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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46911/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi dei ricorsi; rilevato che va dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente da Ricciardi con dichiarazione alla Matricola della Casa circondariale di Ancona in data 17 novembre 2023; rilevato, quanto al ricorso proposto dal difensore, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); rilevato, altresì, che: l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420); «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.

Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; a tale proposito, va ribadito che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Ricciardi è stato condannato con tre sentenze per delitti contro il patrimonio reputando non sufficiente la contiguità cronologica degli stessi e l'analogia dei titoli di reato, non essendo emersa l'identità del disegno criminoso essendo stato individuato, piuttosto, uno stile di vita delinquenziale frutto di decisioni estemporanee, per come confermato dalla commissione dei reati su res esposte alla pubblica fede; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze che non valgono, in alcun modo, a comprovare l'illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, sostanziandosi in considerazioni estremamente generiche e prive di collegamento con le ragioni della decisione impugnata che esprime, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al vaglio del giudice dell'esecuzione e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l'esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi dei ricorsi; rilevato che va dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente da Ricciardi con dichiarazione alla Matricola della Casa circondariale di Ancona in data 17 novembre 2023; rilevato, quanto al ricorso proposto dal difensore, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); rilevato, altresì, che: l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420); «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; a tale proposito, va ribadito che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Ricciardi è stato condannato con tre sentenze per delitti contro il patrimonio reputando non sufficiente la contiguità cronologica degli stessi e l'analogia dei titoli di reato, non essendo emersa l'identità del disegno criminoso essendo stato individuato, piuttosto, uno stile di vita delinquenziale frutto di decisioni estemporanee, per come confermato dalla commissione dei reati su res esposte alla pubblica fede; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze che non valgono, in alcun modo, a comprovare l'illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, sostanziandosi in considerazioni estremamente generiche e prive di collegamento con le ragioni della decisione impugnata che esprime, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al vaglio del giudice dell'esecuzione e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l'esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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