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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 41146/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 19 dicembre 2019, decidendo a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto ed altri), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2016, con cui, per quanto in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi M-1) e Q-2) dell'editto (rispettivamente: violazione dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, per avere partecipato ad associazione protesa al narcotraffico, sino a marzo 2011; e violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, trasportato e ceduto 5 kg di cocaina, tra il 13 ed il 19 dicembre 2010; la ulteriore violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con oggetto droghe leggere, descritta sia internamente al capo Q-2 che sub lett.

S-2, per cui era intervenuta condanna, è stata ritenuta estinta per prescrizione dalla S.C.) e, con la continuazione tra gli stessi, senza circostanze attenuanti, condannato alla pena stimata di giustizia, invece ha assolto l'imputato dal reato associativo di cui al capo M-1), ha escluso la responsabilità dell'imputato per il quantitativo di 2 (dei 5) kg di cocaina complessivamente indicati al capo Q-2) e ha rideterminato la pena per il reato cui al capo Q-2), limitatamente alla cessione di 3 kg di cocaina, riducendo la stessa a sei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia sia violazione di legge sia difetto di motivazione.

2.1. Con un primo motivo lamenta violazione degli artt. 627 cod. proc. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 190, n. 309, e mancanza di motivazione.

In particolare, la Corte di appello, in funzione di giudice del rinvio, avrebbe violato l'art. 627 cod. proc. pen. male interpretando un passo che si stima essere «ambiguo» alla p. 14 della sentenza di legittimità, come se fosse stata già «definitivamente accertata la condotta concorsuale dell'imputato in ordine alla consegna di kg 3 di cocaina avvenuta in data 14.12.10», mentre sarebbe stato necessario verificare gli elementi inerenti il concorso di [OSCURATO:PERSONA] in tale reato (p. 1 del ricorso).

Richiamato testualmente il dispositivo della sentenza di annullamento da parte della S.C., si afferma che «Il tema da arare, e che non è stato arato, era quello del concorso nel reato da parte del ricorrente» (così alla p. 2 del ricorso).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., motivazione omessa rispetto al devoluto e manifesta illogicità dell'apparato giustificativo della sentenza.Rammentato che il diniego delle attenuanti generiche è motivato (p. 15 della sentenza impugnata) anche in base allo spessore criminale delle persone cui l'imputato era legato non solo da vincoli di parentela ma anche di collaborazione, si denunzia la illegittimità e la manifesta illogicità della sentenza, che pone a carico dell'imputato condotte di altre persone, violando il principio della personalità della responsabilità, e che omette di compiere le valutazioni prescritte dall'art. 133, comma 2, cod. pen.

Il richiamo, poi, all'altro parametro della natura della sostanza sarebbe manifestamente illogico, avendo già il legislatore, con il comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, modulato la risposta ordinamentale in presenza di droghe "pesanti".

Infine, il richiamo alla sola "quantità" di droga non sarebbe decisivo, tenuto conto che più elementi emergenti dagli atti, non considerati dalla Corte territoriale, avrebbero consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche, e cioè: la limitatissima durata delle condotte temporali addebitate a Riccio, per soli sei giorni, dal 13 al 19 dicembre 2010; il ruolo marginale ricoperto nei delitti- fine, cioè la staffetta, in un caso, e la mera consegna dello stupefacente, nell'altro; l'assenza di carichi pendenti e di coinvolgimento in indagini; la risalenza nel tempo e la non gravità dei precedenti esistenti; l'essere l'imputato sconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], promotore del clan; e le stesse argomentazioni posta alla base dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Non avere preso in considerazione tali elementi condurrebbe a ritenere la motivazione meramente apparente e, comunque, gravemente carente.

3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte in data 11 ottobre 2021 ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

1.1. Quanto al primo motivo, con cui si lamenta violazione del principio di diritto (art. 627 cod. proc. pen.), è da condividere l'opinione del Procuratore Generale della S.C. (p. 1 della requisitoria), secondo cui la richiamata sentenza della S.C., Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, alla p. 41, dopo avere espresso le ragioni per cui la sentenza impugnata era esente da profili di censura quanto alla sussistenza del reato in relazione a 3 kg. di cocaina, rileva la contraddittorietà e l'apoditticità della condanna quanto agli ulteriori 2 kg contestati.

Alle pp. 40-41 della sentenza della Corte di cassazione si spiega chiaramente che l'indagine da effettuarsi deve essere circoscritta al solo quantitativo di 2 kg di cocaina di cui al capo Q-2), anche perché l'ipotesi di violazione del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è prescritta: ebbene, dalla da tale accusa l'imputato viene liberato (p. 15 della sentenza impugnata) e gli viene applicata per la residua condotta di detenzione e di cessione di 3 kg di cocaina pena detentiva pari esattamente al minimo (6 anni di reclusione: Corte costituzionale, sentenza n. 40 dell'8 marzo 2019) e pena pecuniaria prossima al minimo.

L'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 era stata esclusa dalla Corte di appello con la sentenza del 14 febbraio 2018 (poi annullata) ma sullo specifico punto non vi era stata impugnazione del P.M.

1.2. In relazione al secondo motivo (attenuanti generiche), la decisione impugnata spiega (alla p. 15) la ragione del mancato riconoscimento delle generiche, facendo riferimento alla gravità dei fatti, allo spessore criminale delle persone che l'imputato frequentava non solo a titolo familiare ma anche a titolo di collaborazione ed ai precedenti in giudicato, benché aspecifici (contrabbando ed installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni informatiche): si tratta di motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua.

Del resto, secondo insegnamento costante della S.C., al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, risultando disattesi gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, dep. 2005, Alba e altri, Rv. 230691; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443). 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 19 dicembre 2019, decidendo a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto ed altri), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2016, con cui, per quanto in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi M-1) e Q-2) dell'editto (rispettivamente: violazione dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, per avere partecipato ad associazione protesa al narcotraffico, sino a marzo 2011; e violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, trasportato e ceduto 5 kg di cocaina, tra il 13 ed il 19 dicembre 2010; la ulteriore violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con oggetto droghe leggere, descritta sia internamente al capo Q-2 che sub lett. S-2, per cui era intervenuta condanna, è stata ritenuta estinta per prescrizione dalla S.C.) e, con la continuazione tra gli stessi, senza circostanze attenuanti, condannato alla pena stimata di giustizia, invece ha assolto l'imputato dal reato associativo di cui al capo M-1), ha escluso la responsabilità dell'imputato per il quantitativo di 2 (dei 5) kg di cocaina complessivamente indicati al capo Q-2) e ha rideterminato la pena per il reato cui al capo Q-2), limitatamente alla cessione di 3 kg di cocaina, riducendo la stessa a sei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia sia violazione di legge sia difetto di motivazione. 2.1. Con un primo motivo lamenta violazione degli artt. 627 cod. proc. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 190, n. 309, e mancanza di motivazione. In particolare, la Corte di appello, in funzione di giudice del rinvio, avrebbe violato l'art. 627 cod. proc. pen. male interpretando un passo che si stima essere «ambiguo» alla p. 14 della sentenza di legittimità, come se fosse stata già «definitivamente accertata la condotta concorsuale dell'imputato in ordine alla consegna di kg 3 di cocaina avvenuta in data 14.12.10», mentre sarebbe stato necessario verificare gli elementi inerenti il concorso di [OSCURATO:PERSONA] in tale reato (p. 1 del ricorso). Richiamato testualmente il dispositivo della sentenza di annullamento da parte della S.C., si afferma che «Il tema da arare, e che non è stato arato, era quello del concorso nel reato da parte del ricorrente» (così alla p. 2 del ricorso). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., motivazione omessa rispetto al devoluto e manifesta illogicità dell'apparato giustificativo della sentenza.Rammentato che il diniego delle attenuanti generiche è motivato (p. 15 della sentenza impugnata) anche in base allo spessore criminale delle persone cui l'imputato era legato non solo da vincoli di parentela ma anche di collaborazione, si denunzia la illegittimità e la manifesta illogicità della sentenza, che pone a carico dell'imputato condotte di altre persone, violando il principio della personalità della responsabilità, e che omette di compiere le valutazioni prescritte dall'art. 133, comma 2, cod. pen. Il richiamo, poi, all'altro parametro della natura della sostanza sarebbe manifestamente illogico, avendo già il legislatore, con il comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, modulato la risposta ordinamentale in presenza di droghe "pesanti". Infine, il richiamo alla sola "quantità" di droga non sarebbe decisivo, tenuto conto che più elementi emergenti dagli atti, non considerati dalla Corte territoriale, avrebbero consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche, e cioè: la limitatissima durata delle condotte temporali addebitate a Riccio, per soli sei giorni, dal 13 al 19 dicembre 2010; il ruolo marginale ricoperto nei delitti- fine, cioè la staffetta, in un caso, e la mera consegna dello stupefacente, nell'altro; l'assenza di carichi pendenti e di coinvolgimento in indagini; la risalenza nel tempo e la non gravità dei precedenti esistenti; l'essere l'imputato sconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], promotore del clan; e le stesse argomentazioni posta alla base dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990. Non avere preso in considerazione tali elementi condurrebbe a ritenere la motivazione meramente apparente e, comunque, gravemente carente. 3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte in data 11 ottobre 2021 ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo, con cui si lamenta violazione del principio di diritto (art. 627 cod. proc. pen.), è da condividere l'opinione del Procuratore Generale della S.C. (p. 1 della requisitoria), secondo cui la richiamata sentenza della S.C., Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, alla p. 41, dopo avere espresso le ragioni per cui la sentenza impugnata era esente da profili di censura quanto alla sussistenza del reato in relazione a 3 kg. di cocaina, rileva la contraddittorietà e l'apoditticità della condanna quanto agli ulteriori 2 kg contestati. Alle pp. 40-41 della sentenza della Corte di cassazione si spiega chiaramente che l'indagine da effettuarsi deve essere circoscritta al solo quantitativo di 2 kg di cocaina di cui al capo Q-2), anche perché l'ipotesi di violazione del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è prescritta: ebbene, dalla da tale accusa l'imputato viene liberato (p. 15 della sentenza impugnata) e gli viene applicata per la residua condotta di detenzione e di cessione di 3 kg di cocaina pena detentiva pari esattamente al minimo (6 anni di reclusione: Corte costituzionale, sentenza n. 40 dell'8 marzo 2019) e pena pecuniaria prossima al minimo. L'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 era stata esclusa dalla Corte di appello con la sentenza del 14 febbraio 2018 (poi annullata) ma sullo specifico punto non vi era stata impugnazione del P.M. 1.2. In relazione al secondo motivo (attenuanti generiche), la decisione impugnata spiega (alla p. 15) la ragione del mancato riconoscimento delle generiche, facendo riferimento alla gravità dei fatti, allo spessore criminale delle persone che l'imputato frequentava non solo a titolo familiare ma anche a titolo di collaborazione ed ai precedenti in giudicato, benché aspecifici (contrabbando ed installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni informatiche): si tratta di motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua. Del resto, secondo insegnamento costante della S.C., al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, risultando disattesi gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, dep. 2005, Alba e altri, Rv. 230691; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443). 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de
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