CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 luglio 1944
Cassazione n. 10187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1944 avverso il decreto del 14/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con il decreto impugnato il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, del 3 novembre 2017, per omessa dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen. 2. Ritenuto che i motivi dedotti (1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto nel termine di cinque giorni; 2) vizio di motivazione per omessa giustificazione delle ragioni su cui fonda il decreto di inammissibilità; 3) infonda;Tezza della rilevata carenza della dichiarazione/elezione di domicilio, coincidente con la dichiarazione di residenza dell'interessata contenuta nella nomina del difensore) devolvono censure manifestamente infondate, in quanto si deduce asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (quanto al secondo motivo di ricorso), nonché si assume la violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali o non relative a nullità assolute. 2.1.Rilevato, infatti, quanto al primo motivo di ricorso che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 13790 del 21/1.1/2012, dep. 2013, Campisi, Rv. 255450) si è espressa nel senso che, nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilità della richiesta, è meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dà luogo ad alcuna nullità, ma determina solo lo slittamento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione. 2.2.Rilevato, infine, quanto al terzo motivo che questo prospetta enunciato ermeneutico in contrasto palese con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, AÌ/ cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante, condizione non dedotta e non risultante nel caso al vaglio (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720; Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407). 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esse re dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere este