CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37427/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 maggio 2020 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., riformando solo il trattamento sanzionatorio previa esclusione della recidiva contestata. 2. Propone ricorso il Decanini, con atto sottoscritto dai difensori ed articolato in due motivi.2.1. Con il primo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla qualificazione delle dichiarazioni "spontanee" rese alla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari e alla loro utilizzabilità. Sostiene che tali dichiarazioni, utilizzate nel rito abbreviato, erano da considerarsi "provocate" e, conseguentemente, non riconducibili all'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. Assume, peraltro, che le dichiarazioni autoaccusatorie erano state rese dopo che erano già emersi indizi di reità e, sul punto, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento della prova che ha assunto i connotati della decisività. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della omessa motivazione su una specifica censura formulata con l'atto di appello sempre afferente l'utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese alla polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Inammissibili sono le doglianze proposte con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili; invero, i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518; Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, Rv. 26692401; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 25815301). 3. Sotto altro profilo va detto che la denunzia di violazione di legge in relazione all'art. 350, comma 7, cod.proc.pen. è inammissibile perché articolata su una serie di elementi di merito e probatori, estranei alla valutazione di questa Corte. In effetti, la Corte territoriale ha ricondotto alla previsione sopra indicata le dichiarazioni autoaccusatorie, rese dal Decanini alla polizia giudiziaria durante il controllo che ha portato al suo arresto per la detenzione di 46 banconote da 20 euro contraffatte, facendo riferimento a una serie di elementi di fatto, desumibili anche dal verbale redatto dalla stessa polizia giudiziaria (utilizzabile, perché si è proceduto con rito abbreviato), che il ricorrente si limita a contestare, chiedendo a questa Corte una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità. Né si apprezzano i profili di travisamento della prova rappresentati dal ricorrente, dovendo in proposito ribadirsi che la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone altresì che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante, costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'errore deducibile, peraltro, ricorre solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano -come nel caso in esame- solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento lamentato (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611). 4. Va rilevato, inoltre, che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Rv. 273642; in senso conforme, n. 37374 del 2003 rv. 227037 - 01, n. 29138 del 2004 rv. 229457 -01, n. 44637 del 2004 rv. 230754 - 01, n. 40050 del 2008 rv. 241554 - 01, n. 18064 del 2010 rv. 246865 - 01, n. 8675 del 2011 rv. 252279 - 01, n. 35027 del 2013 rv. 257213 - 01, n. 44829 del 2014 rv. 262192 - 01, n. 47580 del 2016 rv. 268509 - 01, n. 13917 del 2017 rv. 269598 - 01). Peraltro, dalla lettura della sentenza di primo grado e di quella di appello si evince che l'affermazione di responsabilità del Decanini non è stata basata solo sulle dichiarazioni autoaccusatorie, ma su una serie di elementi, tra i quali le risultanze del controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, che ha portato anche al sequestro delle banconote false contenute nel portafogli dell'imputato e occultate sotto il tettuccio dell'autovettura nella sua disponibilità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al, versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de so in 'Rom