Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40623/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di furto e occupazione abusiva di immobile; Considerato che il ricorso è generico, poiché si esaurisce in meri assunti e affermazioni di principio nonché in alcune richieste (declaratoria ex art. 129 cod. proc. peri. per non aver commesso il fatto, in via subordinata esclusione dell'aumento per la recidiva) prive sia di ragioni a sostegno sia di confronto argomentativo con le ragioni della decisione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di furto e occupazione abusiva di immobile; Considerato che il ricorso è generico, poiché si esaurisce in meri assunti e affermazioni di principio nonché in alcune richieste (declaratoria ex art. 129 cod. proc. peri. per non aver commesso il fatto, in via subordinata esclusione dell'aumento per la recidiva) prive sia di ragioni a sostegno sia di confronto argomentativo con le ragioni della decisione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/
Sentenza Cassazione n. 40623/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris