CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al capo 1) dell'imputazione, per essersi lo stesso estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena in anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74 del 2000 poiché, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, quale titolare della società "[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C.", indicava nella dichiarazione annuale per l'anno 2015, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, da ciò conseguendo un'evasione dell'imposta pari ad euro 617.570,00. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. in relazione ai criteri di valutazione della prova della mendacio della dichiarazione di imposta. Il motivo unico di ricorso è inammissibile perché sono costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; nonché manifestamente infondato. Invero, con motivazione immune dai denunciati vizi, i giudici di merito hanno ritenuto provati i fatti contestati, valorizzando il diversificato compendio probatorio acquisito in sede tributaria, in conformità all'insegnamento di legittimità secondo il quale, in tema di reati tributari, il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento (Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693). Nel caso in disamina il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione a riscontro della asserita natura intracomunitaria delle cessioni, né questa può essere affermata sulla base delle sole dichiarazioni dei testi, peraltro ritenuti non attendibili, che hanno dichiarato che le cessioni venivano realizzate senza avvalersi di spedizionieri in quanto gli acquirenti trasportavano all'estero la merce con mezzi propri. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.MMaria B a IN C2,t,\‘.: Alone' ' / I , rvl 026 'Lt N 7Il FurieMorz4