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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31332/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01ERDQV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, diretta a contestare il dolo della resistenza e delle lesioni contestate nei primi due capi della rubrica si lega, in termini di marcata genericità, ad una ricostruzione del fatto - l'accidentalità della caduta del soggetto qualificato che ha determinato le lesioni, da ritenere dunque solo colpose - che non trova conforto nelle due decisioni di merito che di contro fanno leva sulla sussistenza di una colluttazione dopo la fuga del ricorrente, aspetto trascurato dal ricorso destinato a privare radicalmente di rilievo la prospettazione difensiva rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01ERDQV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, diretta a contestare il dolo della resistenza e delle lesioni contestate nei primi due capi della rubrica si lega, in termini di marcata genericità, ad una ricostruzione del fatto - l'accidentalità della caduta del soggetto qualificato che ha determinato le lesioni, da ritenere dunque solo colpose - che non trova conforto nelle due decisioni di merito che di contro fanno leva sulla sussistenza di una colluttazione dopo la fuga del ricorrente, aspetto trascurato dal ricorso destinato a privare radicalmente di rilievo la prospettazione difensiva rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31332/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris