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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28595/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenzalimitatamente ai reati commessi fino al gennaio 2013 per intervenutaprescrizione;letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale insiste perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello diMessina confermava la condanna inflitta in primo grado, in relazione al reato dipeculato.La condotta appropriativa sarebbe stata commessa nell’ambito dellagestione dei fondi dell’ATO ME4, soggetto di diritto pubblico, pur se formalmentecostituito in forma di società per azioni, costituito da una pluralità di Comuni, cuiera affidato in concessione il servizio di gestione dei rifiuti.

Alla predetta societàd’ambito subentrava una società per la regolamentazione del servizio, conconseguente messa in liquidazione dell’ATO che, tuttavia, continuava a svolgerela propria attività in regime commissariale fino all’effettivo trasferimento dellecompetenze.In tale contesto, l’imputata – dipendente del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e concontratto “a progetto” con l’ATO – veniva incaricata delle attività di gestione econtrollo delle forniture e dei servizi finanziari, nonché alla liquidazione deglistipendi al personale dipendente.

Approfittando della diretta disponibilità deiconti bancari e della possibilità di effettuare pagamenti mediante l’home banking,la ricorrente si sarebbe appropriata della complessiva somma di circa€71.000,00, anche mediante la duplicazione dell’accredito dei ratei stipendiali,che pervenivano su tre diversi conti corrente a lei intestati.2.

Nell’interesse della ricorrente sono stati formulati quattro motivi diricorso.2.1.

Con i primi tre motivi di ricorso, cumulativamente sintetizzabili, sideduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualifica diincaricato di pubblico servizio attribuita alla ricorrente.Si assume che l’imputata, all’intero dell’ATO, non aveva alcun poteredispositivo rispetto alle somme di denaro oggetto di appropriazione, svolgendomere mansioni d’ordine e non comportanti l’attribuzione di alcuna funzione dirilievo pubblicistico.A tal proposito si sottolinea come, nell’ambito del giudizio civile instauratodall’ATO per ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite, ilTribunale di Messina riteneva indimostrata la circostanza secondo cui Sanfilippoavrebbe svolto mansioni diverse da quelle formalmente attribuitile e aventinatura meramente esecutiva.La Corte di appello avrebbe totalmente omesso di confrontarsi con taleproblematica, ribadendo che l’imputata aveva la possibilità di “influenzare la fasedei pagamenti” avendo il maneggio del denaro pubblico, in tal modo nonconsiderando che gli unici soggetti che aveva la disponibilità del denaro erano ilcommissario liquidatore dell’ATO e il direttore.Peraltro, la Corte di appello sarebbe giunta alla qualificazione del fatto intermini di peculato ipotizzando un concorso con altri soggetti e, nello specifico,con Vallone, Direttore generale dell’ATO, omettendo di considerare chel’elaborazione dei cedolini degli stipendi era demandato ad un consulenteesterno; parimenti indimostrata era la tesi secondo cui l’imputata, sempre conl’implicita – seppur non contestata – complicità di Vallone, avrebbe goduto dellapossibilità di “movimento senza controllo”.Sulla base della pretesa esclusione della qualifica pubblicistica e delladestinazione pubblicistica del denaro, si contesta la ritenuta configurabilità delreato di peculato, piuttosto che di quello di truffa, ovvero di appropriazioneindebita.2.2.

Con il quarto motivo si eccepisce l’intervenuta parziale prescrizionedelle condotte di peculato, verificatasi prima ancora della pronuncia dellasentenza di appello.3.

Il ricorso è stato definito con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

La questione dirimente attiene alla qualificazione giuridica dell’ATO eall’attribuzione all’imputata della qualifica di incaricato di pubblico servizio.Sul punto deve sottolinearsi come la motivazione della sentenza di appellovada letta congiuntamente alla ben più dettagliata sentenza di primo grado2.1.

Occorre partire dal presupposto per cui l’ATO era indiscutibilmente unente avente natura pubblicistica, essendo costituito esclusivamente da enti locali(Comuni della provincia messinese), gestiva fondi messi a disposizione dai singoliComuni ed era incaricato della gestione di un pubblico servizio (la raccolta egestione dei rifiuti) in regime di concessione, con trasferimento di tutti i tipicipoteri originariamente attribuiti agli enti locali di riferimento.Pur se costituito in forma societaria, la disciplina giuridica dell’ATO eradettata – ratione temporis – dagli artt.200 e seg. del d.lgs. n.152 del 2006, inbase al quale la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di “ambititerritoriali ottimali” (ATO), mediante la creazione di società partecipateinteramente dagli enti territoriali ricadenti nell’ambito territoriale.Ne consegue che l’ATO è sicuramente qualificabile quale società in house,tuttavia, tale natura non comporta l’automatica attribuzione a tutti i soggetti cheoperano alle dipendenze dell’ente della qualifica di pubblico ufficiale o incaricatodi pubblico servizio.2.2.

Sul tema deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimitàsecondo cui l’attribuzione di una delle qualifiche pubblicistiche disciplinate dagliartt. 357 e 358 cod.pen. prescinde dalla natura dell’ente di appartenenza,assumendo rilievo esclusivo il profilo oggettivo-funzionale.Emblematico in tal senso è il principio affermato da Sez.U, n. 10086 del13/7/1998, Citaristi, Rv. 211190, secondo cui al fine di stabilire se l'attivitàsvolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per glieffetti di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., è necessario verificare se èdisciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettivadel suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sullabase di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio perla presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestàamministrativa.Partendo da tale assunto, si ritiene che la qualifica di pubblico agente possaessere ricoperta anche da soggetti che operano all'interno di enti di naturapacificamente privatistica (Sez.6, n. 37705 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.283937; Sez.6, n. 16794 del 25/3/2021, Perfetto, Rv. 281090), quando l'attivitàdella società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e perseguafinalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Sez.6, n.19484 del23/1/2018, Bellinazzo, Rv. 273781).Recentemente le Sezioni Unite (sent. n.34036 del 29/5/2025, Prete, Rv.288731), confermando la consolidata giurisprudenza di questa sezione, hannoribadito l’irrilevanza della forma privatistica dell'ente per conto del quale ilsoggetto-persona fisica agisce, dovendosi incentrare l’attenzione sul contenutodell’attività svolta, che potrà rientrare nella nozione di pubblico servizio solo acondizione che sia disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi.Proseguono le Sezioni unite nel ritenere che la disciplina pubblicistica deveessere finalizzata a far sì che l'attività, pur se svolta da un soggetto privato, siastrutturata dall'ordinamento giuridico per la fornitura di un servizio da renderealla collettività in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità.2.3.

Nel contesto delineato dai suddetti principi, si pone la necessità divalutare se ed in che misura l’attività svolta dal singolo dipendente, all’interno diuna società formalmente privata che gestisce un servizio pubblico in regimeconcessorio, comporti l’attribuzione della qualifica soggettiva di cui all’art. 358cod.pen.Difatti, il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio incapo al soggetto che opera al suo interno richiede una valutazione circa l'attivitàeffettivamente espletata dall'agente ed il suo regime giuridico, in conformità alcriterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. (Sez.6, n.18837 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Orlando, Rv. 284620; Sez.6, n. 24598 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Bartolorilei, Rv. 284914).In una fattispecie similare a quella in esame, la giurisprudenza ha già avutooccasione di precisare che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio ildirigente di una società in house - avente natura di impresa pubblica e formagiuridica privata - limitatamente alle attività direttamente correlateall'espletamento del servizio pubblico o con questo poste in rapporto ausiliario ostrumentale. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna perpeculato nei confronti dei responsabili del settore economico finanziario dellasocietà di gestione dei servizi di trasporto provinciale, in relazione allatrattamenti retributivi estranei al servizio pubblico e rimessi all'autonomianegoziale dell'ente, pur se soggetti ai vincoli della contrattazione collettiva)(Sez.6, n. 23910 del 3/4/2023, Rv. 284759).Nello stesso senso si è osservato come non rivesta la qualifica di pubblicoufficiale, nè quella di incaricato di pubblico servizio, il dirigente di unafondazione, qualificata come organismo di diritto pubblico in quanto finanziata econtrollata da enti territoriali e preordinata al perseguimento di finalità dipubblico interesse, nel caso in cui la concreta attività di quest'ultima non debbaconformarsi a norme di diritto pubblico o ad atti autoritativi, ma esclusivamentea norme di diritto privato (Sez.6, n. 18508 del 29/4/2026, Montalcini,Rv.290084).2.4.

Applicando tali principi e valorizzando il criterio oggettivo-funzionale,deve escludersi che la ricorrente, nell’ambito dell’ATO, svolgesse attivitàdirettamente riferibile al pubblico servizio oggetto di concessione.A ben vedere, infatti, la ricorrente era titolare di funzioni amministrative econtabili che, per quanto rilevanti per l’ordinaria attività dell’ente, non eranodirettamente collegate al servizio pubblico demandato all’ATO, risolvendosi inNe è riprova il fatto che la disponibilità del denaro, funzionaleall’appropriazione, derivava dall’essere la ricorrente incaricata di procedere alpagamento degli stipendi, attività di rilievo esclusivamente privatistico, in quantocircoscritta ai rapporti tra l’ATO e i propri dipendenti.2.5.

Né a diverse conclusioni può condurre la circostanza per cui il denarooggetto di appropriazione proveniva da fondi pubblici.Ciò che connota il delitto di peculato, infatti, è la strumentalità tra l’eserciziodella pubblica funzione e l’appropriazione, non essendo determinante chequest’ultima ricada su beni di proprietà pubblica o privata, tant’è che l’art.314cod.pen. riferisce genericamente la condotta a “denaro o cosa mobile altrui”.Si tratta di un principio che è stato già affermato da questa Corte, essendosiritenuto che ai fini dell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficialeo di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionaledell'attività concretamente svolta dall'agente, e non già il carattere pubblico dellapecunia (Sez.6, n. 4520 del 23/10/2024, dep.2025, Felicita, Rv.287453).Particolarmente significative in tal senso sono le precisazioni contenute inSez.U, n.6087 del 24/9/2020, Rubbo, Rv.280573, concernente la configurabilitàdel peculato nel caso di appropriazione, da parte del gestore, delle sommecontenute nelle macchine da gioco elettroniche (per la quota di spettanza deiMonopoli di Stato).In quella sentenza, pur essendosi precisato che il denaro prelevato da taliapparecchi, quanto meno per la parte dovuta al Monopolio (c.d.PREU),appartiene ab origine all’ente pubblico, le Sezioni unite non hanno fattodiscendere la qualifica pubblicistica del gestore dal mero “maneggio” del denaropubblico, bensì hanno individuato indici specifici ed idonei a qualificare la sua2.6.

In conclusione, quindi, deve affermarsi che il dipendente di una societàprivata (costituita in forma di ATO), concessionaria dell’attività di gestione deirifiuti sulla base di un rapporto concessorio con gli enti territoriali di riferimento,non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio per il solo fatto di avere il“maneggio” del denaro trasferito dagli enti locali, in quanto l’attribuzione dellaqualifica pubblicistica presuppone lo svolgimento di attività direttamentecorrelate all'espletamento del servizio pubblico o con questo poste in rapportoausiliario o strumentale, sicchè tale qualifica deve essere esclusa ove l’attività siesaurisca nel compimento di atti interni e di rilievo meramente privatistico,relativi alla gestione della società.3.

Una volta esclusa la qualifica pubblicistica, la condotta ascrittaall’imputata va riqualificata in termini di appropriazione indebita.A tal riguardo, infatti, deve sottolinearsi come la ricostruzione operata daigiudici di merito non lasci adito a dubbi circa il fatto che l’imputata si siaindebitamente appropriata di somme a lei non dovute, mediante una sostanzialeduplicazione dei ratei stipendiali.La derubricazione del reato, tuttavia, determina l’intervenuta prescrizionedello stesso, posto che le condotte contestate risalgono agli anni 2011-2014.4.

Alla luce delle considerazioni svolte, previa derubricazione del reato dipeculato in quello di appropriazione indebita, la sentenza impugnata deve essereannullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

P.Q.MQualificati i fatti contestatti quali appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cp,annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' i reati sono estinti perprescrizione.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenzalimitatamente ai reati commessi fino al gennaio 2013 per intervenutaprescrizione;letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale insiste perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello diMessina confermava la condanna inflitta in primo grado, in relazione al reato dipeculato.La condotta appropriativa sarebbe stata commessa nell’ambito dellagestione dei fondi dell’ATO ME4, soggetto di diritto pubblico, pur se formalmentecostituito in forma di società per azioni, costituito da una pluralità di Comuni, cuiera affidato in concessione il servizio di gestione dei rifiuti. Alla predetta societàd’ambito subentrava una società per la regolamentazione del servizio, conconseguente messa in liquidazione dell’ATO che, tuttavia, continuava a svolgerela propria attività in regime commissariale fino all’effettivo trasferimento dellecompetenze.In tale contesto, l’imputata – dipendente del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e concontratto “a progetto” con l’ATO – veniva incaricata delle attività di gestione econtrollo delle forniture e dei servizi finanziari, nonché alla liquidazione deglistipendi al personale dipendente. Approfittando della diretta disponibilità deiconti bancari e della possibilità di effettuare pagamenti mediante l’home banking,la ricorrente si sarebbe appropriata della complessiva somma di circa€71.000,00, anche mediante la duplicazione dell’accredito dei ratei stipendiali,che pervenivano su tre diversi conti corrente a lei intestati.2. Nell’interesse della ricorrente sono stati formulati quattro motivi diricorso.2.1. Con i primi tre motivi di ricorso, cumulativamente sintetizzabili, sideduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualifica diincaricato di pubblico servizio attribuita alla ricorrente.Si assume che l’imputata, all’intero dell’ATO, non aveva alcun poteredispositivo rispetto alle somme di denaro oggetto di appropriazione, svolgendomere mansioni d’ordine e non comportanti l’attribuzione di alcuna funzione dirilievo pubblicistico.A tal proposito si sottolinea come, nell’ambito del giudizio civile instauratodall’ATO per ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite, ilTribunale di Messina riteneva indimostrata la circostanza secondo cui Sanfilippoavrebbe svolto mansioni diverse da quelle formalmente attribuitile e aventinatura meramente esecutiva.La Corte di appello avrebbe totalmente omesso di confrontarsi con taleproblematica, ribadendo che l’imputata aveva la possibilità di “influenzare la fasedei pagamenti” avendo il maneggio del denaro pubblico, in tal modo nonconsiderando che gli unici soggetti che aveva la disponibilità del denaro erano ilcommissario liquidatore dell’ATO e il direttore.Peraltro, la Corte di appello sarebbe giunta alla qualificazione del fatto intermini di peculato ipotizzando un concorso con altri soggetti e, nello specifico,con Vallone, Direttore generale dell’ATO, omettendo di considerare chel’elaborazione dei cedolini degli stipendi era demandato ad un consulenteesterno; parimenti indimostrata era la tesi secondo cui l’imputata, sempre conl’implicita – seppur non contestata – complicità di Vallone, avrebbe goduto dellapossibilità di “movimento senza controllo”.Sulla base della pretesa esclusione della qualifica pubblicistica e delladestinazione pubblicistica del denaro, si contesta la ritenuta configurabilità delreato di peculato, piuttosto che di quello di truffa, ovvero di appropriazioneindebita.2.2. Con il quarto motivo si eccepisce l’intervenuta parziale prescrizionedelle condotte di peculato, verificatasi prima ancora della pronuncia dellasentenza di appello.3. Il ricorso è stato definito con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La questione dirimente attiene alla qualificazione giuridica dell’ATO eall’attribuzione all’imputata della qualifica di incaricato di pubblico servizio.Sul punto deve sottolinearsi come la motivazione della sentenza di appellovada letta congiuntamente alla ben più dettagliata sentenza di primo grado2.1. Occorre partire dal presupposto per cui l’ATO era indiscutibilmente unente avente natura pubblicistica, essendo costituito esclusivamente da enti locali(Comuni della provincia messinese), gestiva fondi messi a disposizione dai singoliComuni ed era incaricato della gestione di un pubblico servizio (la raccolta egestione dei rifiuti) in regime di concessione, con trasferimento di tutti i tipicipoteri originariamente attribuiti agli enti locali di riferimento.Pur se costituito in forma societaria, la disciplina giuridica dell’ATO eradettata – ratione temporis – dagli artt.200 e seg. del d.lgs. n.152 del 2006, inbase al quale la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di “ambititerritoriali ottimali” (ATO), mediante la creazione di società partecipateinteramente dagli enti territoriali ricadenti nell’ambito territoriale.Ne consegue che l’ATO è sicuramente qualificabile quale società in house,tuttavia, tale natura non comporta l’automatica attribuzione a tutti i soggetti cheoperano alle dipendenze dell’ente della qualifica di pubblico ufficiale o incaricatodi pubblico servizio.2.2. Sul tema deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimitàsecondo cui l’attribuzione di una delle qualifiche pubblicistiche disciplinate dagliartt. 357 e 358 cod.pen. prescinde dalla natura dell’ente di appartenenza,assumendo rilievo esclusivo il profilo oggettivo-funzionale.Emblematico in tal senso è il principio affermato da Sez.U, n. 10086 del13/7/1998, Citaristi, Rv. 211190, secondo cui al fine di stabilire se l'attivitàsvolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per glieffetti di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., è necessario verificare se èdisciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettivadel suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sullabase di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio perla presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestàamministrativa.Partendo da tale assunto, si ritiene che la qualifica di pubblico agente possaessere ricoperta anche da soggetti che operano all'interno di enti di naturapacificamente privatistica (Sez.6, n. 37705 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.283937; Sez.6, n. 16794 del 25/3/2021, Perfetto, Rv. 281090), quando l'attivitàdella società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e perseguafinalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Sez.6, n.19484 del23/1/2018, Bellinazzo, Rv. 273781).Recentemente le Sezioni Unite (sent. n.34036 del 29/5/2025, Prete, Rv.288731), confermando la consolidata giurisprudenza di questa sezione, hannoribadito l’irrilevanza della forma privatistica dell'ente per conto del quale ilsoggetto-persona fisica agisce, dovendosi incentrare l’attenzione sul contenutodell’attività svolta, che potrà rientrare nella nozione di pubblico servizio solo acondizione che sia disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi.Proseguono le Sezioni unite nel ritenere che la disciplina pubblicistica deveessere finalizzata a far sì che l'attività, pur se svolta da un soggetto privato, siastrutturata dall'ordinamento giuridico per la fornitura di un servizio da renderealla collettività in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità.2.3. Nel contesto delineato dai suddetti principi, si pone la necessità divalutare se ed in che misura l’attività svolta dal singolo dipendente, all’interno diuna società formalmente privata che gestisce un servizio pubblico in regimeconcessorio, comporti l’attribuzione della qualifica soggettiva di cui all’art. 358cod.pen.Difatti, il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio incapo al soggetto che opera al suo interno richiede una valutazione circa l'attivitàeffettivamente espletata dall'agente ed il suo regime giuridico, in conformità alcriterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. (Sez.6, n.18837 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Orlando, Rv. 284620; Sez.6, n. 24598 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Bartolorilei, Rv. 284914).In una fattispecie similare a quella in esame, la giurisprudenza ha già avutooccasione di precisare che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio ildirigente di una società in house - avente natura di impresa pubblica e formagiuridica privata - limitatamente alle attività direttamente correlateall'espletamento del servizio pubblico o con questo poste in rapporto ausiliario ostrumentale. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna perpeculato nei confronti dei responsabili del settore economico finanziario dellasocietà di gestione dei servizi di trasporto provinciale, in relazione allatrattamenti retributivi estranei al servizio pubblico e rimessi all'autonomianegoziale dell'ente, pur se soggetti ai vincoli della contrattazione collettiva)(Sez.6, n. 23910 del 3/4/2023, Rv. 284759).Nello stesso senso si è osservato come non rivesta la qualifica di pubblicoufficiale, nè quella di incaricato di pubblico servizio, il dirigente di unafondazione, qualificata come organismo di diritto pubblico in quanto finanziata econtrollata da enti territoriali e preordinata al perseguimento di finalità dipubblico interesse, nel caso in cui la concreta attività di quest'ultima non debbaconformarsi a norme di diritto pubblico o ad atti autoritativi, ma esclusivamentea norme di diritto privato (Sez.6, n. 18508 del 29/4/2026, Montalcini,Rv.290084).2.4. Applicando tali principi e valorizzando il criterio oggettivo-funzionale,deve escludersi che la ricorrente, nell’ambito dell’ATO, svolgesse attivitàdirettamente riferibile al pubblico servizio oggetto di concessione.A ben vedere, infatti, la ricorrente era titolare di funzioni amministrative econtabili che, per quanto rilevanti per l’ordinaria attività dell’ente, non eranodirettamente collegate al servizio pubblico demandato all’ATO, risolvendosi inNe è riprova il fatto che la disponibilità del denaro, funzionaleall’appropriazione, derivava dall’essere la ricorrente incaricata di procedere alpagamento degli stipendi, attività di rilievo esclusivamente privatistico, in quantocircoscritta ai rapporti tra l’ATO e i propri dipendenti.2.5. Né a diverse conclusioni può condurre la circostanza per cui il denarooggetto di appropriazione proveniva da fondi pubblici.Ciò che connota il delitto di peculato, infatti, è la strumentalità tra l’eserciziodella pubblica funzione e l’appropriazione, non essendo determinante chequest’ultima ricada su beni di proprietà pubblica o privata, tant’è che l’art.314cod.pen. riferisce genericamente la condotta a “denaro o cosa mobile altrui”.Si tratta di un principio che è stato già affermato da questa Corte, essendosiritenuto che ai fini dell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficialeo di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionaledell'attività concretamente svolta dall'agente, e non già il carattere pubblico dellapecunia (Sez.6, n. 4520 del 23/10/2024, dep.2025, Felicita, Rv.287453).Particolarmente significative in tal senso sono le precisazioni contenute inSez.U, n.6087 del 24/9/2020, Rubbo, Rv.280573, concernente la configurabilitàdel peculato nel caso di appropriazione, da parte del gestore, delle sommecontenute nelle macchine da gioco elettroniche (per la quota di spettanza deiMonopoli di Stato).In quella sentenza, pur essendosi precisato che il denaro prelevato da taliapparecchi, quanto meno per la parte dovuta al Monopolio (c.d.PREU),appartiene ab origine all’ente pubblico, le Sezioni unite non hanno fattodiscendere la qualifica pubblicistica del gestore dal mero “maneggio” del denaropubblico, bensì hanno individuato indici specifici ed idonei a qualificare la sua2.6. In conclusione, quindi, deve affermarsi che il dipendente di una societàprivata (costituita in forma di ATO), concessionaria dell’attività di gestione deirifiuti sulla base di un rapporto concessorio con gli enti territoriali di riferimento,non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio per il solo fatto di avere il“maneggio” del denaro trasferito dagli enti locali, in quanto l’attribuzione dellaqualifica pubblicistica presuppone lo svolgimento di attività direttamentecorrelate all'espletamento del servizio pubblico o con questo poste in rapportoausiliario o strumentale, sicchè tale qualifica deve essere esclusa ove l’attività siesaurisca nel compimento di atti interni e di rilievo meramente privatistico,relativi alla gestione della società.3. Una volta esclusa la qualifica pubblicistica, la condotta ascrittaall’imputata va riqualificata in termini di appropriazione indebita.A tal riguardo, infatti, deve sottolinearsi come la ricostruzione operata daigiudici di merito non lasci adito a dubbi circa il fatto che l’imputata si siaindebitamente appropriata di somme a lei non dovute, mediante una sostanzialeduplicazione dei ratei stipendiali.La derubricazione del reato, tuttavia, determina l’intervenuta prescrizionedello stesso, posto che le condotte contestate risalgono agli anni 2011-2014.4. Alla luce delle considerazioni svolte, previa derubricazione del reato dipeculato in quello di appropriazione indebita, la sentenza impugnata deve essereannullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. P.Q.MQualificati i fatti contestatti quali appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cp,annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' i reati sono estinti perprescrizione.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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