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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33507/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15659-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempre, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; 21r - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5/15/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa al 2006 per IVA, IRES ed IRAP; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che quest'ultimo aveva liquidato l'imposta sulla base di dati già contenuti in precedenti atti, per cui era sufficiente, ai fini della motivazione, il mero rinvio all'atto presupposto (ossia l'avviso di accertamento, precedentemente notificato alla parte contribuente), con motivazione per relationem.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 24 Cost. per avere la sentenza impugnata ritenuto legittima una cartella di pagamento priva di una motivazione che ponesse il contribuente nelle condizioni di conoscere la fondatezza della pretesa azionata Ric. 2021 n. 15659 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- nei suoi confronti e, eventualmente, di opporsi ad essa in modo consapevole, in ragione della difformità tra le cifre riportate nell'avviso di accertamento e quelle di cui alla cartella di pagamento.

Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato.

Secondo questa Corte, infatti: la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della

I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della

I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass.

SU n. 22281 del 2022); in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta Ric. 2021 n. 15659 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -3- l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800 del 2019).

In effetti, come evidenziato analiticamente nel ricorso e ribadito nella memoria e non contraddetto nel controricorso, vi è una difformità tra le cifre riportate nell'avviso di accertamento e quelle di cui alla cartella di pagamento per quanto riguarda le varie imposte oggetto di contestazione (IVA, IRES ed IRAP) e non vi è, nella cartella di pagamento, una adeguata esplicazione dei criteri che hanno condotto l'Ufficio a determinare le somme esposte nella suddetta cartella, in quanto l'avviso di accertamento è solo citato ma non viene spiegato perché le cifre riportate in quell'avviso di accertamento abbiano condotto a quelle di cui alla cartella, la quale dunque avrebbe dovuto ad esempio fare riferimento agli interessi e/o alle sanzioni e ai relativi criteri di calcolo, restando altrimenti disagevole per la parte contribuente contestare il quantum debeatur della pretesa impositiva.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per statuire in merito alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 15659 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15659-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempre, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; 21r - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5/15/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa al 2006 per IVA, IRES ed IRAP; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che quest'ultimo aveva liquidato l'imposta sulla base di dati già contenuti in precedenti atti, per cui era sufficiente, ai fini della motivazione, il mero rinvio all'atto presupposto (ossia l'avviso di accertamento, precedentemente notificato alla parte contribuente), con motivazione per relationem. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 24 Cost. per avere la sentenza impugnata ritenuto legittima una cartella di pagamento priva di una motivazione che ponesse il contribuente nelle condizioni di conoscere la fondatezza della pretesa azionata Ric. 2021 n. 15659 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- nei suoi confronti e, eventualmente, di opporsi ad essa in modo consapevole, in ragione della difformità tra le cifre riportate nell'avviso di accertamento e quelle di cui alla cartella di pagamento. Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato. Secondo questa Corte, infatti: la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass. SU n. 22281 del 2022); in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta Ric. 2021 n. 15659 sez. MT - ud. 13-10-2022 -3- l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800 del 2019). In effetti, come evidenziato analiticamente nel ricorso e ribadito nella memoria e non contraddetto nel controricorso, vi è una difformità tra le cifre riportate nell'avviso di accertamento e quelle di cui alla cartella di pagamento per quanto riguarda le varie imposte oggetto di contestazione (IVA, IRES ed IRAP) e non vi è, nella cartella di pagamento, una adeguata esplicazione dei criteri che hanno condotto l'Ufficio a determinare le somme esposte nella suddetta cartella, in quanto l'avviso di accertamento è solo citato ma non viene spiegato perché le cifre riportate in quell'avviso di accertamento abbiano condotto a quelle di cui alla cartella, la quale dunque avrebbe dovuto ad esempio fare riferimento agli interessi e/o alle sanzioni e ai relativi criteri di calcolo, restando altrimenti disagevole per la parte contribuente contestare il quantum debeatur della pretesa impositiva. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per statuire in merito alle spese del presente procedimento. P.Q.M. Ric. 2021 n. 15659 sez. MT - ud. 13-10-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio d
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