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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 38034/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ERLOCUTORIA sui ricorso 20144/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] II n. 141 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] 5, -controricorrente - avverso la sentenza n. 226/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la società [OSCURATO:SOCIETA] oppose i decreti ingiuntivi ottenuti da [OSCURATO:PERSONA] per i pagamenti quale prezzo della vendita di varie partite di trebbie di birra e farine di pomodoro ponendo a base dell'opposizione l'asserita falsità delle firme apposte in calce alle procure alle liti rilasciate dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA].

A seguito di querela di falso fu disposta consulenza tecnica la quale accertò l'apocrifia delle firme ma il Trbunale ritenne prevalente la dichiarazione del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] che ne riconobbe la parternità; avverso la sentenza la Coven propose appello e [OSCURATO:PERSONA] resistette al gravame.

A seguito del decesso del legale di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA] e della dichiarazione dell'altro legale, [OSCURATO:PERSONA], di aver rinunciato al mandato, il giudizio fu dichiarato interrotto e poi riassunto.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 27/1/2020, ritenne che una delle procure alle liti non avesse valore legale in Italia non essendo munita di postilla conforme al modello di cui alla Convenzione dell'Aja, che in ogni caso all'epoca del rilascio delle procure il Parmentier non era più legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] con la conseguente impossibilità per il medesimo di conferire un valido mandato alle liti; dichiarò la falsità delle firme apposte in calce ai ricorsi monitori e, considerato che i difensori erano due, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e che il primo era deceduto, dispose che le spese di lite dovessero essere poste a carico del Bulgarelli, ritenendo irrilevante la circostanza che il medesimo avesse dichiarato di rinunciare al mandato; conclusivamente la corte di merito, per quanto ancora di interesse in questa sede, condannò il Bulgarelli a rifondere alla società [OSCURATO:SOCIETA] le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito; avverso la sentenza l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi; ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; ;I ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso per cassazione non è stato notificato al Pubblico Ministero la cui presenza è necessaria nei giudizi di falso.

Il P.M. non ha neppure formulato delle conclusioni scritte che avrebbero potuto integrare il requisito della sua partecipazione in sede di adunanza .111~ ne consegue, pertanto, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che richiede la necessaria partecipazione del P.M. alle cause che egli avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impuqnazione è previsto dall'art. 72 c.p.c. (Cass., S.U. n. 3556 del 10/2/2017; Cass., 6-3, n. 3256 del 5/2/2019), che si pongano le condizioni per consentire al P.M. di partecipare all'udienza anche attraverso la produzione di conclusioni scritte; conclusivamente si dispone il rinvio della causa alla Pubblica Udienza per consentire al P.M. la partecipazione alla discussione.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sui ricorso 20144/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] II n. 141 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] 5, -controricorrente - avverso la sentenza n. 226/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la società [OSCURATO:SOCIETA] oppose i decreti ingiuntivi ottenuti da [OSCURATO:PERSONA] per i pagamenti quale prezzo della vendita di varie partite di trebbie di birra e farine di pomodoro ponendo a base dell'opposizione l'asserita falsità delle firme apposte in calce alle procure alle liti rilasciate dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di querela di falso fu disposta consulenza tecnica la quale accertò l'apocrifia delle firme ma il Trbunale ritenne prevalente la dichiarazione del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] che ne riconobbe la parternità; avverso la sentenza la Coven propose appello e [OSCURATO:PERSONA] resistette al gravame. A seguito del decesso del legale di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA] e della dichiarazione dell'altro legale, [OSCURATO:PERSONA], di aver rinunciato al mandato, il giudizio fu dichiarato interrotto e poi riassunto. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 27/1/2020, ritenne che una delle procure alle liti non avesse valore legale in Italia non essendo munita di postilla conforme al modello di cui alla Convenzione dell'Aja, che in ogni caso all'epoca del rilascio delle procure il Parmentier non era più legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] con la conseguente impossibilità per il medesimo di conferire un valido mandato alle liti; dichiarò la falsità delle firme apposte in calce ai ricorsi monitori e, considerato che i difensori erano due, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e che il primo era deceduto, dispose che le spese di lite dovessero essere poste a carico del Bulgarelli, ritenendo irrilevante la circostanza che il medesimo avesse dichiarato di rinunciare al mandato; conclusivamente la corte di merito, per quanto ancora di interesse in questa sede, condannò il Bulgarelli a rifondere alla società [OSCURATO:SOCIETA] le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito; avverso la sentenza l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi; ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; ;I ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso per cassazione non è stato notificato al Pubblico Ministero la cui presenza è necessaria nei giudizi di falso. Il P.M. non ha neppure formulato delle conclusioni scritte che avrebbero potuto integrare il requisito della sua partecipazione in sede di adunanza .111~ ne consegue, pertanto, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che richiede la necessaria partecipazione del P.M. alle cause che egli avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impuqnazione è previsto dall'art. 72 c.p.c. (Cass., S.U. n. 3556 del 10/2/2017; Cass., 6-3, n. 3256 del 5/2/2019), che si pongano le condizioni per consentire al P.M. di partecipare all'udienza anche attraverso la produzione di conclusioni scritte; conclusivamente si dispone il rinvio della causa alla Pubblica Udienza per consentire al P.M. la partecipazione alla discussione. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA]
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