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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15264/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all'inammissibilità o infondatezza del ricorso e ha chiesto che il ricorrente venga condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen., il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, e il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il travisamento delle prove e l'omessa valutazione di prove decisive, non sono consentiti perché non si confrontano con l'ampia ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, senza che sussista la lamentata (con il secondo motivo) contraddizione, ha argomentato, in modo del tutto congruo e del tutto logico, le ragioni dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita continuata a lui attribuito, motivazione che si deve ritenere completamente avulsa dai denunciati travisamenti o omissioni di prove che si possano ritenere effettivamente decisive (terzo motivo), e che ha dato correttamente conto, diversamente da quanto è sostenuto con il terzo motivo, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita (si vedano le pagg. 7-14 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte d'appello di L'Aquila ha logicamente argomentato come l'imputato, avendo il possesso di somme che aveva ricevuto a titolo di acconto per la celebrazione di banchetti presso il ristorante della persona offesa nel quale lavorava - persona offesa per conto della quale aveva avuto il possesso delle medesime somme -, anziché destinarle alla caparra per la quale i clienti gliele avevano consegnate, se ne era appropriato); che l'effettivo quarto motivo di ricorso (privo di numero), con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla concessa provvisionale, non è consentito, avendo la Corte di cassazione chiarito che non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711-01; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01); 2che il quinto motivo (indicato con il n. 4), con il quale si lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello di L'Aquila, avendo rilevato che all'imputato era stata erroneamente irrogata una pena inferiore al minimo edittale, per avere il giudice di primo grado omesso di irrogare alcun aumento di pena per la continuazione interna, ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, se è vero che il comma 4 dell'art. 597 cod. proc. pen. impone che, nella ipotesi di parziale riforma della sentenza di primo grado per la ritenuta non responsabilità dell'imputato per alcuno dei reati concorrenti, si debba diminuire la pena complessivamente irrogata, tuttavia una tale diminuzione non può essere operata qualora la pena inflitta dal primo giudice sia stata erroneamente determinata in misura inferiore al minimo edittale stabilito per il reato residuo in ordine al quale venga ritenuta la responsabilità (Sez. 1, n. 12903 del 11/11/1991, Aresta, Rv. 190724-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il ricorrente deve essere condannato altresì alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all'inammissibilità o infondatezza del ricorso e ha chiesto che il ricorrente venga condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen., il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, e il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il travisamento delle prove e l'omessa valutazione di prove decisive, non sono consentiti perché non si confrontano con l'ampia ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, senza che sussista la lamentata (con il secondo motivo) contraddizione, ha argomentato, in modo del tutto congruo e del tutto logico, le ragioni dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita continuata a lui attribuito, motivazione che si deve ritenere completamente avulsa dai denunciati travisamenti o omissioni di prove che si possano ritenere effettivamente decisive (terzo motivo), e che ha dato correttamente conto, diversamente da quanto è sostenuto con il terzo motivo, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita (si vedano le pagg. 7-14 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte d'appello di L'Aquila ha logicamente argomentato come l'imputato, avendo il possesso di somme che aveva ricevuto a titolo di acconto per la celebrazione di banchetti presso il ristorante della persona offesa nel quale lavorava - persona offesa per conto della quale aveva avuto il possesso delle medesime somme -, anziché destinarle alla caparra per la quale i clienti gliele avevano consegnate, se ne era appropriato); che l'effettivo quarto motivo di ricorso (privo di numero), con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla concessa provvisionale, non è consentito, avendo la Corte di cassazione chiarito che non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711-01; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01); 2che il quinto motivo (indicato con il n. 4), con il quale si lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello di L'Aquila, avendo rilevato che all'imputato era stata erroneamente irrogata una pena inferiore al minimo edittale, per avere il giudice di primo grado omesso di irrogare alcun aumento di pena per la continuazione interna, ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, se è vero che il comma 4 dell'art. 597 cod. proc. pen. impone che, nella ipotesi di parziale riforma della sentenza di primo grado per la ritenuta non responsabilità dell'imputato per alcuno dei reati concorrenti, si debba diminuire la pena complessivamente irrogata, tuttavia una tale diminuzione non può essere operata qualora la pena inflitta dal primo giudice sia stata erroneamente determinata in misura inferiore al minimo edittale stabilito per il reato residuo in ordine al quale venga ritenuta la responsabilità (Sez. 1, n. 12903 del 11/11/1991, Aresta, Rv. 190724-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il ricorrente deve essere condannato altresì alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dich P.Q.M
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