CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 00734/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 5 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], per manifesta infondatezza essendo priva dell’indicazione di un’effettiva residenza e dell’ambiente di inserimento, lavorativo o meno; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il condannato aveva indicato il nome di un amico che poteva ospitarlo e aveva anche fornito il suo numero di telefono; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l’ordinanza in realtà si basa sulla verifica della continua irreperibilità del condannato, attestata dal verbale di vane ricerche del 15/05/2023, richiamato nel provvedimento; che «L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni» (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Rv. 276191 – 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]