CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8921/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calcericorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 4; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 8431/52/2015 , depositata il 24 settembre 2015; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 1991/1992/1993/1994 R.G. N.8921/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 21 febbraio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di intimazione di pagamento n. 07120139107582604000 , notificato dall’Ufficio della riscossione , rispetto al mancato versamento, per gli anni 1991, 1992, 1993 e 1994 di € 226.092,27 a titolo di IRPEF, ILOR, CSN e altri tributi , deducendo l’irrituale notifica della cartella di pagamento, l’omessa notifica degli atti prodromici alla stessa e la decadenza della pretesa tributaria per la notifica della cartella stessa oltre i termini di decadenza e diprescrizione decennali. 2. La C.T.P. adita, con sentenza n. 9668/06/2014 del 14 aprile 2014, dichiarava l’inammissibilità del ricorso, ritenendo l’avviso di intimazione di pagamento atto non autonomamente impugnabile - la relativa cartella di pagamento risultava essere stata regolarmente notificata nel 2005 e, quindi, non più impugnabile – e considerando non accertata la tempestività della notifica del ricorso, avvenuta a mezzo posta privata (non essendo idonea a certificare la data di spedizione la ricevuta rilasciata dal corriere privato, non abilitato ad eseguire le notifiche degli atti giudiziari). 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campani a , con sentenza n. 8431/52/2015, pronunciata l’8 luglio 2015 e depositata in segreteria il 24 settembre 2015 , rigettava l’appello e condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio. R.G. N.8921/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre la concessionaria per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta contumace. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 21 febbraio 2023 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 6. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuenteeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile il ricorso per non esserne provata la tempestività della notifica, in quanto questa era stata effettuata a mezzo di poste private, posto che era possibile anche la notificazione mediante consegna diretta dell’atto all’Ufficio, e che il riferimento alla notificazione a mezzo posta doveva intendersi come riferito a qualunque servizio postale. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. R.G. N.8921/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] che l’Agenzia delle Entrate el’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si erano comunque costituite nel giudizio di primo grado, e questo aveva, in ogni caso, sanato l’eventuale nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, in quanto la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione quinquennale del credito tributario contenuto nella cartella di pagamento. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1.Il primo motivo è inammissibile. La C.T.P. fondavala decisione di inammissibilità del ricorso sulla base di tre profili, uno dei quali riguardante proprio l’inidoneità della ricevuta del corriere privato ad attestare la data di spedizione, e quindi la tempestività del ricorso. Nel successivo grado di giudizio, il contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnata per l’erronea applicazione, tra l’altro, da parte del giudice di prime cure, dell’art. 4, quinto comma, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, così come modificato dal d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58. È da rilevare , tuttavia,come la decisione del giudice di secondo grado non sia fondata sul rigetto di tale aspetto, ma sulla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui si accertava la regolarità della notifica della cartella di pagamento e da cui discendeva l ’ulteriore ragione di inammissibilitàdella sollevazione di vizi propri non dell’avviso di intimazione di pagamento, ma della cartella di pagamento. R.G. N.8921/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.T.R., pur evidenziando tale profilo di inammissibilità dell’appello, lo rigettava anche nel merito , confermando la corretta ritualità della notifica della cartella di pagamento. Per tale motivo, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 16, terzo comma, del d.lgs. n. 546/ 19 92 risulta inammissibile perché non ha costituito ragione di rigetto dell’appello. Tale assunto è confermato dall ’ assenza di indicazione, nel ricorso, della parte di sentenza che si intende censurare, nonché degli errori di applicazione e interpretazione commessi dal giudice a quo, risultando, in tal modo, in contrasto anche con il principio di autosufficienza del ricorso,così come formulato da codesta Corte. 7.2. Il secondo motivo resta assorbito dalle ragioni di inammissibilità del primo. 7.3. Il terzo motivo è infondato. Nel giudizio di secondo grado, il ricorrente deduceva la decadenza della pretesa tributaria in quanto, considerando la regolarità della notifica della cartella di pagamento, questa era stata effettuata in data 14 giugno 2005, mentre la notifica dell’avviso di intimazione di pagamento in data 20 novembre 2013 e, pertanto, oltre il termine di prescrizione quinquennale. Va tuttavia evidenziato che la C.T.R. ha rigettato l’appello, rilevando che la terza ragione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal contribuente (e cioè l’essere stata la cartella di pagamento ritualmente notificata),non era stata impugnata dall’appellante. Tale ratio decidendinon è stata specificamente impugnata con il ricorso per cassazione in esame, essendo l’ulteriore argomentazione sviluppata dalla C.T.R. (circa la rituale R.G. N.8921/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notificazione della cartella di pagamento) inutiliter data, alla luce del principio secondo cui «in tema di impugnazione, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosi della potestas iudicandi, abbia comunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ad abundantiam, senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato» (da ultimo Cass. 11 ottobre 2022, n. 29529). 8.Consegue il rigetto integrale del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti dell’Agenzie delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Nulla per le spese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimasta intimata. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si R.G. N.8921/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] liquidano in € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo