lapersonalità della vittima * 1 n. 13013 del 28/01/2020 * * 279326 01 .Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto pacificamente sussistente taleconsapevolezza in capo sia al * che alla * sia pure in parte attribuendola aldegradato contesto socio culturale della famiglia laddove il ricorso si limita ad una generica– e inammissibile contestazione.5.6. La doglianza relativa alla continuazione è inammissibile per mancanza di interesse.* che l articolo 81 cod. pen. sanziona allo stesso modo il concorso formale e lacontinuazione tra reati l intento del ricorrente che sembrerebbe auspicare l applicazione delpiù rigido concorso materiale è del tutto oscuro e la doglianza proposta risultaincomprensibile e inammissibilmente generica.6. La censura relativa alle pene accessorie è manifestamente infondata.6.1. Quanto all interdizione legale espressamente indicata nella rubrica della doglianzabasti evidenziare che tale pena accessoria non risulta irrogata dalla Corte di appello.La doglianza è pertanto manifestamente infondata in quanto contesta una statuizionenon disposta.6.2. Quanto alle altre pene accessorie stavolta concretamente irrogate bastirammentare che l articolo 609 nonies al primo comma n. 2 prevede che in caso dicondanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis e 609 ter sia irrogata la penaaccessoria dell interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela alla curatela eall amministrazione di sostegno al n. 3 la perdita del diritto agli alimenti e l esclusione dallasuccessione della persona offesa e al secondo comma dispone che per in caso dicondanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis e 609 ter se commessi neiconfronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto sia irrogata la pena accessoriadell interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonchéda ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentateprevalentemente da minori.La norma non lascia dunque alcun margine di discrezionalità al giudice in ordine alladurata delle pene accessorie irrogate.consentito introdurre elementi di valutazione diversi da quelli previsti dalla norma vigente ilCollegio evidenzia come non ci siano in concreto elementi per dubitare della conformità aCostituzione della norma in argomento.* Corte si è già in passato interrogata della conformità a Costituzione dellafissazione di una pena accessoria perpetua giungendo alla conclusione * 3 n. 36768del 13/07/2021 E. * 282272 01 che le pene accessorie di cui 609 nonies primocomma n. 2 e secondo comma cod. pen. non limitano l esercizio di diritti fondamentalidella persona ma semmai proteggono quelli delle potenziali vittime in linea con quantoimposto dall art. 4 della * del Consiglio d * sulla protezione dei minoricontro lo sfruttamento e l abuso sessuali fatta a * il 25 ottobre 2007 e ratificata inItalia con legge 10 ottobre 2012 n. 172 peraltro l interdizione perpetua da qualsiasi ufficioche uffici così delicati siano ricoperti da persone davvero meritevoli artt. 348 u.c. 384 393411 cod. civ. ed è funzionale a impedire occasioni di ricaduta nel reato e a proteggere lepersone minori di età e quelle che necessitano sostegno.In parte qua in conclusione la doglianza è manifestamente infondata in quantocontesta la piana applicazione della legge.6.3. Va da ultimo evidenziato che contrariamente a quanto dedotto dalla difesa * nelcorso della discussione orale le condotte sono addebitate all imputata dal 2010 al 2023 apartire da quando la persona offesa era in età prepuberale per cui non ricorre l ipotesi di cuiall articolo 609 novies comma 2 che limita l applicabilità delle pene accessorie dellainterdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché daogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentateprevalentemente da minori al caso di fatto commesso nei confronti di minore di anni diciotto.7. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti alpagamento elle spese processuali.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere del versamento della somma in favore della * delleammende che il Collegio ritiene di fissare equitativamente in euro 3.000 00 per ciascunricorrente.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6742/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 84/2026* * UP 16/01/2026* * * 33908/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi presentati da1. * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/19592. * * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 dalla Corte di appello di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal * * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero * * * cui la medesima *si è riportata in udienza che ha concluso per il rigetto del ricorso.udito per la parte civile ammessa al gratuito patrocinio l * * * che haconcluso per l inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e ha depositato in udienza conclusioniscritte nota spese e decreto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato.uditi per gli imputati gli * * * e * * che hanno insistito perl accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Crotone con sentenza del 30/05/2024 aveva ritenuto colpevole* * in relazione al delitto di cui agli articoli 609 bis 609 ter capo A in dannodi * * * figlia della * * * condannandolo alla pena di anni tre direclusione nella circostanza assolveva l imputato in relazione al delitto di cui all art. 572 capo B cod. pen. nonché * * * da entrambi i delitti a lei ascritti.2. Con sentenza del 13/05/2025 la Corte di appello di Catanzaro in riforma dellasentenza di primo grado riconosceva entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti econdannava il * alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione e la * alla penacondizionalmente sospesa di anni due di reclusione.3. Avverso tale provvedimento ricorrono congiuntamente gli imputati.3.1. Con un primo motivo articolato in diverse doglianze i ricorrenti censurano ilgiudizio di responsabilità.3.1.1. La * lamenta in particolare violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all articolo 40 comma 2 cod. pen. in riferimento alla ritenuta sussistenza dellaclausola di equivalenza per la responsabilità omissiva in quanto genitrice rispetto allecondotte poste in essere dal proprio compagno la stessa contesta in dettaglio la ritenutaesistenza di una posizione di garanzia in capo a sé stessa sia in relazione al delitto dimaltrattamenti che di violenza sessuale continuata.La Corte di appello fonda la condanna – per fatto altrui della ricorrente sulla base dicongetture e presunzioni in contrasto con il principio della personalità della responsabilitàpenale.3.1.2. * i ricorrenti lamentano poi violazione degli articoli 110 e 572 cod. pen.in relazione alla ritenuta sussistenza sia della abitualità delle condotte maltrattanti chedell elemento soggettivo del reato.3.1.3. I ricorrenti censurano altresì l omessa contraddittoria e illogica valutazione deleprove in relazione a entrambi i reati contestati.3.1.4. Il * lamenta poi la mancanza di motivazione da parte della Corteterritoriale circa la sussistenza di identità del disegno criminoso circa i due reati commessi.3.2. Con un secondo motivo la * lamenta violazione di legge in relazione alle peneaccessorie sia in riferimento alla interdizione perpetua anziché temporanea dai pubbliciuffici che in riferimento alle altre pene accessorie irrogate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Va premesso che nel ribaltare la sentenza di primo grado che aveva assoltol imputata la Corte di appello di Catanzaro aveva inizialmente disposto la rinnovazionedell istruttoria salvo poi revocare l ordinanza a seguito di espressa rinuncia delle parti ariascoltare i testimoni che hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazionigià rese.Sul punto va rammentato che secondo questa Corte in tema di giudizio di appello ilribaltamento della sentenza assolutoria conseguente a una diversa valutazione delle provedichiarative assunte in primo grado non rinnovate in spregio al disposto dell art. 603 comma3 bis cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio soggetta ailimiti di deducibilità di cui all art. 182 comma 1 cod. proc. pen. che pertanto non puòessere eccepita dalla parte che con la propria rinuncia abbia contribuito a darvi causa né –ed è quanto rileva nella sede odierna è rilevabile d ufficio dal giudice di legittimità nonrientrando tra le nullità assolute che ai sensi dell art. 179 comma 1 cod. proc. pen. sonoinsanabili in ogni stato e grado del procedimento. * 3 n. 9128 del 08/01/2025 S. *287682 01 .3. * posto la Corte territoriale nell accogliere l appello del pubblico ministeroevidenzia come la prima sentenza che aveva assolto la * da tutte le accuse e il *dal delitto di maltrattamenti in famiglia nonché da tutte le ipotesi di violenza sessualecontestate tranne le due assistite da prova fotografica o video avesse completamenteomesso la valutazione della attendibilità della persona offesa pag. 8 .3.1. Sul punto la sentenza gravata premessa l assenza di disturbi di dispercezionedella realtà nella persona offesa pag. 9 evidenzia facendo buon governo dei principi dellalogica per un verso la intima coerenza del narrato della giovane vittima che si è decisa araccontare i fatti una volta raggiunta l adolescenza e compreso il disvalore delle condotte deifamiliari a seguito della frequentazione della «rete sociale» v. pag. 16 sentenza e l assenzadi risentimento quanto piuttosto di un senso di prostrazione e rassegnata sudditanza pagg.9 10 e intenti calunniatori per altro verso la sussistenza di ampi riscontri estrinseci alledichiarazioni della * Dell * quali a mero titolo esemplificativo una lettera del* a contenuto confessorio pag. 13 una conversazione registrata tra la * ** e * * del 6 giugno 2023 pag. 14 e le dichiarazioni di * ** pag. 11 e * * pag. 13 .Le violenze e i maltrattamenti poi si sarebbero protratti per un lungo periodo ossia daquando la giovane aveva circa dieci anni e fino al suo allontanamento dalla casa familiare enon come affermato nel ricorso non affoliato – penultima pagina solo dopo il compimentodella maggiore età.3.2. Tale valutazione non si presta a censura né sotto il profilo della logicità dellamotivazione né tantomeno della violazione di legge.3.2.1. Quanto a tale ultimo aspetto va infatti ricordato che è inammissibile la censuracon cui si deduca violazione dell articolo 606 comma 1 lettere b e c in relazione allavalutazione delle prove in quanto per pacifica giurisprudenza di questa Corte non èconsentito il motivo con cui si deduca la violazione dell art. 192 cod. proc. pen. per censurarel omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili in quanto i limitiall ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione fissati specificamente dall art.606 comma 1 lett. e c.p.p. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui allalettera c della medesima disposizione nella parte in cui consente di dolersidell inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità * U Sentenza n.29541 del 16/07/2020 * * 280027 .* la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all asserito malgovernodelle regole di valutazione della prova contenute nell art. 192 cod. proc. pen. ovvero dellaregola di giudizio di cui all art. 533 dello stesso codice non è permessa non essendol inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità inutilizzabilitàinammissibilità o decadenza come richiesto dall art. 606 lett. c cod. proc. pen. ai fini delladeducibilità della violazione di legge processuale ex multis * 3 n. 44901 del 17 ottobre2012 F. * 253567 * 3 n. 24574 del 12/03/2015 * e altri * 264174 * 1 n.42207/17 del 20 ottobre 2016 * e altro * 271294 * 4 n. 51525 del04/10/2018 M. * 274191 * U n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente comeerror in iudicando in iure ai sensi della lett. b dell art. 606 cod. proc. pen. posto che taledisposizione per consolidato insegnamento di questa Corte riguarda solo l errataapplicazione della legge sostanziale pena altrimenti l aggiramento del limite posto dallacitata lett. c dello stesso articolo della denunciabilità della violazione di norme processualisolo nel caso in cui ciò determini una invalidità ex multis * 3 n. 8962 del 3 luglio 1997* * 208446 * 5 n. 47575 del 07/10/2016 * in proc. * e altri *268404 .3.2.2. * il profilo del vizio di motivazione invece va rammentato chenel giudizio percassazionenon si possono rivalutare le singole fonti di prova in quanto tale attività è rimessaesclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Il sindacato di legittimità va infattisollecitato sul «prodotto dell ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» emen che meno su singoli «frammenti» di esso e pertanto una volta indicati gli elementiprobatori il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi siastata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano statescartate altre * 5 n. 34149 del 11/06/2019 E. * 276566 – 01 * 5 n. 35816 del18/06/2018 * n.m. * 5 n. 44992 del 09/10/2012 * * 253774 01 ciòche come visto la Corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole dellalogica nella valutazione delle prove.3.3. * le doglianze relative alla valutazione della prova sono pertanto inammissibiliin quanto meramente rivalutative del compendio istruttorio non presentando la pronunciaimpugnata profili di manifesta illogicità o contradditorietà.4. Le censure relative alla valutazione di colpevolezza della ricorrente * in riferimentoalla dedotta insussistenza di una posizione di garanzia in capo alla stessa in relazione aldelitto di cui all articolo 609 bis cod. pen. sono manifestamente infondate.4.1. Sul punto non vi è dubbio che l articolo 147 del codice civile ponga in capo aigenitori una posizione di garanzia in ordine al corretto sviluppo psico fisico della prole.Si è in proposito affermato * 3 n. 40663 del 23/09/2015 dep. 2016 * 26759401 che «in tema di reati contro la libertà sessuale la posizione di garanzia verso i proprifigli costituita dall art. 147 cod. civ. in capo al genitore comporta l obbligo per costui ditutelare la vita l incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni neconsegue che risponde del reato di violenza sessuale in danno del figlio minore commessoda terzi il genitore che consapevole del fatto non si attivi per impedirlo ed anzi consenta ilprotrarsi degli abusi» e che * 3 n. 3124 del 01/12/2005 dep. 2006 * 233422 – 01 «laposizione di garanzia verso i propri figli costituita dall art. 147 cod. civ. in capo al genitorecomporta l obbligo per costui di tutelare la vita l incolumità e la moralità sessuale dei minoricontro altrui aggressioni ne consegue che risponde del delitto di cui all art. 609 quater cod.pen. in concorso con l autore del reato ai sensi del secondo comma dell art. 40 cod. pen. lamadre che non impedisca ed anzi consenta che il coniuge abusi sessualmente dei figliminorenni».* Corte ha anche precisato * 3 n. 4730 del 14/12/2007 dep. 2008 *238698 01 che «il genitore esercente la potestà sui figli minori come tale investito anorma dell art. 147 cod. civ. di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell integritàpsico fisica dei medesimi risponde a titolo di causalità omissiva di cui all art. 40 cpv. cod.pen. degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli allorquando sussistano lecondizioni rappresentate a dalla conoscenza o conoscibilità dell evento b dallaconoscenza o riconoscibilità dell azione doverosa incombente sul “garante” c dallapossibilità oggettiva di impedire l evento» condizioni in relazione alle quali la ricorrenteomette qualsivoglia riferimento.Quanto alla c.d. «clausola di equivalenza» di cui all articolo 40 cod. pen. lagiurisprudenza della Corte è salda nel ritenere che il genitore esercente la potestà sui figliminori in presenza delle predette condizioni risponde a titolo di causalità omissiva di cuiall art. 40. cod. pen. degli atti di violenza sessuale compiuti da altri sui figli * 3 n. 19603del 28/02/2017 * 270141 01 .4.2. Nel caso in esame a pagina 14 la sentenza impugnata evidenzia come dalcontenuto di una conversazione emerga come l imputata giudicasse normali le condottemorbose del marito tanto da coprirlo e indurre il figlio * a mentire agli inquirenti perproteggerlo elementi di sicuro valore probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti diconfronta affatto.5. La doglianza relativa al delitto di maltrattamenti in famiglia è inammissibile.5.1. Va in primo luogo evidenziato che il delitto di maltrattamenti può ritenersi assorbitoda quello di violenza sessuale «soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte nelsenso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenzasessuale e siano strumentali alla stessa mentre in caso di autonomia anche parziale dellecondotte comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte allaviolenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza vi èconcorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti in tal senso* 3 n. 45459 del 22/10/2008 * * 24167001» * 3 n. 35700 del 23/09/2020 *280818 01 .* secondo * 3 n. 40663 del 23/09/2015 dep. 2016 Z. * 267595 01 ildelitto di violenza sessuale «concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora attesala diversità dei beni giuridici offesi le reiterate condotte di abuso sessuale oltre a cagionaresofferenze psichiche alla vittima ledano anche la sua libertà di autodeterminazione inmateria sessuale potendosi configurare l assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi siapiena coincidenza tra le due condotte ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistitonella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale».In altre parole dovrà sempre concludersi per la non sussistenza dell identità difattispecie laddove la violenza sessuale si inserisca «in una serie di atti vessatori e percossetipici della condotta di maltrattamenti» * 1 n. 13349 del 17/05/2012 * 255051 01 oin altri termini «in un più ampio contesto di sopraffazione minacce e angherie checaratterizzano la condotta di maltrattamenti» * 3 n. 13707 del 13/06/2012 dep 2013* non massimata .5.2. Nel caso in esame a seguito della ritenuta attendibilità della persona offesa laCorte di appello calabrese pag. 17 ha ritenuto ampiamente dimostrata la sussistenza delrequisito della abitualità della condotta del * che ha costretto la giovane vittima a«vivere in un clima caratterizzato da sistematiche molestie sessuali ingiurie gratuite sul suoaspetto fisico e reiterate svalutazioni della sua persona sovente accompagnate da pesantiinsulti».La giovane era anche limitata nella libertà di andare in bagno senza la presenza degliocchi indiscreti del * * che in alcune circostanze l ha anche minacciatadeterminando una condizione di vita «oggettivamente avvilente».5.3. Pertanto la doglianza relativa all assorbimento del delitto di maltrattamenti dedottasoprattutto nella discussione orale è manifestamente infondata in quanto le condottemaltrattanti dell imputato non si esaurivano nel compimento di atti sessuali ma integravanoanche offese minacce svalutazioni denigrazioni della persona offesa e intrusioni nella di leivita privata mentre la censura sulla mancanza di abitualità della condotta è generica inquanto non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato in modo realmentecritico.5.4. Quanto alla imputabilità alla * delle condotte del coimputato la Corte territorialeha riconosciuto pag. 15 la stessa responsabile del reato ex articolo 40 cod. pen. per avereconsentito al proprio compagno di realizzare le anzidette condotte maltrattanti omettendoaltresì di porre in essere tutte le condotte necessarie a far cessare quello stato di fatto.Tale motivazione fa buon governo del principio espresso da questa Corte * 5 n.18832 del 11/04/2024 * 286452 – 01 secondo cui «è configurabile il concorso peromissione nei delitti di maltrattamenti e lesioni nel caso in cui il genitore di figli minori nellaconsapevolezza delle reiterate condotte violente perpetrate dal convivente nei confronti deiragazzi pur avendone la possibilità ometta di intervenire per impedirle».Peraltro a pagina 8 la sentenza impugnata contiene anche la contestazione di unacondotta «propria» della * consistita nel dispensare quotidianamente alla figlia insulti econdotte verbalmente violente oppressive e controllanti elemento con cui la ricorrente nonsi confronta.La doglianza è quindi doppiamente inammissibile per genericità.5.5. * è anche la doglianza relativa all elemento psicologico del reato.Nel delitto di maltrattamenti in famiglia infatti il dolo non richiede la sussistenza di unospecifico programma criminoso verso il quale sia finalizzata fin dalla loro rappresentazioneiniziale la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali dellavittima essendo invece sufficiente la sola consapevolezza dell autore del reato dipersistere in un attività vessatoria già posta in essere in precedenza idonea a ledere lapersonalità della vittima * 1 n. 13013 del 28/01/2020 * * 279326 01 .Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto pacificamente sussistente taleconsapevolezza in capo sia al * che alla * sia pure in parte attribuendola aldegradato contesto socio culturale della famiglia laddove il ricorso si limita ad una generica– e inammissibile contestazione.5.6. La doglianza relativa alla continuazione è inammissibile per mancanza di interesse.* che l articolo 81 cod. pen. sanziona allo stesso modo il concorso formale e lacontinuazione tra reati l intento del ricorrente che sembrerebbe auspicare l applicazione delpiù rigido concorso materiale è del tutto oscuro e la doglianza proposta risultaincomprensibile e inammissibilmente generica.6. La censura relativa alle pene accessorie è manifestamente infondata.6.1. Quanto all interdizione legale espressamente indicata nella rubrica della doglianzabasti evidenziare che tale pena accessoria non risulta irrogata dalla Corte di appello.La doglianza è pertanto manifestamente infondata in quanto contesta una statuizionenon disposta.6.2. Quanto alle altre pene accessorie stavolta concretamente irrogate bastirammentare che l articolo 609 nonies al primo comma n. 2 prevede che in caso dicondanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis e 609 ter sia irrogata la penaaccessoria dell interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela alla curatela eall amministrazione di sostegno al n. 3 la perdita del diritto agli alimenti e l esclusione dallasuccessione della persona offesa e al secondo comma dispone che per in caso dicondanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis e 609 ter se commessi neiconfronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto sia irrogata la pena accessoriadell interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonchéda ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentateprevalentemente da minori.La norma non lascia dunque alcun margine di discrezionalità al giudice in ordine alladurata delle pene accessorie irrogate.consentito introdurre elementi di valutazione diversi da quelli previsti dalla norma vigente ilCollegio evidenzia come non ci siano in concreto elementi per dubitare della conformità aCostituzione della norma in argomento.* Corte si è già in passato interrogata della conformità a Costituzione dellafissazione di una pena accessoria perpetua giungendo alla conclusione * 3 n. 36768del 13/07/2021 E. * 282272 01 che le pene accessorie di cui 609 nonies primocomma n. 2 e secondo comma cod. pen. non limitano l esercizio di diritti fondamentalidella persona ma semmai proteggono quelli delle potenziali vittime in linea con quantoimposto dall art. 4 della * del Consiglio d * sulla protezione dei minoricontro lo sfruttamento e l abuso sessuali fatta a * il 25 ottobre 2007 e ratificata inItalia con legge 10 ottobre 2012 n. 172 peraltro l interdizione perpetua da qualsiasi ufficioche uffici così delicati siano ricoperti da persone davvero meritevoli artt. 348 u.c. 384 393411 cod. civ. ed è funzionale a impedire occasioni di ricaduta nel reato e a proteggere lepersone minori di età e quelle che necessitano sostegno.In parte qua in conclusione la doglianza è manifestamente infondata in quantocontesta la piana applicazione della legge.6.3. Va da ultimo evidenziato che contrariamente a quanto dedotto dalla difesa * nelcorso della discussione orale le condotte sono addebitate all imputata dal 2010 al 2023 apartire da quando la persona offesa era in età prepuberale per cui non ricorre l ipotesi di cuiall articolo 609 novies comma 2 che limita l applicabilità delle pene accessorie dellainterdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché daogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentateprevalentemente da minori al caso di fatto commesso nei confronti di minore di anni diciotto.7. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti alpagamento elle spese processuali.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere del versamento della somma in favore della * delleammende che il Collegio ritiene di fissare equitativamente in euro 3.000 00 per ciascunricorrente. *Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Statonella misura che sara liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favoredello *Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Statonella misura che sara liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favoredello *Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *