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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06453/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittigli, di violenza privata e lesioni personali, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata; - alla dichiarata colpevolezza del prevenuto per il delitto di lesioni personali. 3 - Il difensore inviava memoria con la quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Entrambi i motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - la ricostruzione dell'accaduto offerta dalla persona offesa avesse trovato adeguato riscontro nelle affermazioni del teste oculare del medesimo; - da tali fonti si era dedotto come l'imputato avesse impedito alla persona offesa di procedere oltre con la sua autovettura, così consumando il delitto di violenza privata, e l'avesse poi percossa (colpendola al volto con dei pugni) tanto da causarle le denunciate lesioni. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini z 7:[OSCURATO:PERSONA] , ,EFIIA 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittigli, di violenza privata e lesioni personali, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata; - alla dichiarata colpevolezza del prevenuto per il delitto di lesioni personali. 3 - Il difensore inviava memoria con la quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Entrambi i motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - la ricostruzione dell'accaduto offerta dalla persona offesa avesse trovato adeguato riscontro nelle affermazioni del teste oculare del medesimo; - da tali fonti si era dedotto come l'imputato avesse impedito alla persona offesa di procedere oltre con la sua autovettura, così consumando il delitto di violenza privata, e l'avesse poi percossa (colpendola al volto con dei pugni) tanto da causarle le denunciate lesioni. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini z 7:[OSCURATO:PERSONA] , ,EFIIA 2
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