CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35584/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; RG 11162/24 - [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché non consentito dalla legge in sede di legittimità. Im;ero, con un unico motivo di ricorso la difesa lamenta - peraltro in modo generico e apodittico - l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. ' Si tratta di motivi all'evidenza inconferenti atteso che già in primo grado al ricorrente sono state riconosciute le generiche ( ritenute equivalenti alla contestata recidiva), senza che l'appello contestato altrimenti la decisione ( in relazione al bilanciamento e alla recidiva); ha altresi applicato la pena nel minimo dettato per il reato di evasione contestato e ritenuto. Da qui l'evidente inconsistenza dei motivi odierni. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila jn favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i