CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25387/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4415/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaA. Gramsci, n. 14 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaGermanico, n. 109 , presso lo studio dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Lecce n. 278/18, depositata il 19 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già soci della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., convennero in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir accertare che le fideiussioni da loro prestate a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente dell'importo di Euro 1.300.000,00, concessa dalla Banca alla società il 27 dicembre 2005, erano limitate per cia- scuno di loro al 17% dell'esposizione debitoria. A sostegno della domanda, riferirono che gli atti di fideiussione erano stati daloro sottoscritti in bianco, con l'accordo che negli stessi sarebbe stata trasfusa la volontà manifestata in un prospetto elaborato dalla Banca il 9 di- cembre 2005, che prevedeva la limitazione del debito alle predette percen- tuali, corrispondenti alle loroquote di partecipazione alla società. Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del 3 giugno 2014, il Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di MartinaFranca, rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dal Masciulli e dal Trisciuzzi è stata rigettata dalla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto,con sentenza del 29 giugno 2018. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che, in quanto carat- terizzata da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente dal comune interesse di garantire lo stesso debitore e lo stesso debito, la garanzia prestata dagli attori fosse qua- lificabile come confideiussione, in virtù della quale ciascun fideiussore era ob- bligato ad adempiere per intero l'obbligazione garantita, salva la divisione della stessa nei rapporti interni. Precisato che gli artt. 1946 e 1954 cod. civ. disciplinano aspetti diversi dell'istituto, riguardanti rispettivamente il rapporto con il creditore e quello tra i fideiussori, ha affermato che la pattuizione del beneficio della divisione non comporta il venir meno della solidarietà con il debitore principale, ma solo la limitazione della responsabilità alle rispettive quote, ai sensi dell'art. 1947 cod. civ. Ha ritenuto che tale ricostruzione della fattispecie trovasse conferma in un prospetto prodotto dagli attori, dal quale emergeva come le trattative tra le parti si fossero concluse con la previsione del rilascio da parte dei soci di fideiussioni omnibusseparate per importi pro- porzionali alle rispettive partecipazioni, anziché di fideiussioni omnibus pro quota, con la conseguente facoltà della Banca di pretendere da ciascuno l'in- tero debito contratto dalla società. Ha aggiunto che la successiva riduzione dell'utilizzazione del finanziamento trovava spiegazione nella circostanza che la società era stata destinataria di un decreto di sequestro preventivo, che aveva verosimilmente indotto i fideiussori ad uscire dalla compagine sociale, ritenendo pertanto irrilevante la prova testimoniale articolata dagli attori, in quanto avente ad oggetto circostanze perfettamente compatibili con le risul- tanze dei documenti. 3. Avverso la predetta sentenza hannoproposto ricorso per cassazione il Masciulli e il Trisciuzzi, per un solo motivo. Ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria, l'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di rappresen- tante della [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa della Banca MPS, a seguito di cessione dei crediti inblocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la viola- zione e/o la falsa applicazione degliartt. 1362 e 1363 cod. civ., sostenendo che, nella ricostruzione della comune intenzione delle parti, la sentenza im- pugnata ha omesso di valutare il tenore complessivo dei contratti di fideius- sione e del documento denominato «quadro affidativo e riepilogorischi», da cui emergeva che le trattative intercorse tra le parti avevano come presup- posto il rilascio di garanzie pro quotaper una somma superiore a quella poi deliberata. Tale circostanza, da porsi in relazione anche con l'avvenuto rilascio delle fideiussioni in data anteriore alla concessione dell'apertura di credito, nonché con la clausola di cui all'art. 9 dei contratti di fideiussione, che preve- deva la postergazione dei crediti di surroga o regresso rispetto a quelli della Banca, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad ammettere la prova testimoniale sulle circostanze dedotte nell'atto di appello. 1.1. Il motivo è inammissibile.Ai fini della qualificazione della fattispecie come confideiussione, la sen- tenza impugnata si è attenuta al consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità, richiamato dagli stessi ricorrenti, secondo cui il predetto istituto è caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni as- sunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo debitore, salva la divisione dell'ob- bligazione nei rapporti interni,in virtù del diritto di regresso, spettante, ai sensi dell'art. 1954 cod. civ., a colui che ha pagato per l'intero (cfr. Cass., Sez. I, 24/02/2016, n. 3628; Cass., Sez. III, 6/05/2004, n. 8605). La Corte territoriale ha infatti precisato correttamente che, affinché ricorra la figura in esame, non è necessaria una manifestazione contestuale di volontà da parte dei garanti, ben potendo le singole fideiussioni essere rilasciate separata- mente ed in tempi successivi, purché risulti dimostrata l'esistenza di un in- tento, comune a tutti i fideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito (cfr. Cass., Sez. III, 12/09/2011, n. 18650). Come più volte affermato da questa Corte, tale col- legamento comporta che tutti i fideiussori rispondano solidalmente per l'in- tero debito, salvo l'esercizio del diritto di regresso nei rapporti interni, non operante invece nella fattispecie della c.d. fideiussione plurima, che ricorre allorquando soggetti diversi abbiano rilasciato distinte garanzie in tempi di- versi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consape- volezza o, al contrario, con l'espressa previsione del mantenimento di posi- zioni differenziate l'una dall'altra nei confronti del creditore (cfr. Cass., Sez. III, 28/07/2017, n. 18782; Cass., Sez. V, 2/09/2004, n. 17723): intal caso, infatti, il fideiussore che ha pagato il debito altrui resta surrogato, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nei diritti vantati dal creditore nei confronti degli altri fideiussori, con le stesse garanzie, e può pertanto agire nei confronti anche di uno solo degli stessi per la ripetizione di quanto pagato, previa detrazione della sola propria quota, in quanto versata ad estinzione di un debito a lui pertinente (cfr. Cass., Sez. III, 6/05/2004, n. 8605). Nel sostenere la configurabilità della fattispecie come fideiussione plurima ad importo limitato, i ricorrenti invocano un documento denominato «quadro affidativo e riepilogo rischi», redatto nel corso delle trattative finalizzate al rilascio delle garanzie e prodotto in giudizio, dal quale emergerebbe che, di- versamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'originaria previsione della prestazione di fideiussioni omnibus pro quota sarebbe stata abbando- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], che i singoli soci della società debitrice avrebbero dovuto rilasciare separatamente per importi proporzionali alle rispettive quote di partecipazione. Tale documento è stato preso tuttavia puntualmente in esame dalla sentenza impugnata, la quale vi ha attribuito un significato esattamente contrario a quello prospettato dai ricorrenti, affer- mando che il riferimento alle quote di partecipazione era finalizzato esclusi- vamente all'individuazione del limite delle fideiussioni, ed escludendo quindi la possibilità di desumere dallo stesso la previsione diuna separazione delle posizioni dei singoli fideiussori nei confronti della Banca. Nell'insistere sul proprio assunto, i ricorrenti lamentano la violazione dei criteri ermeneutici fondati sul significato complessivo della dichiarazione ne- goziale e sul comportamento complessivo delle parti, ma omettono d'indivi- duare il modo e le considerazioni attraverso cui la Corte territoriale se ne è discostata, ed in particolare di chiarire le ragioni per cui le condizioni indicate nel prospetto invocato dovrebbero giustificare una lettura diversa da quella emergente dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che le censure pro- poste risultano prive di specificità. Poiché, infatti, la ricostruzione del comune intento delle parti, in cui consiste l'interpretazione del negozio, costituisce un'indagine di fatto affidata al giudice di merito, e censurabile in sede di le- gittimità esclusivamente per violazione dei criteri legali d'interpretazione pre- visti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. o per illogicità o incongruenza dellamoti- vazione, la parte che in sede di legittimità intenda contestarla non può limi- tarsi a richiamare le predette disposizioni, ma è tenuta ad individuare l'errore commesso nella loro applicazione o i vizi logici del ragionamento seguito,non potendola censura risolversi nella mera contrapposizione della propria per- sonale interpretazionea quella accolta nella sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 9/04/2021, n. 9461; 15/11/2017, n. 27316; Cass., Sez. III, 28319). E' noto d'altronde che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è neces- sario che l'interpretazione presceltadal giudice di merito sia l'unica astratta- mente possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che essa sia una delle possibili, e plausibili,interpretazioni, sicché, quando di una clausola con- trattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che abbia proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra(cfr. Cass., Sez. I, 22/06/2017, n. 15471; 2/05/2006, n. 10131; Cass., Sez. III, 20/11/2009, n. 24539). Insufficiente, ai fini della specificazione delle censure proposte, deve ri- tenersi anche il richiamo dei ricorrenti all'art. 9 degli atti di fideiussione da loro sottoscritti, recante l'espressa previsione, in caso di pagamento da parte dei fideiussori, della postergazione del loro crediti di surroga o di regresso rispetto ad eventuali ulteriori crediti della Banca nei confronti della debitrice principale o dei coobbligati: poiché, infatti, a differenza di quanto accade nella ipotesi di fideiussioni plurime, in cui al fideiussore che ha pagato è ricono- sciuta esclusivamente la surroga nei diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore principale e degli altri coobbligati, restando escluso l'esercizio dell'azione di regresso, nell'ipotesi di confideiussione i due rimedi rivestono carattere alternativo, il riferimento ad entrambi gl'istituti, contenuto negli atti richiamati, non solo non potrebbe essere considerato determinante ai fini di una diversa qualificazione della fattispecie, ma finirebbe anzi con l'avvalorare l'interpretazione prospettata dalla Corte territoriale. Conseguentemente, devono ritenersi inammissibili anche le censure pro- poste dai ricorrenti avverso il rigetto dell'istanza di ammissione della prova testimoniale da loro dedotta al fine di chiarire la portata delle dichiarazioni rilasciate dalle parti nel corso delle trattative che hanno condotto alla presta- zione delle garanzie. 2. Si rileva infine che, in chiusura del ricorso, i ricorrenti hanno segnalato di aver più volte evidenziato,nel corso del giudizio, la nullità delle fideiussioni, per contrasto con l'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto rilasciate mediante la sottoscrizione di moduli unila- teralmente predisposti dalla Banca, e recanti clausole riproduttive dello sche- ma uniforme predisposto dall'[OSCURATO:PERSONA], qualificato come intesa anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio 2005, precisando tuttavia di non voler insistere, in questa sede, sulla predetta questione, da loro autonomamente sollevata in un altro giudizio promosso dinanzi al Tribunale territorialmente competente: tale precisazione dispensa da qualsiasi considerazione al riguardo, dovendosi soltanto osservare che la rilevazione d'ufficio della nullità, ammessa anche in sede di legittimità, es- sendo subordinata alla condizione che i relativi presupposti emergano dai fatti allegati e provati dalle parti o comunque dagli atti di causa, risulterebbe pre- clusa nel presente giudizio, per indisponibilità degli elementi di fatto a tal fine necessari (cfr. Cass., Sez. lav., 29/03/2019, n. 8914; 1/08/2018, n. 20388; Cass., Sez. VI, 7/07/2017, n. 16977). 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dei ricorrenti al pagamento delle spese p rocessuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussist