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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18319/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, nel riformare parzialmente la sentenza del 16/11/2018 del Tribunale di Brindisi, confermava le condanne di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura continuata e pluriaggravata in concorso (artt. 110, 81, secondo comma, e 644, primo, secondo e quinto comma, n. 3 e n. 4, cod. pen.) ai danni, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo b dell'imputazione) nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto e di furto in abitazione in continuazione e in concorso pluriaggravati (artt. 110, 81, secondo comma, 624-bis, 624, 625, primo comma, n. 2, n. 5 e n. 7, e 61, n. 2, cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo g dell'imputazione), rideterminando le relative pene.

Secondo i menzionati capi di imputazione: a) il reato di usura continuata e pluriaggravata in concorso era stato originariamente contestato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] «perché in concorso tra loro, in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, approfittando dello stato di bisogno in cui versavano le vittime, si facevano dare o comunque promettere quale corrispettivo di prestazioni di danaro, interessi aventi carattere evidentemente usurario e segnatamente: - si facevano consegnare da [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della somma di denaro pari a C 1.000,00 elargitale a titolo di prestito nell'estate 2006, la complessiva somma di danaro pari a circa 1.600,00 C che [OSCURATO:PERSONA] versava, unitamente alla sorte capitale (per un totale di 2.600,00 C), nel termine di tre mesi dalla elargizione del prestito, a titolo di interessi aventi carattere evidentemente usurario; - si facevano consegnare da [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della somma di danaro pari a C 2.000,00 elargitale a titolo di prestito nel febbraio 2009, la complessiva somma di danaro pari a C 3.000,00 che [OSCURATO:PERSONA] versava nell'aprile 2009, unitamente alla sorte capitale (per un totale di 5.000 C), a titolo di interessi aventi carattere evidentemente usurario; - si facevano promettere e quindi versare da [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della somma di danaro pari ad C 1.000,00 elargitale a titolo di prestito nel gennaio 2010, la somma di danaro pari ad C 300,00 a titolo di interessi mensili; interessi che [OSCURATO:PERSONA] versava per un totale di C 3.600,00 pari a 12 mensilità impegnandosi, anche attraverso la sottoscrizione di cambiali a garanzia, a versare le ulteriori somme dovute a titolo di capitale ed interessi mensili; - si facevano promettere e quindi versare da [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della somma di danaro pari ad C 500 elargitale a titolo di prestito nel dicembre 2010, la somma di euro 150 a titolo di interessi mensili aventi carattere evidentemente usurario; - si facevano promettere e quindi versare da [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della somma di danaro di C 3.000,00 elargita a titolo di prestito nel marzo 2011, la somma di C 1200 che Suma versava o comunque si impegnava a versare a titolo di interessi mensili aventi carattere evidentemente usurario; - si facevano promettere e quindi versare da [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della somma di denaro di C 3.000,00 elargita titolo di prestito nel febbraio 2011, la somma di C 700 che Moro versava o comunque si impegnava a versare a titolo di interessi mensili aventi carattere evidentemente usurario; [OSCURATO:PERSONA], nelle date sopra indicate, accertato fino al 18.07.2011»;b) i reati di furto e di furto in abitazione in continuazione e in concorso pluriaggravati erano stati contestati a [OSCURATO:PERSONA] «perché, in concorso tra loro [cioè con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]] e con altra persona non identificata, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, dopo essersi introdotti nelle pertinenze dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] mediante effrazione del lucchetto del cancello, si impossessavano del trattore agricolo marca Ford 3910 tg BR8113; quindi utilizzando il predetto trattore, abbattevano la colonnina predisposta per l'inserimento delle banconote per il rifornimento self service dell'area di servizio CAMER e si impossessavano della somma di danaro ivi custodita pari a C 3.185,00, nonché si impossessavano dell'ulteriore somma di C 14.692,00 che prelevavano da un pozzetto presente nell'area di servizio dove la stessa era occultata e della somma di C 250,00 che prelevavano da una scrivania presente negli uffici dell'area di servizio; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di tre persone travisate e con violenza sulle cose; nonché di avere commesso il furto del trattore agricolo marca Ford 3910 tg BR8113 al fine di commettere il furto presso l'area di servizio CAMER al cui titolare, [OSCURATO:PERSONA], cagionavano un danno di rilevante gravità; [OSCURATO:PERSONA] nella notte tra il 25 ed il 26 aprile 2011».

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Lecce, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con un unico atto) e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, connmal, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di usura.

Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello di Lecce avrebbe fondato il proprio convincimento in ordine alla loro responsabilità penale sul fatto che, per il contestato delitto di usura, era già stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre della compagna del Saponaro - il quale era il "titolare" dei crediti usurari, senza considerare come, dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e, tra queste, delle intercettazioni telefoniche, non fossero emersi elementi che potessero fare ritenere che essi Monaco e Saponaro fossero consapevoli «del pactum sceleris eventualmente intervenuto a monte [con il Valente] e quindi del prestito di somme di danaro a tasso usurario».

I ricorrenti sottolineano al riguardo i seguenti elementi, che sarebbero emersi dall'istruttoria dibattimentale: a) essi non ebbero mai contatti diretti con le persone offese; b) essi interagirono, rispettivamente, la Monaco con la coimputata [OSCURATO:PERSONA] e il Saponaro con [OSCURATO:PERSONA], «presso i quali avrebbero preso delle somme nell'interesse del congiunto [OSCURATO:PERSONA]»; c) non vi era alcun dialogo intercettato tra essi e le persone offese Nacci e Moro; d) nelle stesse intercettazioni non si faceva mai espressamente riferimento al reato di usura; e) era stato loro contestato anche il reato di associazione per delinquere il quale aveva diversi reati fine ma non quello di usura; f) non vi era, insomma, agli atti la prova che essi fossero consapevoli del patto usurario che era intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e le persone offese Nacci e Moro né della natura usuraria delle somme da essi prelevate (in realtà, dagli intermediari Urgesi e Rendina) «che ben potevano essere il frutto degli altri reati fine dell'associazione».

3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 644 e 379 cod. pen. nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

I ricorrenti rappresentano che, non essendo risultato provato che essi fossero consapevoli della natura usuraria dell'operazione, che avessero dato un contributo causale alla stessa e che, comunque, fossero riusciti ad ottenere il pagamento del credito usurario, la Corte d'appello di Lecce avrebbe dovuto, al più, qualificare i fatti a essi attribuiti come favoreggiamento reale.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso affidato a due motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 dello stesso codice, nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., l'illogicità e il carattere apparente della motivazione nonché il travisamento della prova, sotto due profili.

Sotto il primo di essi, il ricorrente, posto che, dalla denuncia sporta dalla persona offesa e acquisita agli atti del processo, risultava che, nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2011, vi erano state due azioni criminali - una tra le 2:15 e le 2:30 durante la quale «nulla [era] stato compiuto anche a seguito dell'intervento dell'istituto di vigilanza» e una tra le 3:30 e le 4:00 durante la quale era stato compiuto il contestato furto di cui al capo g) dell'imputazione - lamenta che la Corte d'appello di Lecce avrebbe «comme[sso] un evidente travisamento del fatto e della prova» in quanto, eludendo il relativo motivo di appello, avrebbe lasciato intendere che vi fosse stata un'unica azione, e non due a distanza di tempo, la seconda delle quali soltanto è quella delittuosa contestata, e non avrebbe considerato che, nell'intercettata conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n. 478 RIT 206/11 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la presenza del Balenga, asserito soprannome del Palma, quale partecipante ai fatti, è riferita solo alla prima delle due predette azioni.

Sotto il secondo profilo del motivo, il ricorrente deduce, ulteriormente, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533 e dell'art. 178, lett. c), dello stesso codice, con riguardo alla sua identificazione come il "Balenga" o "Balengo" o "Balenco".

Il ricorrente rappresenta che dalla trascrizione peritale della conversazione n. 707 RIT 10/11 del 29/01/2011 tra lui stesso e [OSCURATO:PERSONA] - dalla quale sarebbe stata tratta la prova che egli era soprannominato "Balenga" o "Balengo" o "Balenco" - risultava che colui che nella trascrizione era indicato come «Uomo 1» si riferiva a colui che era indicato come «Uomo 2» come «Valè» e non come «Balè» e che la Corte d'appello di Lecce avrebbe tratto quest'ultima parola da quanto riferito, sulla base del brogliaccio della polizia giudiziaria, dal testimone ispettore Furone; brogliaccio, per di più, mai acquisito al dibattimento.

Ciò rappresentato, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce: a) nulla abbia detto con riguardo alla propria eccezione di nullità, ribadita nel proprio atto di appello, della deposizione del testimone ispettore Furone in parte qua; b) abbia privilegiato, rispetto ai non contestati esiti della perizia trascrittiva dibattimentale, «l'impressione di un teste che non è neppure quello che effettuò la trascrizione del brogliaccio dell'intercettazione, ma semplicemente colui che ha coordinato le indagini», il tutto senza confrontarsi con la registrazione della conversazione.

Il ricorrente deduce ancora la fallacia della motivazione della sentenza impugnata là dove essa fa riferimento al servizio di o.c.p. che aveva riscontrato la partecipazione del Palma a un incontro insieme con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla successiva intercettata conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (progr. 304 RIT 206/11), atteso che la Corte d'appello di Lecce non spiegherebbe perché la riscontrata presenza del Palma al predetto incontro dovrebbe renderlo, al di là di ogni ragionevole dubbio, portatore del menzionato soprannome.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125 dello stesso codice, il vizio della sentenza impugnata relativamente alla prova del proprio alibi, che sarebbe risultato dalla produzione, da parte della difesa, della fattura rilasciata a proprio nome da un hotel di Venezia per un soggiorno nelle notti del 24, 25 e 26 aprile 2011 (tra cui, quindi, quella dei furti).

Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata là ha ritenuto che tale fattura non costituiva prova certa della presenza del Palma a Venezia la notte del furto «in quanto questo documento fiscale potrebbe essere rilasciato semplicemente a colui che si era accollato il pagamento, ma non necessariamente a colui che aveva effettivamente usufruito dell'ospitalità alberghiera», rappresentando che tale motivazione non terrebbe conto della normativa fiscale vigente, la quale imporrebbe all'emittente la fattura di indicare se il fruitore della prestazione è soggetto diverso dall'intestatario del documento, con la conseguenza che, dovendosi presumere che questo sia stato correttamente formato, vi sarebbe la piena prova della presenza dell'imputato a Venezia la notte del furto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

1.1. Il primo motivo non è consentito.

Con riguardo a tale motivo di ricorso, si deve preliminarmente rammentare che, nella giurisprudenza di legittimità, è consolidato il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01).

Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01).

Si deve ancora ricordare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01).

Richiamati tali principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, e precisato che, nella specie, non è in contestazione la natura usuraria dei rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma solo la consapevolezza, in capo, rispettivamente, alla Monaco e al Saponaro, della predetta natura, si deve osservare come la Corte d'appello di Lecce, nell'interpretare e valutare il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, abbia evidenziato come dalle stesse fosse emerso, quanto alla Monaco, come essa interagisse con la Urgesi, su incarico del marito, per recuperare il credito usurario dalla persona offesa Nacci e, successivamente, a seguito dell'arresto del marito, avesse preso direttamente l'iniziativa, e come dal contenuto delle conversazioni telefoniche fosse in particolare risultato, in maniera non equivoca, come la Monaco fosse del tutto consapevole di quale fosse l'origine del credito vantato dal marito nei confronti della Nacci e, quindi, della natura usuraria dello stesso; quanto al Saponaro, come egli si fosse prestato in almeno due occasioni a recuperare il denaro consegnato dalla persona offesa Moro presso la tabaccheria di [OSCURATO:PERSONA] e destinato al pagamento degli interessi usurari (ciò che era comprovato anche dai servizi di osservazione compiuti dalla polizia giudiziaria) e come dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate fosse in particolare risultato come il Saponaro fosse ben consapevole della natura usuraria dei crediti vantati dal "suocero" nei confronti del Moro, come risultava, tra l'altro, anche da un'intercettazione ambientale fatta in carcere durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si ritraeva come questi affidasse al Saponaro il compito di recuperare i crediti usurari.

Rispetto a tale motivazione, che appare di per sé priva di contraddizioni o di illogicità manifeste, i ricorrenti si limitano, in realtà, a sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, in particolare, tra l'altro, una differente interpretazione e valutazione del contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche e ambientali, o a prospettare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza degli elementi probatori raccolti, ciò che non è consentito in questa sede di legittimità.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di Cassazione ha chiarito che risponde del delitto di concorso in usura - reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata - il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l'incarico di recuperare il credito, riesce a ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che in tali casi il momento consumativo dell'usura rimane quello originario della pattuizione (Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Lagala, Rv. 262308-01; Sez. 2, n. 41045 del 13/10/2005, Casade, Rv. 232698-01).

La Corte d'appello di Lecce ha rispettato tale principio, avendo argomentato, con una motivazione esente da contraddizioni o illogicità, come nella specie fosse risultato comprovato che la Monaco e il Saponaro, incaricati di recuperare i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - della cui natura usuraria gli imputati erano consapevoli - avessero effettivamente recuperato gli stessi crediti (nel caso della Monaco, sotto forma dell'ottenimento della consegna di cambiali sottoscritte dalla Nacci), con ciò dovendosi ritenere integrati, in conformità con il citato principio, espressamente richiamato anche dalla Corte d'appello di Lecce, i contestati delitti di usura.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - i cui due motivi, per la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente - è fondato nei termini e nei limiti che seguono.

2.1. Anzitutto, la sentenza impugnata non merita censure là dove ha ritenuto la partecipazione di un soggetto soprannominato "Balenga" (o "Balengo/Balenco") al furto di cui al capo g) dell'imputazione (questione che è oggetto del primo profilo del primo motivo, il quale, pertanto, deve ritenersi in sé non fondato) sulla base dell'interpretazione e della valutazione del contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 27 aprile 2011 (RIT 206/11, progr. 418).

A tale proposito, si deve rammentare che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01).

Nel caso di specie, in conformità con la sentenza di primo grado (si vedano, in particolare, le pagine da 55 a 58 di tale pronuncia), la Corte d'appello di Lecce ha interpretato il contenuto della menzionata conversazione - nel corso della quale il Valente esprimeva indignazione sul comportamento tenuto durante l'azione criminosa dal "Balenga", il quale, timoroso, si sarebbe tenuto costantemente in retroguardia, salvo poi sostenere di essere stato importante per la riuscita del colpo («menomale che stavo») - nel senso della partecipazione all'azione contesta al capo g) dell'imputazione; interpretazione che non si può ritenere né irragionevole né manifestamente illogica e che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede di legittimità.

2.2. La sentenza impugnata merita, invece, censura, là dove è pervenuta ad affermare, anche ritenendo il "fallimento" dell'alibi dell'imputato, in quanto reputato non adeguatamente riscontrato, che il ricorrente si dovesse identificare con il menzionato "Balenga" (o "Balengo"/"Balenco").

A tale proposito, si deve rilevare come la prova di tale identificazione non sia qualificabile in termini di appagante certezza, non apparendo qualificabili in tali termini gli elementi in base ai quali è stata fondata l'attribuzione al Palma del predetto soprannome, in particolare: sia l'affermazione del testimone ufficiale di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] di essergli noto che il Palma aveva lo stesso soprannome, senza che la sentenza impugnata abbia chiarito in che termini e su quali basi il Furone abbia espresso tale conoscenza; sia il contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e il Palma il 29 aprile 2011 (RIT 10/11, progr. 707), tenuto anche conto del fatto che, a fronte della circostanza che la trascrizione peritale di tale conversazione recava la parola «Valè» e non «Balè», non risulta né che si sia proceduto all'ascolto della stessa conversazione né che siano stati richiesti chiarimenti al perito che fu incaricato di trascriverla; sia, infine, il contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RIT 206/11, progr. 304, posto in relazione con l'incontro, avvenuto in precedenza lo stesso giorno, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato.

A fronte di una prova dell'identificazione del ricorrente con il "Balenga" (o "Balengo"/ "Balenco") che partecipò al contestato furto in termini, come si è detto, non pienamente appaganti (attese le criticità che si sono evidenziate), neppure si può ritenere adeguata la motivazione della sentenza impugnata in ordine al ritenuto "fallimento" dell'alibi del Palma.

A tale proposito, si deve infatti osservare come l'affermazione della Corte d'appello di Salerno della possibilità che la fattura rilasciata dall'hotel veneziano a nome del ricorrente per un soggiorno nelle notti del 24, 25 e 26 aprile 2011 (tra cui, quindi, anche quella dei furti) potesse essere stata «rilasciat[a] a colui che si era accollato il pagamento, ma non necessariamente a colui che aveva effettivamente usufruito dell'ospitalità alberghiera», si appalesi, in assenza dello svolgimento di un'attività istruttoria al riguardo, meramente congetturale, specie alla luce della prassi in materia fiscale, evidenziata dal ricorrente, secondo cui «nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell'esercizio della propria attività d'impresa, arte o professione (ad esempio il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il dipendente) la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione al fine di consentirgli l'esercizio del relativo diritto.

I dati dei dipendenti fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata» (Agenzia delle entrate, circ. 3 marzo 2009, n. 6/E, punto 2).

2.3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo g) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.

Il giudice del rinvio dovrà esaminare le evidenziate criticità, restando poi ovviamente libero di scrutinare nuovamente la regiudicanda, rimanendo in capo allo stesso i pieni poteri istruttori e motivazionali, che lo dovranno guidare nella decisione finale secondo il proprio libero convincimento, e restando altresì ferma la possibilità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo G) della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, nel riformare parzialmente la sentenza del 16/11/2018 del Tribunale di Brindisi, confermava le condanne di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura continuata e pluriaggravata in concorso (artt. 110, 81, secondo comma, e 644, primo, secondo e quinto comma, n. 3 e n. 4, cod. pen.) ai danni, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo b dell'imputazione) nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto e di furto in abitazione in continuazione e in concorso pluriaggravati (artt. 110, 81, secondo comma, 624-bis, 624, 625, primo comma, n. 2, n. 5 e n. 7, e 61, n. 2, cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo g dell'imputazione), rideterminando le relative pene. Secondo i menzionati capi di imputazione: a) il reato di usura continuata e pluriaggravata in concorso era stato originariamente contestato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] «perché in concorso tra loro, in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, approfittando dello stato di bisogno in cui versavano le vittime, si facevano dare o comunque promettere quale corrispettivo di prestazioni di danaro, interessi aventi carattere evidentemente usurario e segnatamente: - si facevano consegnare da [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della somma di denaro pari a C 1.000,00 elargitale a titolo di prestito nell'estate 2006, la complessiva somma di danaro pari a circa 1.600,00 C che [OSCURATO:PERSONA] versava, unitamente alla sorte capitale (per un totale di 2.600,00 C), nel termine di tre mesi dalla elargizione del prestito, a titolo di interessi aventi carattere evidentemente usurario; - si facevano consegnare da [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della somma di danaro pari a C 2.000,00 elargitale a titolo di prestito nel febbraio 2009, la complessiva somma di danaro pari a C 3.000,00 che [OSCURATO:PERSONA] versava nell'aprile 2009, unitamente alla sorte capitale (per un totale di 5.000 C), a titolo di interessi aventi carattere evidentemente usurario; - si facevano promettere e quindi versare da [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della somma di danaro pari ad C 1.000,00 elargitale a titolo di prestito nel gennaio 2010, la somma di danaro pari ad C 300,00 a titolo di interessi mensili; interessi che [OSCURATO:PERSONA] versava per un totale di C 3.600,00 pari a 12 mensilità impegnandosi, anche attraverso la sottoscrizione di cambiali a garanzia, a versare le ulteriori somme dovute a titolo di capitale ed interessi mensili; - si facevano promettere e quindi versare da [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della somma di danaro pari ad C 500 elargitale a titolo di prestito nel dicembre 2010, la somma di euro 150 a titolo di interessi mensili aventi carattere evidentemente usurario; - si facevano promettere e quindi versare da [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della somma di danaro di C 3.000,00 elargita a titolo di prestito nel marzo 2011, la somma di C 1200 che Suma versava o comunque si impegnava a versare a titolo di interessi mensili aventi carattere evidentemente usurario; - si facevano promettere e quindi versare da [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo della somma di denaro di C 3.000,00 elargita titolo di prestito nel febbraio 2011, la somma di C 700 che Moro versava o comunque si impegnava a versare a titolo di interessi mensili aventi carattere evidentemente usurario; [OSCURATO:PERSONA], nelle date sopra indicate, accertato fino al 18.07.2011»;b) i reati di furto e di furto in abitazione in continuazione e in concorso pluriaggravati erano stati contestati a [OSCURATO:PERSONA] «perché, in concorso tra loro [cioè con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]] e con altra persona non identificata, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, dopo essersi introdotti nelle pertinenze dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] mediante effrazione del lucchetto del cancello, si impossessavano del trattore agricolo marca Ford 3910 tg BR8113; quindi utilizzando il predetto trattore, abbattevano la colonnina predisposta per l'inserimento delle banconote per il rifornimento self service dell'area di servizio CAMER e si impossessavano della somma di danaro ivi custodita pari a C 3.185,00, nonché si impossessavano dell'ulteriore somma di C 14.692,00 che prelevavano da un pozzetto presente nell'area di servizio dove la stessa era occultata e della somma di C 250,00 che prelevavano da una scrivania presente negli uffici dell'area di servizio; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di tre persone travisate e con violenza sulle cose; nonché di avere commesso il furto del trattore agricolo marca Ford 3910 tg BR8113 al fine di commettere il furto presso l'area di servizio CAMER al cui titolare, [OSCURATO:PERSONA], cagionavano un danno di rilevante gravità; [OSCURATO:PERSONA] nella notte tra il 25 ed il 26 aprile 2011». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Lecce, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con un unico atto) e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, connmal, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di usura. Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello di Lecce avrebbe fondato il proprio convincimento in ordine alla loro responsabilità penale sul fatto che, per il contestato delitto di usura, era già stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre della compagna del Saponaro - il quale era il "titolare" dei crediti usurari, senza considerare come, dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e, tra queste, delle intercettazioni telefoniche, non fossero emersi elementi che potessero fare ritenere che essi Monaco e Saponaro fossero consapevoli «del pactum sceleris eventualmente intervenuto a monte [con il Valente] e quindi del prestito di somme di danaro a tasso usurario». I ricorrenti sottolineano al riguardo i seguenti elementi, che sarebbero emersi dall'istruttoria dibattimentale: a) essi non ebbero mai contatti diretti con le persone offese; b) essi interagirono, rispettivamente, la Monaco con la coimputata [OSCURATO:PERSONA] e il Saponaro con [OSCURATO:PERSONA], «presso i quali avrebbero preso delle somme nell'interesse del congiunto [OSCURATO:PERSONA]»; c) non vi era alcun dialogo intercettato tra essi e le persone offese Nacci e Moro; d) nelle stesse intercettazioni non si faceva mai espressamente riferimento al reato di usura; e) era stato loro contestato anche il reato di associazione per delinquere il quale aveva diversi reati fine ma non quello di usura; f) non vi era, insomma, agli atti la prova che essi fossero consapevoli del patto usurario che era intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e le persone offese Nacci e Moro né della natura usuraria delle somme da essi prelevate (in realtà, dagli intermediari Urgesi e Rendina) «che ben potevano essere il frutto degli altri reati fine dell'associazione». 3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 644 e 379 cod. pen. nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. I ricorrenti rappresentano che, non essendo risultato provato che essi fossero consapevoli della natura usuraria dell'operazione, che avessero dato un contributo causale alla stessa e che, comunque, fossero riusciti ad ottenere il pagamento del credito usurario, la Corte d'appello di Lecce avrebbe dovuto, al più, qualificare i fatti a essi attribuiti come favoreggiamento reale. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso affidato a due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 dello stesso codice, nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., l'illogicità e il carattere apparente della motivazione nonché il travisamento della prova, sotto due profili. Sotto il primo di essi, il ricorrente, posto che, dalla denuncia sporta dalla persona offesa e acquisita agli atti del processo, risultava che, nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2011, vi erano state due azioni criminali - una tra le 2:15 e le 2:30 durante la quale «nulla [era] stato compiuto anche a seguito dell'intervento dell'istituto di vigilanza» e una tra le 3:30 e le 4:00 durante la quale era stato compiuto il contestato furto di cui al capo g) dell'imputazione - lamenta che la Corte d'appello di Lecce avrebbe «comme[sso] un evidente travisamento del fatto e della prova» in quanto, eludendo il relativo motivo di appello, avrebbe lasciato intendere che vi fosse stata un'unica azione, e non due a distanza di tempo, la seconda delle quali soltanto è quella delittuosa contestata, e non avrebbe considerato che, nell'intercettata conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n. 478 RIT 206/11 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la presenza del Balenga, asserito soprannome del Palma, quale partecipante ai fatti, è riferita solo alla prima delle due predette azioni. Sotto il secondo profilo del motivo, il ricorrente deduce, ulteriormente, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533 e dell'art. 178, lett. c), dello stesso codice, con riguardo alla sua identificazione come il "Balenga" o "Balengo" o "Balenco". Il ricorrente rappresenta che dalla trascrizione peritale della conversazione n. 707 RIT 10/11 del 29/01/2011 tra lui stesso e [OSCURATO:PERSONA] - dalla quale sarebbe stata tratta la prova che egli era soprannominato "Balenga" o "Balengo" o "Balenco" - risultava che colui che nella trascrizione era indicato come «Uomo 1» si riferiva a colui che era indicato come «Uomo 2» come «Valè» e non come «Balè» e che la Corte d'appello di Lecce avrebbe tratto quest'ultima parola da quanto riferito, sulla base del brogliaccio della polizia giudiziaria, dal testimone ispettore Furone; brogliaccio, per di più, mai acquisito al dibattimento. Ciò rappresentato, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce: a) nulla abbia detto con riguardo alla propria eccezione di nullità, ribadita nel proprio atto di appello, della deposizione del testimone ispettore Furone in parte qua; b) abbia privilegiato, rispetto ai non contestati esiti della perizia trascrittiva dibattimentale, «l'impressione di un teste che non è neppure quello che effettuò la trascrizione del brogliaccio dell'intercettazione, ma semplicemente colui che ha coordinato le indagini», il tutto senza confrontarsi con la registrazione della conversazione. Il ricorrente deduce ancora la fallacia della motivazione della sentenza impugnata là dove essa fa riferimento al servizio di o.c.p. che aveva riscontrato la partecipazione del Palma a un incontro insieme con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla successiva intercettata conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (progr. 304 RIT 206/11), atteso che la Corte d'appello di Lecce non spiegherebbe perché la riscontrata presenza del Palma al predetto incontro dovrebbe renderlo, al di là di ogni ragionevole dubbio, portatore del menzionato soprannome. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125 dello stesso codice, il vizio della sentenza impugnata relativamente alla prova del proprio alibi, che sarebbe risultato dalla produzione, da parte della difesa, della fattura rilasciata a proprio nome da un hotel di Venezia per un soggiorno nelle notti del 24, 25 e 26 aprile 2011 (tra cui, quindi, quella dei furti). Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata là ha ritenuto che tale fattura non costituiva prova certa della presenza del Palma a Venezia la notte del furto «in quanto questo documento fiscale potrebbe essere rilasciato semplicemente a colui che si era accollato il pagamento, ma non necessariamente a colui che aveva effettivamente usufruito dell'ospitalità alberghiera», rappresentando che tale motivazione non terrebbe conto della normativa fiscale vigente, la quale imporrebbe all'emittente la fattura di indicare se il fruitore della prestazione è soggetto diverso dall'intestatario del documento, con la conseguenza che, dovendosi presumere che questo sia stato correttamente formato, vi sarebbe la piena prova della presenza dell'imputato a Venezia la notte del furto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo non è consentito. Con riguardo a tale motivo di ricorso, si deve preliminarmente rammentare che, nella giurisprudenza di legittimità, è consolidato il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01). Si deve ancora ricordare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). Richiamati tali principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, e precisato che, nella specie, non è in contestazione la natura usuraria dei rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma solo la consapevolezza, in capo, rispettivamente, alla Monaco e al Saponaro, della predetta natura, si deve osservare come la Corte d'appello di Lecce, nell'interpretare e valutare il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, abbia evidenziato come dalle stesse fosse emerso, quanto alla Monaco, come essa interagisse con la Urgesi, su incarico del marito, per recuperare il credito usurario dalla persona offesa Nacci e, successivamente, a seguito dell'arresto del marito, avesse preso direttamente l'iniziativa, e come dal contenuto delle conversazioni telefoniche fosse in particolare risultato, in maniera non equivoca, come la Monaco fosse del tutto consapevole di quale fosse l'origine del credito vantato dal marito nei confronti della Nacci e, quindi, della natura usuraria dello stesso; quanto al Saponaro, come egli si fosse prestato in almeno due occasioni a recuperare il denaro consegnato dalla persona offesa Moro presso la tabaccheria di [OSCURATO:PERSONA] e destinato al pagamento degli interessi usurari (ciò che era comprovato anche dai servizi di osservazione compiuti dalla polizia giudiziaria) e come dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate fosse in particolare risultato come il Saponaro fosse ben consapevole della natura usuraria dei crediti vantati dal "suocero" nei confronti del Moro, come risultava, tra l'altro, anche da un'intercettazione ambientale fatta in carcere durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si ritraeva come questi affidasse al Saponaro il compito di recuperare i crediti usurari. Rispetto a tale motivazione, che appare di per sé priva di contraddizioni o di illogicità manifeste, i ricorrenti si limitano, in realtà, a sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, in particolare, tra l'altro, una differente interpretazione e valutazione del contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche e ambientali, o a prospettare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza degli elementi probatori raccolti, ciò che non è consentito in questa sede di legittimità. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha chiarito che risponde del delitto di concorso in usura - reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata - il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l'incarico di recuperare il credito, riesce a ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che in tali casi il momento consumativo dell'usura rimane quello originario della pattuizione (Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Lagala, Rv. 262308-01; Sez. 2, n. 41045 del 13/10/2005, Casade, Rv. 232698-01). La Corte d'appello di Lecce ha rispettato tale principio, avendo argomentato, con una motivazione esente da contraddizioni o illogicità, come nella specie fosse risultato comprovato che la Monaco e il Saponaro, incaricati di recuperare i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - della cui natura usuraria gli imputati erano consapevoli - avessero effettivamente recuperato gli stessi crediti (nel caso della Monaco, sotto forma dell'ottenimento della consegna di cambiali sottoscritte dalla Nacci), con ciò dovendosi ritenere integrati, in conformità con il citato principio, espressamente richiamato anche dalla Corte d'appello di Lecce, i contestati delitti di usura. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - i cui due motivi, per la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente - è fondato nei termini e nei limiti che seguono. 2.1. Anzitutto, la sentenza impugnata non merita censure là dove ha ritenuto la partecipazione di un soggetto soprannominato "Balenga" (o "Balengo/Balenco") al furto di cui al capo g) dell'imputazione (questione che è oggetto del primo profilo del primo motivo, il quale, pertanto, deve ritenersi in sé non fondato) sulla base dell'interpretazione e della valutazione del contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 27 aprile 2011 (RIT 206/11, progr. 418). A tale proposito, si deve rammentare che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). Nel caso di specie, in conformità con la sentenza di primo grado (si vedano, in particolare, le pagine da 55 a 58 di tale pronuncia), la Corte d'appello di Lecce ha interpretato il contenuto della menzionata conversazione - nel corso della quale il Valente esprimeva indignazione sul comportamento tenuto durante l'azione criminosa dal "Balenga", il quale, timoroso, si sarebbe tenuto costantemente in retroguardia, salvo poi sostenere di essere stato importante per la riuscita del colpo («menomale che stavo») - nel senso della partecipazione all'azione contesta al capo g) dell'imputazione; interpretazione che non si può ritenere né irragionevole né manifestamente illogica e che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 2.2. La sentenza impugnata merita, invece, censura, là dove è pervenuta ad affermare, anche ritenendo il "fallimento" dell'alibi dell'imputato, in quanto reputato non adeguatamente riscontrato, che il ricorrente si dovesse identificare con il menzionato "Balenga" (o "Balengo"/"Balenco"). A tale proposito, si deve rilevare come la prova di tale identificazione non sia qualificabile in termini di appagante certezza, non apparendo qualificabili in tali termini gli elementi in base ai quali è stata fondata l'attribuzione al Palma del predetto soprannome, in particolare: sia l'affermazione del testimone ufficiale di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] di essergli noto che il Palma aveva lo stesso soprannome, senza che la sentenza impugnata abbia chiarito in che termini e su quali basi il Furone abbia espresso tale conoscenza; sia il contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e il Palma il 29 aprile 2011 (RIT 10/11, progr. 707), tenuto anche conto del fatto che, a fronte della circostanza che la trascrizione peritale di tale conversazione recava la parola «Valè» e non «Balè», non risulta né che si sia proceduto all'ascolto della stessa conversazione né che siano stati richiesti chiarimenti al perito che fu incaricato di trascriverla; sia, infine, il contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RIT 206/11, progr. 304, posto in relazione con l'incontro, avvenuto in precedenza lo stesso giorno, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato. A fronte di una prova dell'identificazione del ricorrente con il "Balenga" (o "Balengo"/ "Balenco") che partecipò al contestato furto in termini, come si è detto, non pienamente appaganti (attese le criticità che si sono evidenziate), neppure si può ritenere adeguata la motivazione della sentenza impugnata in ordine al ritenuto "fallimento" dell'alibi del Palma. A tale proposito, si deve infatti osservare come l'affermazione della Corte d'appello di Salerno della possibilità che la fattura rilasciata dall'hotel veneziano a nome del ricorrente per un soggiorno nelle notti del 24, 25 e 26 aprile 2011 (tra cui, quindi, anche quella dei furti) potesse essere stata «rilasciat[a] a colui che si era accollato il pagamento, ma non necessariamente a colui che aveva effettivamente usufruito dell'ospitalità alberghiera», si appalesi, in assenza dello svolgimento di un'attività istruttoria al riguardo, meramente congetturale, specie alla luce della prassi in materia fiscale, evidenziata dal ricorrente, secondo cui «nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell'esercizio della propria attività d'impresa, arte o professione (ad esempio il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il dipendente) la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione al fine di consentirgli l'esercizio del relativo diritto. I dati dei dipendenti fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata» (Agenzia delle entrate, circ. 3 marzo 2009, n. 6/E, punto 2). 2.3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo g) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Il giudice del rinvio dovrà esaminare le evidenziate criticità, restando poi ovviamente libero di scrutinare nuovamente la regiudicanda, rimanendo in capo allo stesso i pieni poteri istruttori e motivazionali, che lo dovranno guidare nella decisione finale secondo il proprio libero convincimento, e restando altresì ferma la possibilità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo G) della
Sentenza Cassazione n. 18319/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris