CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 07811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Chieti ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b) e co. 2-sexes Cod. strada, la pena di giorni dieci ed euro 1.000,00 di ammenda, sostituita con sette giorni il lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per la sua cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, censurandola per violazione degli artt. 186, co. 2 lett. b), co. 2-sexies e co. 9-bis Cod. strada e 606, co. 1 lett. b) cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente sussiste la violazione di legge perché il Tribunale ha errato nella conversione della pena principale in giorni sette di lavoro di pubblica utilità, invece che in quattordici giorni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. 3.1. In primo luogo va rilevato che il ricorso è ammissibile, ravvisandosi nel caso che occupa una ipotesi di pena illegale perché determinata attraverso la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 I. n. 689/81, che non può trovare applicazione unitamente alla sostituzione con il lavoro di pubblica utilità. Tanto va reso esplicito in considerazione dei limiti al ricorso per cassazione previsti dall'art. 448, co. 2-bis cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la pena è illegale allorquando si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, Rv. 266080); ed anche quando la pena sia stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato su una previsione di legge in vigore al momento del fatto, ma dichiarata successivamente incostituzionale (Sez. U, Sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 26420). Con più diretta attinenza alla specificità della vicenda in esame, si è però ritenuto ulteriormente che in tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi "illegale", ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., la sostituzione della pena concordata con quella del lavoro di pubblica utilità disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge (Sez. 3, Sentenza n. 2277 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280894). Nel caso di specie si trattava di sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispetto al quale la Corte ha escluso la sussistenza di alcuna previsione che espressamente consenta tale sostituzione. Anche nel caso che occupa non vi è alcuna norma che legittimi la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, in aggiunta alla sostituzione della pena risultante con quella del lavoro di pubblica utilità. La giurisprudenza di questa Corte, salvo un isolato precedente del 2012, è infatti consolidata nell'insegnamento per il quale i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adottata una strategia sanzionatoria, non è possibile, per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, sovrapporne altra (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 27519 del 10/05/2017, Rv. 269977). Ciò nonostante, il giudice di merito ha dapprima determinato la pena in giorni quindici di arresto ed euro 850,00 di ammenda, aumentando poi la pena pecuniaria, ex art. 186, co. 2-sexies, ad euro 1.275,00 di ammenda. Quindi ha apportato la diminuzione per il rito, pervenendo alla pena di giorni dieci di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. La componente detentiva è stata poi sostituita in 750,00 euro di ammenda, per complessivi 1.750,00 euro di ammenda, che il Tribunale ha infine sostituito con sette giorni di lavoro di pubblica utilità. Peraltro incorrendo anche nell'errore rimarcato dal P.G. ricorrente, calcolando sette giorni in luogo di quattrodici giorni: l'art. 186, co. 9-bis Cod. strada dispone che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Il giudice ha palesemente utilizzato quale parametro di ragguaglio quello di 75 euro per giorno di lavoro di pubblica utilità. 3.2. Ciò posto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio sul punto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]!idente Sal re [OSCURATO:PERSONA] U—ILA CEPOSITAT441 i [OSCURATO:PERSONA] FUNZIONAr - Dott.s3a Irene 3 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE ›s.h. ) 9 4 Inco4eíiso9-1-kk_ ,e ti\m„vg_t\o rt„Q Q,0\,‘QA.;,,,,,z cioe v,,Qk M_v3proiA-L-eik,0,\,t,Q,1‹,,o )194 - MQ h924 i34(t:n U>3 _ 9.012_ U. S311 Al o ,A9,2 nI,QQ () kN' h dk3L- reo N\.A,Li\-/.12 tNk kty,,, eAeee v.,\ kkI,t40 9-giv,c) )k•'\'' °19 ())" Io& L kr.n 3 beAk Lr3ffi\rf)9`191^e WkrZY.-‘, 0-11'n )1^-t\nq 1/4-2\ kA/)-=k) WC. i-