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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23290/2026

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ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia,n. 7911/2023, depositata il 02/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La vicenda ha tratto origine dall’emissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] 6 di Enna, di un avviso di pagamento con il quale è stato richiestoad [OSCURATO:PERSONA] il versamento della somma di euro 1.775,85, a titolo dicontributo consortile per opere irrigue (codice tributo 0648), riferitoNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026all’annualità 2018.

L’atto è stato comunicato alla contribuente a mezzoposta ordinaria ed è stato formalmente emesso dal Consorzio di Bonifica 6di Enna, che ha dichiarato di agire quale mandatario senza rappresentanzadel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA].2.

Ritenendo l’avviso illegittimo, la contribuente ha proposto ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Enna, deducendo, in viaprincipale, l’inesistenza o la nullità dell’atto perché è stato adottato da unsoggetto privo di potere impositivo, sul presupposto che il Consorzio diBonifica 6 di Enna non esistesse più a seguito dell’accorpamento dispostodall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014.

Ha dedotto, inoltre,la nullità dell’avviso per mancanza di sottoscrizione, la violazione degliobblighi di motivazione di cui allo Statuto del contribuente e alla legge n.241 del 1990, nonché la violazione dell’art. 10 della legge regionale n. 45del 1995, anche con riferimento alla carenza del beneficio fondiario e aicriteri di quantificazione del contributo.3.

Con sentenza n. 707 del 2021, depositata il 24 maggio 2021, laCommissione tributaria provinciale di Enna ha accolto il ricorso dellacontribuente e ha annullato l’avviso di pagamento.

Il giudice di primo gradoha fondato la decisione sul difetto di motivazione dell’atto impugnato,ritenuto inidoneo a consentire al contribuente di comprendere le ragionidella pretesa, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.4.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Consorzio di Bonifica6 di Enna, sostenendo la legittimità dell’avviso e deducendo che l’atto fosseadeguatamente motivato, oltre a ribadire la persistente operatività delConsorzio in forza del regime transitorio previsto dalla normativa regionalee dal regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale.

La contribuente si è costituita nel giudizio di secondo grado, hachiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto i motivi di ricorso non esaminatiin primo grado, insistendo in particolare sull’inesistenza del Consorzioappellante e sull’illegittimità del preteso mandato senza rappresentanza.Numero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/20265.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, consentenza n. 7911 del 2023, depositata il 2 ottobre 2023, ha deciso l’appello,ritenendo fondato e assorbente il primo motivo del ricorso introduttivo,concernente la violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014, edha affermato che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna era stato soppresso pereffetto dell’accorpamento nel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA].

Haconseguentemente escluso che esso fosse legittimato sia a emetterel’avviso di pagamento sia a proporre l’appello.

La Corte ha altresì escluso lalegittimità del preteso mandato senza rappresentanza, ritenendo che unente pubblico non ha potuto delegare le proprie funzioni impositive inassenza di una espressa previsione di legge.

Sulla base di taliargomentazioni, ha dichiarato inammissibile l’appello, ha riformato lasentenza di primo grado e ha dichiarato nullo l’avviso di pagamentoimpugnato, ha condannato il Consorzio di Bonifica 6 di Enna al pagamentodelle spese di lite e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procuraregionale della Corte dei conti.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio ha propostoricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito concontroricorso il contribuente.7.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Parte controricorrente ha sollevato, in via preliminare, eccezioned’inammissibilità dell’intero ricorso per cassazione per difetto di valida etempestiva procura speciale, deducendo la mancanza dell’attestazione diconformità all’originale cartaceo della procura allegata alla notifica a mezzoPEC.1.1.

È stata inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto dilegitimatio ad causam del ricorrente, assumendosi che il Consorzio diBonifica 6 Enna non fosse più esistente a seguito dell’accorpamentoNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026disposto dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, conconseguente carenza di legittimazione attiva a proporre l’impugnazione.1.2.

La prima eccezione è infondata.Questa Corte ha già affermato che in caso di notifica di un attogiudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dallaparte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012,deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente,trasformata in copia informatica di documento analogico, lacui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relatadi notifica (Cass. 02/03/2023, n. 6318 (Rv. 667130 - 01)), ma ha ancheprecisato che tale attestazione può essere prodotta fino alla celebrazionedella camera di consiglio: in tema di notifica del ricorso per cassazione conmodalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica ènecessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non èpossibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originaledel difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati(ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenutaconsegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute -che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza didiscussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglioex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione,impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, conconseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291c.p.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7041 (Rv. 674706 - 01)).Il difensore, nel caso di specie, ha prodotto la attestazione diconformità con deposito del 30 marzo 2026, sanando la irregolarità.1.3.

Anche la seconda eccezione deve essere respinta.Invero questa Corte si è già pronunciata sullo specifico tema conarticolata argomentazione (Cass. 19/03/2026, n. 6611), con la quale èpervenuta alla conclusione, da intendersi in questa sede interamenteNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026richiamata, e da cui non vi è ragione di discostarsi, che l’accorpamento deiconsorzi ex l.r.

Sicilia n. 5/2014 non determina l’immediata estinzione deglienti preesistenti, ma dà luogo a un processo graduale; fino al suocompletamento, i consorzi accorpati conservano la propria soggettività erestano legittimati all’esercizio delle funzioni loro affidate, inclusa quellaimpositiva.2.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I,n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene che l’atto impugnato dal contribuenteera un mero avviso di pagamento di contributi consortili, comunicato amezzo posta ordinaria, privo di natura provvedimentale tipica e non inclusotra gli atti tassativamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.Ne deriva, secondo il ricorrente, che l’impugnazione sarebbe stataammissibile solo per contestare la legittimità sostanziale dell’obbligazionetributaria, mentre i giudici di merito avrebbero erroneamente accoltocensure di carattere meramente formale, quali l’asserita inesistenzadell’atto per difetto di legittimazione dell’ente emittente e la mancanza disottoscrizione, che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili.2.1.

Nel controricorso si replica che l’avviso di pagamento eraautonomamente impugnabile in quanto recava una pretesa tributariacompiuta e immediatamente lesiva, con indicazione delle ragioni fattuali egiuridiche della pretesa, sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, ilcontribuente era legittimato a far valere non solo vizi sostanziali, ma ancheprofili di legittimità dell’atto, ivi compresa la carenza del potere impositivoin capo all’ente che lo aveva emesso.2.2.

Il motivo non è fondato.La stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. civ., Sez.

V, Ord.,07/06/2023, n. 16118) ha chiarito che l’atto in questione rientra tra gli attiimpugnabili facoltativamente, ma non fa nessuna distinzione in relazione alNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026tipo di vizi censurabili, come invece pretende la censura.

Ben poteva (edoveva) il giudice del merito valutare tutti i profili di vizio dedotti dalcontribuente.3.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ. in relazioneall’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano omesso ogniverifica sulla tempestività del ricorso introduttivo del contribuente,nonostante l’avviso di pagamento fosse stato comunicato senza data certa.A suo dire, l’onere di provare la proposizione del ricorso nel termine disessanta giorni gravava sul contribuente, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c., e la mancata dimostrazione di talerequisito avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità delricorso originario.Nel controricorso si osserva, in via preliminare, che il motivo èinammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo ilricorrente ricostruito compiutamente le circostanze di fatto relative allaconoscenza dell’atto.

In via subordinata, si deduce l’infondatezza dellacensura, evidenziando che l’avviso era stato trasmesso a mezzo postaordinaria, priva di data certa, sicché non era possibile individuare concertezza il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione; in talesituazione, l’onere probatorio non poteva gravare sul contribuente, masull’ente impositore che aveva scelto una modalità di comunicazioneinidonea a fornire prova della data di ricezione.3.1.

Analogamente a quanto evidenziato anche nella già citataordinanza di questa Corte n. 6610/2026, si tratta di motivo del tuttoinammissibile.

Esso, difatti, lamenta una pretesa lacuna nell’attività delgiudice circa la verifica della regolarità processuale dell’impugnazione sottoil profilo della sua tempestività, così veicolando la censura sul puro versanteaccademico, senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che maiNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026quello della tardività dell’impugnazione.

Trascurando di considerare poi chela verifica è stata verosimilmente operata, senza darne atto in motivazione,in assenza di contestazione, laddove del tutto fuori tiro si presenta lacontestata violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmenorappresentato che l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dallanotifica dell’atto.4.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA], 97 Cost., 24 e 111 Cost., 100 c.p.c.,23 e 54 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte incui ha ritenuto che la riforma regionale del 2014 abbia determinatol’estinzione del Consorzio di Bonifica 6 Enna, con conseguente nullità dellasua costituzione in giudizio.

Sostiene che l’art. 13 della legge regionale n. 5del 2014 non avrebbe soppresso i consorzi territoriali, ma si sarebbe limitatoa unificarne gli ambiti operativi in due macro-consorzi, prevedendo unregime transitorio nel quale i consorzi accorpati avrebbero continuato aoperare, come confermato dal regolamento di organizzazione e dallesuccessive deliberazioni regionali.4.1.

Nel controricorso si eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilitàdel motivo per violazione dell’art. 372 c.p.c., poiché fondato su documentinon prodotti nei gradi di merito.

Nel merito, si sostiene che la correttainterpretazione dell’art. 13 citato conduce a ritenere avvenuta una vera epropria successione tra enti pubblici, con estinzione giuridica dei consorziaccorpati e subentro a titolo universale del nuovo Consorzio della SiciliaOrientale, con conseguente carenza di legittimazione del Consorzio 6 Ennaa stare in giudizio e a esercitare poteri impositivi.4.2.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026La questione è stata già affrontata nell’ambito delle eccezionipreliminari, in quanto riproposta come difetto di legittimazione a proporreil ricorso per cassazione, e ci si richiama dunque a quanto già espresso inrisposta a tale questione, trattandosi di tema già risolto da questa Corte(Cass. 19/03/2026, n. 6611).4.3.

Giova comunque sintetizzarne il ragionamento.Sul punto la Corte ha premesso innanzitutto che la legge regionalenon prevede espressamente l’estinzione immediata dei consorzipreesistenti, ma si limita a disporne l’accorpamento in nuovi enti.

Da ciò laCorte ha ricavato che la riorganizzazione non si realizza in modo istantaneo,ma attraverso un processo graduale che richiede tempo per esserecompletato e che, in questo contesto, risulta coerente la previsione di unperiodo transitorio, durante il quale i consorzi originari continuano a operareper garantire la continuità dell’azione amministrativa.La Cassazione ha sottolineato poi che le disposizioni regolamentarimantengono in vigore gli atti e gli affidamenti dei consorzi accorpati fino anuova determinazione, il che implica che tali enti continuino concretamentea svolgere le loro funzioni, compresa quella impositiva.

Ne ha derivato cheil Consorzio 6 Enna non aveva perso la propria capacità di agire, ma erarimasto operante fino al completamento del processo di accorpamento.4.4.

Quanto al riferimento al mandato senza rappresentanza, laCassazione lo ha considerato giuridicamente improprio e non necessario,poiché nel diritto pubblico le funzioni non si trasferiscono tramite taleschema.

Tuttavia, ha ritenuto che questo errore qualificatorio non incidessesulla validità dell’atto, perché il potere del Consorzio deriva direttamentedalla sua perdurante esistenza e dall’affidamento delle funzioni, e noninvece dal mandato.In conclusione, la Cassazione ha affermato che il Consorzio di bonifica6 Enna era ancora legittimato a emettere l’avviso di pagamento, poiché nonNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026era stato estinto e continuava a operare nel periodo transitorio; pertanto,non sussisteva alcuna carenza di potere.4.5.

La censura va conseguentemente accolta.5.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1705 cod. civ., 97 Cost., 21-septies L. 241/1990, 13della Legge regionale n. 5/2014, 19 del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] e della deliberazione commissariale n.8 del 30 ottobre 2017, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente contesta la qualificazione, operata dalla Corte di merito,del rapporto intercorrente tra il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e ilConsorzio 6 Enna come illegittimo “mandato senza rappresentanza”,ritenuto incompatibile con l’esercizio di pubbliche funzioni.

Sostiene che ladeliberazione commissariale avrebbe in realtà previsto una legittima delegainterorganica, idonea a consentire al Consorzio 6 Enna di continuare aemettere avvisi di pagamento e a riscuotere i contributi consortili nelperiodo transitorio.5.1.

Nel controricorso si eccepisce, anche per questo motivo,l’inammissibilità per violazione dell’art. 372 c.p.c., in quanto fondato sudocumenti nuovi, e se ne deduce comunque l’infondatezza nel merito,osservando che la delega di poteri impositivi tra enti pubblici è ammissibilesolo in presenza di una espressa previsione legislativa, nella specieinsussistente.

Ne conseguirebbe che l’atto impugnato dal contribuente èstato correttamente ritenuto nullo per incompetenza assoluta dell’organoche lo ha emanato.5.2.

Anche la presente questione è stata già affrontata da questaCorte nella sentenza sopra menzionata “ (Cass. 19/03/2026, n. 6611)”.Il motivo risulta in ogni caso assorbito dal precedente.6.

In conclusione, il ricorso va accolto relativamente al motivo n. 3,assorbito il n. 4, rigettati il primo e il secondo, e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondoNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il motivo di ricorso n. 3, assorbe il n. 4, rigetta il n. 1 e iln. 2, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione,che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia,n. 7911/2023, depositata il 02/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda ha tratto origine dall’emissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] 6 di Enna, di un avviso di pagamento con il quale è stato richiestoad [OSCURATO:PERSONA] il versamento della somma di euro 1.775,85, a titolo dicontributo consortile per opere irrigue (codice tributo 0648), riferitoNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026all’annualità 2018. L’atto è stato comunicato alla contribuente a mezzoposta ordinaria ed è stato formalmente emesso dal Consorzio di Bonifica 6di Enna, che ha dichiarato di agire quale mandatario senza rappresentanzadel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA].2. Ritenendo l’avviso illegittimo, la contribuente ha proposto ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Enna, deducendo, in viaprincipale, l’inesistenza o la nullità dell’atto perché è stato adottato da unsoggetto privo di potere impositivo, sul presupposto che il Consorzio diBonifica 6 di Enna non esistesse più a seguito dell’accorpamento dispostodall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014. Ha dedotto, inoltre,la nullità dell’avviso per mancanza di sottoscrizione, la violazione degliobblighi di motivazione di cui allo Statuto del contribuente e alla legge n.241 del 1990, nonché la violazione dell’art. 10 della legge regionale n. 45del 1995, anche con riferimento alla carenza del beneficio fondiario e aicriteri di quantificazione del contributo.3. Con sentenza n. 707 del 2021, depositata il 24 maggio 2021, laCommissione tributaria provinciale di Enna ha accolto il ricorso dellacontribuente e ha annullato l’avviso di pagamento. Il giudice di primo gradoha fondato la decisione sul difetto di motivazione dell’atto impugnato,ritenuto inidoneo a consentire al contribuente di comprendere le ragionidella pretesa, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.4. Avverso tale decisione ha proposto appello il Consorzio di Bonifica6 di Enna, sostenendo la legittimità dell’avviso e deducendo che l’atto fosseadeguatamente motivato, oltre a ribadire la persistente operatività delConsorzio in forza del regime transitorio previsto dalla normativa regionalee dal regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale. La contribuente si è costituita nel giudizio di secondo grado, hachiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto i motivi di ricorso non esaminatiin primo grado, insistendo in particolare sull’inesistenza del Consorzioappellante e sull’illegittimità del preteso mandato senza rappresentanza.Numero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/20265. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, consentenza n. 7911 del 2023, depositata il 2 ottobre 2023, ha deciso l’appello,ritenendo fondato e assorbente il primo motivo del ricorso introduttivo,concernente la violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014, edha affermato che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna era stato soppresso pereffetto dell’accorpamento nel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]. Haconseguentemente escluso che esso fosse legittimato sia a emetterel’avviso di pagamento sia a proporre l’appello. La Corte ha altresì escluso lalegittimità del preteso mandato senza rappresentanza, ritenendo che unente pubblico non ha potuto delegare le proprie funzioni impositive inassenza di una espressa previsione di legge. Sulla base di taliargomentazioni, ha dichiarato inammissibile l’appello, ha riformato lasentenza di primo grado e ha dichiarato nullo l’avviso di pagamentoimpugnato, ha condannato il Consorzio di Bonifica 6 di Enna al pagamentodelle spese di lite e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procuraregionale della Corte dei conti.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio ha propostoricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito concontroricorso il contribuente.7. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Parte controricorrente ha sollevato, in via preliminare, eccezioned’inammissibilità dell’intero ricorso per cassazione per difetto di valida etempestiva procura speciale, deducendo la mancanza dell’attestazione diconformità all’originale cartaceo della procura allegata alla notifica a mezzoPEC.1.1. È stata inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto dilegitimatio ad causam del ricorrente, assumendosi che il Consorzio diBonifica 6 Enna non fosse più esistente a seguito dell’accorpamentoNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026disposto dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, conconseguente carenza di legittimazione attiva a proporre l’impugnazione.1.2. La prima eccezione è infondata.Questa Corte ha già affermato che in caso di notifica di un attogiudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dallaparte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012,deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente,trasformata in copia informatica di documento analogico, lacui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relatadi notifica (Cass. 02/03/2023, n. 6318 (Rv. 667130 - 01)), ma ha ancheprecisato che tale attestazione può essere prodotta fino alla celebrazionedella camera di consiglio: in tema di notifica del ricorso per cassazione conmodalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica ènecessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non èpossibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originaledel difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati(ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenutaconsegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute -che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza didiscussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglioex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione,impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, conconseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291c.p.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7041 (Rv. 674706 - 01)).Il difensore, nel caso di specie, ha prodotto la attestazione diconformità con deposito del 30 marzo 2026, sanando la irregolarità.1.3. Anche la seconda eccezione deve essere respinta.Invero questa Corte si è già pronunciata sullo specifico tema conarticolata argomentazione (Cass. 19/03/2026, n. 6611), con la quale èpervenuta alla conclusione, da intendersi in questa sede interamenteNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026richiamata, e da cui non vi è ragione di discostarsi, che l’accorpamento deiconsorzi ex l.r. Sicilia n. 5/2014 non determina l’immediata estinzione deglienti preesistenti, ma dà luogo a un processo graduale; fino al suocompletamento, i consorzi accorpati conservano la propria soggettività erestano legittimati all’esercizio delle funzioni loro affidate, inclusa quellaimpositiva.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I,n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene che l’atto impugnato dal contribuenteera un mero avviso di pagamento di contributi consortili, comunicato amezzo posta ordinaria, privo di natura provvedimentale tipica e non inclusotra gli atti tassativamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.Ne deriva, secondo il ricorrente, che l’impugnazione sarebbe stataammissibile solo per contestare la legittimità sostanziale dell’obbligazionetributaria, mentre i giudici di merito avrebbero erroneamente accoltocensure di carattere meramente formale, quali l’asserita inesistenzadell’atto per difetto di legittimazione dell’ente emittente e la mancanza disottoscrizione, che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili.2.1. Nel controricorso si replica che l’avviso di pagamento eraautonomamente impugnabile in quanto recava una pretesa tributariacompiuta e immediatamente lesiva, con indicazione delle ragioni fattuali egiuridiche della pretesa, sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, ilcontribuente era legittimato a far valere non solo vizi sostanziali, ma ancheprofili di legittimità dell’atto, ivi compresa la carenza del potere impositivoin capo all’ente che lo aveva emesso.2.2. Il motivo non è fondato.La stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. civ., Sez. V, Ord.,07/06/2023, n. 16118) ha chiarito che l’atto in questione rientra tra gli attiimpugnabili facoltativamente, ma non fa nessuna distinzione in relazione alNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026tipo di vizi censurabili, come invece pretende la censura. Ben poteva (edoveva) il giudice del merito valutare tutti i profili di vizio dedotti dalcontribuente.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ. in relazioneall’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano omesso ogniverifica sulla tempestività del ricorso introduttivo del contribuente,nonostante l’avviso di pagamento fosse stato comunicato senza data certa.A suo dire, l’onere di provare la proposizione del ricorso nel termine disessanta giorni gravava sul contribuente, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c., e la mancata dimostrazione di talerequisito avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità delricorso originario.Nel controricorso si osserva, in via preliminare, che il motivo èinammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo ilricorrente ricostruito compiutamente le circostanze di fatto relative allaconoscenza dell’atto. In via subordinata, si deduce l’infondatezza dellacensura, evidenziando che l’avviso era stato trasmesso a mezzo postaordinaria, priva di data certa, sicché non era possibile individuare concertezza il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione; in talesituazione, l’onere probatorio non poteva gravare sul contribuente, masull’ente impositore che aveva scelto una modalità di comunicazioneinidonea a fornire prova della data di ricezione.3.1. Analogamente a quanto evidenziato anche nella già citataordinanza di questa Corte n. 6610/2026, si tratta di motivo del tuttoinammissibile. Esso, difatti, lamenta una pretesa lacuna nell’attività delgiudice circa la verifica della regolarità processuale dell’impugnazione sottoil profilo della sua tempestività, così veicolando la censura sul puro versanteaccademico, senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che maiNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026quello della tardività dell’impugnazione. Trascurando di considerare poi chela verifica è stata verosimilmente operata, senza darne atto in motivazione,in assenza di contestazione, laddove del tutto fuori tiro si presenta lacontestata violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmenorappresentato che l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dallanotifica dell’atto.4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA], 97 Cost., 24 e 111 Cost., 100 c.p.c.,23 e 54 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte incui ha ritenuto che la riforma regionale del 2014 abbia determinatol’estinzione del Consorzio di Bonifica 6 Enna, con conseguente nullità dellasua costituzione in giudizio. Sostiene che l’art. 13 della legge regionale n. 5del 2014 non avrebbe soppresso i consorzi territoriali, ma si sarebbe limitatoa unificarne gli ambiti operativi in due macro-consorzi, prevedendo unregime transitorio nel quale i consorzi accorpati avrebbero continuato aoperare, come confermato dal regolamento di organizzazione e dallesuccessive deliberazioni regionali.4.1. Nel controricorso si eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilitàdel motivo per violazione dell’art. 372 c.p.c., poiché fondato su documentinon prodotti nei gradi di merito. Nel merito, si sostiene che la correttainterpretazione dell’art. 13 citato conduce a ritenere avvenuta una vera epropria successione tra enti pubblici, con estinzione giuridica dei consorziaccorpati e subentro a titolo universale del nuovo Consorzio della SiciliaOrientale, con conseguente carenza di legittimazione del Consorzio 6 Ennaa stare in giudizio e a esercitare poteri impositivi.4.2. Il motivo è fondato.Numero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026La questione è stata già affrontata nell’ambito delle eccezionipreliminari, in quanto riproposta come difetto di legittimazione a proporreil ricorso per cassazione, e ci si richiama dunque a quanto già espresso inrisposta a tale questione, trattandosi di tema già risolto da questa Corte(Cass. 19/03/2026, n. 6611).4.3. Giova comunque sintetizzarne il ragionamento.Sul punto la Corte ha premesso innanzitutto che la legge regionalenon prevede espressamente l’estinzione immediata dei consorzipreesistenti, ma si limita a disporne l’accorpamento in nuovi enti. Da ciò laCorte ha ricavato che la riorganizzazione non si realizza in modo istantaneo,ma attraverso un processo graduale che richiede tempo per esserecompletato e che, in questo contesto, risulta coerente la previsione di unperiodo transitorio, durante il quale i consorzi originari continuano a operareper garantire la continuità dell’azione amministrativa.La Cassazione ha sottolineato poi che le disposizioni regolamentarimantengono in vigore gli atti e gli affidamenti dei consorzi accorpati fino anuova determinazione, il che implica che tali enti continuino concretamentea svolgere le loro funzioni, compresa quella impositiva. Ne ha derivato cheil Consorzio 6 Enna non aveva perso la propria capacità di agire, ma erarimasto operante fino al completamento del processo di accorpamento.4.4. Quanto al riferimento al mandato senza rappresentanza, laCassazione lo ha considerato giuridicamente improprio e non necessario,poiché nel diritto pubblico le funzioni non si trasferiscono tramite taleschema. Tuttavia, ha ritenuto che questo errore qualificatorio non incidessesulla validità dell’atto, perché il potere del Consorzio deriva direttamentedalla sua perdurante esistenza e dall’affidamento delle funzioni, e noninvece dal mandato.In conclusione, la Cassazione ha affermato che il Consorzio di bonifica6 Enna era ancora legittimato a emettere l’avviso di pagamento, poiché nonNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026era stato estinto e continuava a operare nel periodo transitorio; pertanto,non sussisteva alcuna carenza di potere.4.5. La censura va conseguentemente accolta.5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1705 cod. civ., 97 Cost., 21-septies L. 241/1990, 13della Legge regionale n. 5/2014, 19 del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] e della deliberazione commissariale n.8 del 30 ottobre 2017, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente contesta la qualificazione, operata dalla Corte di merito,del rapporto intercorrente tra il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e ilConsorzio 6 Enna come illegittimo “mandato senza rappresentanza”,ritenuto incompatibile con l’esercizio di pubbliche funzioni. Sostiene che ladeliberazione commissariale avrebbe in realtà previsto una legittima delegainterorganica, idonea a consentire al Consorzio 6 Enna di continuare aemettere avvisi di pagamento e a riscuotere i contributi consortili nelperiodo transitorio.5.1. Nel controricorso si eccepisce, anche per questo motivo,l’inammissibilità per violazione dell’art. 372 c.p.c., in quanto fondato sudocumenti nuovi, e se ne deduce comunque l’infondatezza nel merito,osservando che la delega di poteri impositivi tra enti pubblici è ammissibilesolo in presenza di una espressa previsione legislativa, nella specieinsussistente. Ne conseguirebbe che l’atto impugnato dal contribuente èstato correttamente ritenuto nullo per incompetenza assoluta dell’organoche lo ha emanato.5.2. Anche la presente questione è stata già affrontata da questaCorte nella sentenza sopra menzionata “ (Cass. 19/03/2026, n. 6611)”.Il motivo risulta in ogni caso assorbito dal precedente.6. In conclusione, il ricorso va accolto relativamente al motivo n. 3,assorbito il n. 4, rigettati il primo e il secondo, e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondoNumero registro generale 1329/2024Numero sezionale 5579/2026Numero di raccolta generale 23290/2026Data pubblicazione 15/07/2026grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il motivo di ricorso n. 3, assorbe il n. 4, rigetta il n. 1 e iln. 2, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione,che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23290/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris