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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32701/2022

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A.Di.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa da l ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma , Piazza della Libertà 20 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il suostudio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 63 -controricorrente- avverso la sentenzan. 1460/2018 del 12 settembre - 1°ottobre 2018 delCorte di Appello di Salerno, notificata il 5.10.2018 ed eme ssa a definizione del giudizio R.G. n. 368/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Titoli di credito pagamento assegno Con atto di citazione notificato il 31 marzo 2008, la A.DiSud di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio il [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di «accertare e riconoscere la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca convenuta per aver omesso di pagare l'assegno nel termine e per averne dato il "pagato telefonico" ov vero il "benefondi", condannandola al risarcimento del danno da liquidare nella complessiva somma di euro 90.000,00 (novantamila/00), oltre all'ammontare della penale ex art. 3, 1.n. 386/90, agli interessi convenzionali e legali (a far data dal 26 luglio 2007) ed alle spese», con altresì condanna al pagamento delle spese di lite.

L’attrice precisava che aveva presentato all’incasso un assegno bancarioper € 90.000, tratto sullo stesso [OSCURATO:SOCIETA], in data 26 luglio 2007 chiedendo l’accredito al 30 luglio successivo ai sensi dell’art. 10 D. lgs n. 385 /1993.

Il 2 agosto 2007 aveva ricevuto il benefondi.

Ma in data 8 agosto, quando il Banco non aveva ancora pagato l’assegno o protestato, era pervenuta una richiesta di sequestro del titolo promossa dall’emittente.

L’attrice d’intesa con l’emittente aveva richiamato il titolo ed accettato un nuovo assegno in sostituzione che era versato in data 22 ottobre, ma che era stato protestato nei quattro giorni successivi il 26 ottobre. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. s'è costituito in giudizio, contestando la domanda e resistendo alle deduzioni della parte attrice, giustificando il ritardo nel pagamento dell'assegno con la circostanza della notifica del ricorso per sequestro giudiziario del titolo, da parte del debitore, peraltro intervenuta ben quattordici giorni dopo il versamento dell'assegno .

Con ordinanza del 13 luglio 2010, il Giudice ha ammesso la prova per interpello e per testi, e,espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi art. 281 sexíesc.p.c.

Il Tribunale consentenza n. 185/2014, ha rigettat o la domanda e compensate le spese di lite.L’attuale ricorrente ha proposto appello , lamentando la erronea ricostruzione dei fatti di causa, in particolare ha contestato che la banca avesse saputo della domanda di sequestro del titolo quando già era decorso il termine per il suo pagamento o il suo protesto; ed anche la violazione dei termini per il pagamento o il protesto dell'assegno e quelli relativial c.d.

"pagato telefonico" e la mancata integrazione della indagine istruttoria, per v erificare se vi fosse la provvista per il pagamento dell'assegno nel termine di legge per la sua escussione.

La Corte di Appello di Salerno con la sentenza impugnata rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado.

L’A.Di.sud ha proposto ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce un unico motivo articolato con più censure : 1.Violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione agli artt. 31, 32 e 46, r. d. n. 1736/33, ed all'art. 120, d.lgs n. 385/93 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).La Corte non avrebbe tenuto conto che il Banco aveva protestato il secondo assegno in assenza di provvista e non aveva incassato il primo assegno dopo aver dato il benefondi non rispettando i termini previsti dalla norm ativa per il pagamento o il protesto dell’assegno.

Il Tribunale non avrebbe considerato che tali termini erano scaduti prima della notifica della richiesta del sequestro.

La Corte di Appello aveva integrato la motivazione,evidenziando che oltre i termini indicati dalla normativa erano previsti i c.d. giorni di disponibilità sino ad un massimo di cinque giorni e che l’assegno era postdatato, ancorchè regolarizzato nel bollo.

La ricorrente eccepisce che la normativa sui giorni di disponibilità è stata introdotta dal d.l. n. 78/2009 e non può avere effetti retroattivi.

In effetti il Banco avrebbe trattenuto l’assegno per 14 giorni in attesa di una notifica di sequestro pervenuta dopo dodici giorni.

Rileva, infine che la mancata ammissionedella CTU avrebbe impedito alla ricorrente di acquisire la valutazione di legittimità delle prove documentali sui tempi delle varie operazioni susseguite nell’arco temporale indicato e sulla esistenza della provvista nel termine entro il quale il pagamento poteva essere effettuatodopo il rilascio del c.d. benefondi o pagato telefonico. 1.1 Il motivo è infondato.

La ricorrente ritiene che i termini di pagamento per il primo assegno, presentato all’incasso il 27 luglio 2007,fossero di quattro giorni così come previsto dall’art. 120 d. lgs n. 385/1993 che prevede che: «Il titolare del conto corrente ha la disponibilita'economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suoconto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca inse diata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento».

La modifica teste trascritta dell’art. 12 0 TUB, è entrata in vigore dal 1° novembre 2009 e non è, perciò , applicabile al caso di specie.

Rilevano invece nella specie, ai fini della definizione dei termini per il pagamento o il protesto dell’assegno, soltanto gli artt. 32 (quanto al pagamento) e 46 (quanto al protesto) legge ass.

Correttamente rileva la controricorrente che il termine da prendere in considerazione nella specie non è quello di 8 giorni invocato dalla ricorrente, bensì quello di 15 giorni, previsto dall’art. 32, comma primo, cit., per il pagamento di assegni fuori piazza.

Infatti il titolo era pagabile sulla piazza di Napoli, mentre era stato presentato per il pagamento in [OSCURATO:PERSONA].

E che si trattasse di assegno versato fuori piazza è confermato anche dalla Corte d’appello (v. sentenza impugnata, pag. 4, terzo e quarto rigo).

La ricorrente invece nulla specifica al riguardo.

Deve perciò confermarsi che il termine per il pagamento o il protesto dell’assegno scadeva nella specie il 10 agosto 2007, considerato che era stato versamento sul conto corrente del portatore il 26 luglio.La decisione della Corte d’appelloè dunque corretta in diritto, pur dovendosene rettificare la motivazione, nei sensi appena indicati, in applicazione dell’art. 384, ult. comma, c.p.c.

2. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: in particolare, con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie ovvero alla richiesta di integrazioneistruttoria (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) 2.1 Il motivo è inammissibile.

La Corte ha disatteso la richiesta di ulteriori richieste istruttorie, e videnziando che la parte in primo grado dopo l’espletamento della prova orale aveva chiesto di fissare l’udienza delle precisazioni delle conclusioni senza insistere sulle dette istanze istruttorie rinunciando implicitamente ad ogni altra integrazione istruttoria.

Oggi la ricorrente evidenzia il mancato espletamento dell’istruttoria senza addurre alcun motivo di contestazione sulla motivazione addotta dalla Corte.

Il motivo, pertanto, su questo punto manca di specificità.

3. Il ricorso, per quanto espresso , va rigettato con condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A.Di.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa da l ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma , Piazza della Libertà 20 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il suostudio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 63 -controricorrente- avverso la sentenzan. 1460/2018 del 12 settembre - 1°ottobre 2018 delCorte di Appello di Salerno, notificata il 5.10.2018 ed eme ssa a definizione del giudizio R.G. n. 368/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Titoli di credito pagamento assegno Con atto di citazione notificato il 31 marzo 2008, la A.DiSud di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio il [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di «accertare e riconoscere la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca convenuta per aver omesso di pagare l'assegno nel termine e per averne dato il "pagato telefonico" ov vero il "benefondi", condannandola al risarcimento del danno da liquidare nella complessiva somma di euro 90.000,00 (novantamila/00), oltre all'ammontare della penale ex art. 3, 1.n. 386/90, agli interessi convenzionali e legali (a far data dal 26 luglio 2007) ed alle spese», con altresì condanna al pagamento delle spese di lite. L’attrice precisava che aveva presentato all’incasso un assegno bancarioper € 90.000, tratto sullo stesso [OSCURATO:SOCIETA], in data 26 luglio 2007 chiedendo l’accredito al 30 luglio successivo ai sensi dell’art. 10 D. lgs n. 385 /1993. Il 2 agosto 2007 aveva ricevuto il benefondi. Ma in data 8 agosto, quando il Banco non aveva ancora pagato l’assegno o protestato, era pervenuta una richiesta di sequestro del titolo promossa dall’emittente. L’attrice d’intesa con l’emittente aveva richiamato il titolo ed accettato un nuovo assegno in sostituzione che era versato in data 22 ottobre, ma che era stato protestato nei quattro giorni successivi il 26 ottobre. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. s'è costituito in giudizio, contestando la domanda e resistendo alle deduzioni della parte attrice, giustificando il ritardo nel pagamento dell'assegno con la circostanza della notifica del ricorso per sequestro giudiziario del titolo, da parte del debitore, peraltro intervenuta ben quattordici giorni dopo il versamento dell'assegno . Con ordinanza del 13 luglio 2010, il Giudice ha ammesso la prova per interpello e per testi, e,espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi art. 281 sexíesc.p.c. Il Tribunale consentenza n. 185/2014, ha rigettat o la domanda e compensate le spese di lite.L’attuale ricorrente ha proposto appello , lamentando la erronea ricostruzione dei fatti di causa, in particolare ha contestato che la banca avesse saputo della domanda di sequestro del titolo quando già era decorso il termine per il suo pagamento o il suo protesto; ed anche la violazione dei termini per il pagamento o il protesto dell'assegno e quelli relativial c.d. "pagato telefonico" e la mancata integrazione della indagine istruttoria, per v erificare se vi fosse la provvista per il pagamento dell'assegno nel termine di legge per la sua escussione. La Corte di Appello di Salerno con la sentenza impugnata rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado. L’A.Di.sud ha proposto ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce un unico motivo articolato con più censure : 1.Violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione agli artt. 31, 32 e 46, r. d. n. 1736/33, ed all'art. 120, d.lgs n. 385/93 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).La Corte non avrebbe tenuto conto che il Banco aveva protestato il secondo assegno in assenza di provvista e non aveva incassato il primo assegno dopo aver dato il benefondi non rispettando i termini previsti dalla norm ativa per il pagamento o il protesto dell’assegno. Il Tribunale non avrebbe considerato che tali termini erano scaduti prima della notifica della richiesta del sequestro. La Corte di Appello aveva integrato la motivazione,evidenziando che oltre i termini indicati dalla normativa erano previsti i c.d. giorni di disponibilità sino ad un massimo di cinque giorni e che l’assegno era postdatato, ancorchè regolarizzato nel bollo. La ricorrente eccepisce che la normativa sui giorni di disponibilità è stata introdotta dal d.l. n. 78/2009 e non può avere effetti retroattivi. In effetti il Banco avrebbe trattenuto l’assegno per 14 giorni in attesa di una notifica di sequestro pervenuta dopo dodici giorni. Rileva, infine che la mancata ammissionedella CTU avrebbe impedito alla ricorrente di acquisire la valutazione di legittimità delle prove documentali sui tempi delle varie operazioni susseguite nell’arco temporale indicato e sulla esistenza della provvista nel termine entro il quale il pagamento poteva essere effettuatodopo il rilascio del c.d. benefondi o pagato telefonico. 1.1 Il motivo è infondato. La ricorrente ritiene che i termini di pagamento per il primo assegno, presentato all’incasso il 27 luglio 2007,fossero di quattro giorni così come previsto dall’art. 120 d. lgs n. 385/1993 che prevede che: «Il titolare del conto corrente ha la disponibilita'economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suoconto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca inse diata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento». La modifica teste trascritta dell’art. 12 0 TUB, è entrata in vigore dal 1° novembre 2009 e non è, perciò , applicabile al caso di specie. Rilevano invece nella specie, ai fini della definizione dei termini per il pagamento o il protesto dell’assegno, soltanto gli artt. 32 (quanto al pagamento) e 46 (quanto al protesto) legge ass. Correttamente rileva la controricorrente che il termine da prendere in considerazione nella specie non è quello di 8 giorni invocato dalla ricorrente, bensì quello di 15 giorni, previsto dall’art. 32, comma primo, cit., per il pagamento di assegni fuori piazza. Infatti il titolo era pagabile sulla piazza di Napoli, mentre era stato presentato per il pagamento in [OSCURATO:PERSONA]. E che si trattasse di assegno versato fuori piazza è confermato anche dalla Corte d’appello (v. sentenza impugnata, pag. 4, terzo e quarto rigo). La ricorrente invece nulla specifica al riguardo. Deve perciò confermarsi che il termine per il pagamento o il protesto dell’assegno scadeva nella specie il 10 agosto 2007, considerato che era stato versamento sul conto corrente del portatore il 26 luglio.La decisione della Corte d’appelloè dunque corretta in diritto, pur dovendosene rettificare la motivazione, nei sensi appena indicati, in applicazione dell’art. 384, ult. comma, c.p.c. 2. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: in particolare, con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie ovvero alla richiesta di integrazioneistruttoria (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) 2.1 Il motivo è inammissibile. La Corte ha disatteso la richiesta di ulteriori richieste istruttorie, e videnziando che la parte in primo grado dopo l’espletamento della prova orale aveva chiesto di fissare l’udienza delle precisazioni delle conclusioni senza insistere sulle dette istanze istruttorie rinunciando implicitamente ad ogni altra integrazione istruttoria. Oggi la ricorrente evidenzia il mancato espletamento dell’istruttoria senza addurre alcun motivo di contestazione sulla motivazione addotta dalla Corte. Il motivo, pertanto, su questo punto manca di specificità. 3. Il ricorso, per quanto espresso , va rigettato con condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera
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