CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31902/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 033TEY6 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di BOlfSENNA AZIZ; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, con il quale si lamenta la mancata traduzione della sentenza, con la quale è stata applicata la pena al ricorrente su richiesta dello stesso ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., è totalmente generico ed aspecifico e non si confronta con gli atti acquisiti dai quali emerge senza alcun dubbio la piena conoscenza da parte dello stesso della lingua italiana (tanto da aver nominato il proprio difensore procuratore speciale al fine di accedere al rito di cui all'art. 444 cod.proc.pen.); rilevato come il motivo proposto con il quale si chiede l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata con traduzione della stessa e rimessione in termini dell'imputato per la sua impugnazione appare generico, atecnico, e del tutto estraneo al perimetro di applicazione dei rimedi esperibili avverso la sentenza di applicazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 lugl