CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1972
Cassazione n. 43137/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1, Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di un telefono cellulare. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Nella specie, sotto l'apparente denuncia di una violazione di legge e di un vizio argomentativo, il ricorrente demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, di apprezzare gli elementi probatori impiegati dal giudice di merito per risalire alla responsabilità dell'imputato. Compito già esaurientemente assolto dalla Corte di appello che ha posto in correlazione la presenza dell'imputato sul luogo in cui si trovava il telefono e la sparizione del bene subito dopo l'allontanamento dell'imputato. 3.2. Le circostanze attenuanti generiche vengono negate in ragione dei precedenti penali specifici da cui è gravato l'imputato. 3.3. La motivazione è immune da vizi logici sotto entrambi i profili. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore