Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33977/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto il dolo del reato e la mancata applicazione dell'art. 393 bis cod. pen.

OSSERVA La censura è generica, essendosi la Corte di appello puntualmente soffermata sul fatto che è del tutto ininfluente l'intento vendicativo che avrebbe mosso l'imputato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emergendo inequivocabilmente che il primo, pur consapevole della delicatezza della operazione in corso, ha spintonato l'operante, ostacolandone l'attività d'ufficio, per potersi liberamente avventare contro il suddetto [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla causa di non punibilità invocata, la sentenza impugnata ha sottolineato il fatto che in alcun modo potevano ritenersi travalicati i limiti delle attribuzioni del pubblico ufficiale, essendo stata la condotta degli operanti della Polizia di Stato volta a tutelare l'ordine pubblico, nonché l'integrità di tutti i soggetti coinvolti nella contesa (pag. 3).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto il dolo del reato e la mancata applicazione dell'art. 393 bis cod. pen. OSSERVA La censura è generica, essendosi la Corte di appello puntualmente soffermata sul fatto che è del tutto ininfluente l'intento vendicativo che avrebbe mosso l'imputato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emergendo inequivocabilmente che il primo, pur consapevole della delicatezza della operazione in corso, ha spintonato l'operante, ostacolandone l'attività d'ufficio, per potersi liberamente avventare contro il suddetto [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla causa di non punibilità invocata, la sentenza impugnata ha sottolineato il fatto che in alcun modo potevano ritenersi travalicati i limiti delle attribuzioni del pubblico ufficiale, essendo stata la condotta degli operanti della Polizia di Stato volta a tutelare l'ordine pubblico, nonché l'integrità di tutti i soggetti coinvolti nella contesa (pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0
Sentenza Cassazione n. 33977/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris