CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34610/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natca [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. /2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha con- fermato la pronuncia del Tribunale di Livorno del 19 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624, 625 nn.4 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo: a. vizio di motivazione in relazione al giudi- zio di affermazione della responsabilità, non sussistendo alcuna prova certa circa l'individuazione dell'autore del fatto nella persona dell'imputata, atteso che il rico- noscimento effettuato dalla persona offesa in sede di indagini preliminari non avrebbe trovato chiaro riscontro in sede dibattimentale; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, !ungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'im- pugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censu- rando, quanto al secondo motivo, il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle dedu- zioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la mo- tivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertE nto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affer- mato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il riconoFcímento fotogra- fico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale rico- gnizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato 2 Jy N. 2212/2025 R.G. tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di di- chiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confer- mativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, EI, Rv. 275585 - 01). L'affermazione di responsabilità dell'imputata si fonda su un compendio pro- batorio solido, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha raccolto la denuncia nella quasi immediatezza dei fatti. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso ogni ragionevole dubbio circa l'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa. Quest'ultima, infatti, ha reso in dibattimento dichiarazioni confermative sostan- zialmente precise. Le lievi incertezze manifestate sono risultate del tutto compa- tibili con l'età avanzata della persona offesa e con il lasso di tempo (cinque anni) intercorso tra i fatti e 'esame dibattimentale, soprattutto in considerazione del fatto che in sede di denuncia la stessa aveva fornito un racconto coerente e com- piuto di quanto subito, individuando l'imputata dal fascicolo fotografico senza esi- tazioni. 2.2. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di negarle stante le mo- dalità esperte e professionali con le quali è stato commesso il furto e l'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche ricniamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclu- sione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconosci- mento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità dei reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).îlok N. ~2025 R.G. Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all'orientamento con- solidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura- tezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent, n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d