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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10977/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 29 maggio 2025, la Corte di appello di Torino, all’esito ditrattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primogrado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarata colpevole del reatodi furto in abitazione aggravato, ritenute le già riconosciute circostanze attenuantigeneriche prevalenti sull’aggravante contestata, ha rideterminato la pena inflitta allapredetta in anni due e mesi due di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nelresto la decisione del primo giudice.La Corte territoriale ha, inoltre, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., sostituito lapena detentiva inflitta con la quella del lavoro di pubblica utilità.2.

Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2del codice di rito.La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che gli elementi emersi si risolvanoin indizi gravi precisi e concordanti.

In particolare si sono erroneamente valorizzati iseguenti elementi estrapolati dalla comparazione delle immagini esaminate: il fattoche le conclusioni del consulente, seppure non in grado di dare una percentualerispetto all'identità dell'imputata con l'autrice del reato, hanno riferito la comuneparticolarità di rotazione verso l'esterno del piede destro laddove esse avrebberodovuto essere valutate nel significato proprio conseguente all'assenza di ognipercentuale di probabilità; la medesima struttura corporea; la circostanza chel'autrice del reato porta le due borse facendole cadere dalla spalla sinistra laddovenon vi è coincidenza neppure riguardo a ciò perché l'imputata porta una borsa atracolla e quella più grande sulla spalla destra.

Diverse erano state le critiche mossedalla difesa ma la Corte di appello non ne ha tenuto conto e ha errato nel ritenerecon valore di prova gli elementi indicati.2.2.

Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc.pen.; in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata non supera il vaglio dellavalutazione oltre ogni ragionevole dubbio.

La Corte ha considerato una serie dielementi e, per essi, ha operato una “concatenazione” argomentativa volta asostenere la responsabilità dell’imputata, che tuttavia non dà conto della formazionedi una prova idonea ad affermarla oltre ogni ragionevole dubbio, avuto riguardoall’ambiguità degli elementi valorizzati.

Ciò anche con riferimento alla presenza diuna parrucca sulla persona dell’imputata o dell’autrice del reato, come emerge dalledifferenti valutazioni operate dagli agenti e dal Tribunale.

Peraltro, anche il Tribunaledel riesame, nel valutare tali elementi – rimasti invariati anche all’esito del giudizio –si era espresso in termini di mero fumus.3.

Il ricorso, proposto successivamente al 30 giugno 2024, è stato trattato – aisensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre2022, n. 150, e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale,e senza l’intervento delle parti, che hanno pertanto concluso per iscritto.[OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo cheil ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.I motivi, anziché individuare vizi di legittimità del provvedimento impugnato,sottopongono direttamente a questa Corte elementi di prova che si assumonoevidenti e dimostrativi di un vizio di errata valutazione probatoria.

Laddove, invece,è solo l’esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento siaopportunamente contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezzalogica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Reggio, Rv. 254988).Essi, oltre a insistere tendenzialmente sulla valutazione del compendioprobatorio, senza evidenziare effettive illogicità o contraddittorietà del discorsogiustificativo, ma limitandosi a invocarne uno di segno diverso, si fondano inprevalenza su doglianze che, dietro l’apparente deduzione di violazione di legge,censurano in realtà il merito della decisione.Le censure, che ruotano in sostanza attorno alla prospettata arbitrarietàdell’attribuzione all’imputata delle condotte contestate, attengono agli accertamentidi fatto compiuti dai giudici di merito, rispetto ai quali la pronuncia impugnata si èdiffusamente soffermata, rendendo – per quanto qui rileva – una motivazionepienamente logica e congrua, comunque non decisivamente incisa dalle deduzioni delricorrente.In particolare, la sentenza impugnata pone già in evidenza che, attraverso laperizia disposta in appello, pur non essendo stato possibile stabilire una percentualedi compatibilità tra la figura esaminata e quella dei fotogrammi, si è comunque giuntialla conclusione che la camminata della persona ritratta successivamente – daidentificarsi certamente nell’imputata – è coincidente con quella della persona ripresail giorno del reato.

In entrambi i casi – osserva il perito – il piede destro giunge aterra con un angolo rivolto all’esterno di ampiezza non grande ma percepibile in modocostante a ogni passo; la gamba destra, durante l’esecuzione del passo, mostra unmovimento più veloce rispetto alla sinistra e il piede si orienta verso l’esterno.

Talecamminata è indicata dal perito come fortemente caratterizzante e combaciante conle riprese della donna individuata il 3 luglio 2021 nei fotogrammi estratti.Questo ulteriore tassello altamente indiziante si è aggiunto agli elementiindiziari già emersi dalle dichiarazioni dell’operante di polizia giudiziaria: costui nonsolo aveva riconosciuto, per caratteristiche morfologiche e tratti distintivi (tra cui lacamminata), [OSCURATO:PERSONA] nella donna ripresa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] – giorno del reato – dallavideosorveglianza mentre camminava insieme alla persona offesa, ma aveva ricevutoconferma della bontà del riconoscimento avendo visto la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA],camminare per strada indossando un paio di pantaloni aventi modello e fantasiaidentici a quelli presenti nelle immagini del 3/7/2021.

Di qui la perquisizione pressol’abitazione dell’imputata, che ha avuto esito positivo, con sequestro dei pantaloniidentici a quelli indossati dalla donna ritratta sia il giorno del furto sia il 21 luglio2021.Dal raffronto tra le immagini del 3 e del 21 luglio, si precisa in sentenza, oltreai pantaloni sequestrati, risultavano identici il modo di camminare, le due borse (unascura e una chiara) e il particolare di portarle sulla stessa spalla, nonché l’altezza ela corporatura.

In entrambi i fotogrammi la donna indossava un copricapo/parrucca,comunque qualcosa idoneo a impedire l’immediato riconoscimento.

Il mancatoriconoscimento da parte della persona offesa dell’autrice del furto è dipeso dal fattoche la donna indossava mascherina e occhiali, evidentemente per non farsiriconoscere.Cionondimeno, la persona offesa, pur non avendo riconosciuto l’imputata, l’haindividuata per altezza e corporatura in modo molto affine a quelli corrispondenti allastessa.È, dunque, sulla base di tali plurimi elementi, come arricchiti dagli esiti dellaperizia espletata in appello, che la Corte di merito ha rilevato come, nel caso di specie,«diciotto giorni dopo il furto l’operante nota una donna che coglie nel segno: le suecaratteristiche sono così peculiari da rendere necessaria una comparazione con ladonna impressa nelle immagini del 3 luglio 2021; per camminata, tipo di scarpe,pantaloni, modo di portare la borsa e antropomorfia la donna è del tutto identica aquella ripresa dalla videosorveglianza della tabaccheria.

La comparazione detta leconclusioni sulla totale sovrapponibilità tra le due donne, cui si aggiunge il sequestrodei pantaloni presso l’abitazione, che diventa riscontro oggettivo di una ricognizioneoperata dall’operante.

La perizia conferma ulteriormente tali valutazioni: la donna hauna camminata singolare, caratterizzante, peculiare, che rende la compatibilità ad ungrado di probabilità che, unitamente ai pantaloni ritrovati e agli altri elementi sopraindividuati, consente di individuare e identificare con certezza l’imputata».La Corte territoriale ha quindi concluso, con valutazione congrua e immune daviolazioni di legge o vizi logici, che tutti i motivi attinenti all’individuazione e allavalutazione delle prove sull’identificazione dell’imputata devono essere respinti.Consegue, quanto all’esito del presente giudizio, che non resta a questa Corteche affermare l’insussistenza dei vizi denunciati e la complessiva infondatezza deimotivi proposti.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10977/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1559/2025RENATA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARIA [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31808/2025MICHELE CUOCOCARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 29 maggio 2025, la Corte di appello di Torino, all’esito ditrattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primogrado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarata colpevole del reatodi furto in abitazione aggravato, ritenute le già riconosciute circostanze attenuantigeneriche prevalenti sull’aggravante contestata, ha rideterminato la pena inflitta allapredetta in anni due e mesi due di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nelresto la decisione del primo giudice.La Corte territoriale ha, inoltre, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., sostituito lapena detentiva inflitta con la quella del lavoro di pubblica utilità.2.

Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2del codice di rito.La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che gli elementi emersi si risolvanoin indizi gravi precisi e concordanti.

In particolare si sono erroneamente valorizzati iseguenti elementi estrapolati dalla comparazione delle immagini esaminate: il fattoche le conclusioni del consulente, seppure non in grado di dare una percentualerispetto all'identità dell'imputata con l'autrice del reato, hanno riferito la comuneparticolarità di rotazione verso l'esterno del piede destro laddove esse avrebberodovuto essere valutate nel significato proprio conseguente all'assenza di ognipercentuale di probabilità; la medesima struttura corporea; la circostanza chel'autrice del reato porta le due borse facendole cadere dalla spalla sinistra laddovenon vi è coincidenza neppure riguardo a ciò perché l'imputata porta una borsa atracolla e quella più grande sulla spalla destra.

Diverse erano state le critiche mossedalla difesa ma la Corte di appello non ne ha tenuto conto e ha errato nel ritenerecon valore di prova gli elementi indicati.2.2.

Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc.pen.; in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata non supera il vaglio dellavalutazione oltre ogni ragionevole dubbio.

La Corte ha considerato una serie dielementi e, per essi, ha operato una “concatenazione” argomentativa volta asostenere la responsabilità dell’imputata, che tuttavia non dà conto della formazionedi una prova idonea ad affermarla oltre ogni ragionevole dubbio, avuto riguardoall’ambiguità degli elementi valorizzati.

Ciò anche con riferimento alla presenza diuna parrucca sulla persona dell’imputata o dell’autrice del reato, come emerge dalledifferenti valutazioni operate dagli agenti e dal Tribunale.

Peraltro, anche il Tribunaledel riesame, nel valutare tali elementi – rimasti invariati anche all’esito del giudizio –si era espresso in termini di mero fumus.3.

Il ricorso, proposto successivamente al 30 giugno 2024, è stato trattato – aisensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre2022, n. 150, e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale,e senza l’intervento delle parti, che hanno pertanto concluso per iscritto.[OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo cheil ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.I motivi, anziché individuare vizi di legittimità del provvedimento impugnato,sottopongono direttamente a questa Corte elementi di prova che si assumonoevidenti e dimostrativi di un vizio di errata valutazione probatoria.

Laddove, invece,è solo l’esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento siaopportunamente contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezzalogica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Reggio, Rv. 254988).Essi, oltre a insistere tendenzialmente sulla valutazione del compendioprobatorio, senza evidenziare effettive illogicità o contraddittorietà del discorsogiustificativo, ma limitandosi a invocarne uno di segno diverso, si fondano inprevalenza su doglianze che, dietro l’apparente deduzione di violazione di legge,censurano in realtà il merito della decisione.Le censure, che ruotano in sostanza attorno alla prospettata arbitrarietàdell’attribuzione all’imputata delle condotte contestate, attengono agli accertamentidi fatto compiuti dai giudici di merito, rispetto ai quali la pronuncia impugnata si èdiffusamente soffermata, rendendo – per quanto qui rileva – una motivazionepienamente logica e congrua, comunque non decisivamente incisa dalle deduzioni delricorrente.In particolare, la sentenza impugnata pone già in evidenza che, attraverso laperizia disposta in appello, pur non essendo stato possibile stabilire una percentualedi compatibilità tra la figura esaminata e quella dei fotogrammi, si è comunque giuntialla conclusione che la camminata della persona ritratta successivamente – daidentificarsi certamente nell’imputata – è coincidente con quella della persona ripresail giorno del reato.

In entrambi i casi – osserva il perito – il piede destro giunge aterra con un angolo rivolto all’esterno di ampiezza non grande ma percepibile in modocostante a ogni passo; la gamba destra, durante l’esecuzione del passo, mostra unmovimento più veloce rispetto alla sinistra e il piede si orienta verso l’esterno.

Talecamminata è indicata dal perito come fortemente caratterizzante e combaciante conle riprese della donna individuata il 3 luglio 2021 nei fotogrammi estratti.Questo ulteriore tassello altamente indiziante si è aggiunto agli elementiindiziari già emersi dalle dichiarazioni dell’operante di polizia giudiziaria: costui nonsolo aveva riconosciuto, per caratteristiche morfologiche e tratti distintivi (tra cui lacamminata), [OSCURATO:PERSONA] nella donna ripresa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] – giorno del reato – dallavideosorveglianza mentre camminava insieme alla persona offesa, ma aveva ricevutoconferma della bontà del riconoscimento avendo visto la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA],camminare per strada indossando un paio di pantaloni aventi modello e fantasiaidentici a quelli presenti nelle immagini del 3/7/2021.

Di qui la perquisizione pressol’abitazione dell’imputata, che ha avuto esito positivo, con sequestro dei pantaloniidentici a quelli indossati dalla donna ritratta sia il giorno del furto sia il 21 luglio2021.Dal raffronto tra le immagini del 3 e del 21 luglio, si precisa in sentenza, oltreai pantaloni sequestrati, risultavano identici il modo di camminare, le due borse (unascura e una chiara) e il particolare di portarle sulla stessa spalla, nonché l’altezza ela corporatura.

In entrambi i fotogrammi la donna indossava un copricapo/parrucca,comunque qualcosa idoneo a impedire l’immediato riconoscimento.

Il mancatoriconoscimento da parte della persona offesa dell’autrice del furto è dipeso dal fattoche la donna indossava mascherina e occhiali, evidentemente per non farsiriconoscere.Cionondimeno, la persona offesa, pur non avendo riconosciuto l’imputata, l’haindividuata per altezza e corporatura in modo molto affine a quelli corrispondenti allastessa.È, dunque, sulla base di tali plurimi elementi, come arricchiti dagli esiti dellaperizia espletata in appello, che la Corte di merito ha rilevato come, nel caso di specie,«diciotto giorni dopo il furto l’operante nota una donna che coglie nel segno: le suecaratteristiche sono così peculiari da rendere necessaria una comparazione con ladonna impressa nelle immagini del 3 luglio 2021; per camminata, tipo di scarpe,pantaloni, modo di portare la borsa e antropomorfia la donna è del tutto identica aquella ripresa dalla videosorveglianza della tabaccheria.

La comparazione detta leconclusioni sulla totale sovrapponibilità tra le due donne, cui si aggiunge il sequestrodei pantaloni presso l’abitazione, che diventa riscontro oggettivo di una ricognizioneoperata dall’operante.

La perizia conferma ulteriormente tali valutazioni: la donna hauna camminata singolare, caratterizzante, peculiare, che rende la compatibilità ad ungrado di probabilità che, unitamente ai pantaloni ritrovati e agli altri elementi sopraindividuati, consente di individuare e identificare con certezza l’imputata».La Corte territoriale ha quindi concluso, con valutazione congrua e immune daviolazioni di legge o vizi logici, che tutti i motivi attinenti all’individuazione e allavalutazione delle prove sull’identificazione dell’imputata devono essere respinti.Consegue, quanto all’esito del presente giudizio, che non resta a questa Corteche affermare l’insussistenza dei vizi denunciati e la complessiva infondatezza deimotivi proposti.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso il 9/12/2025.Il Consigliere estensoreIl PresidenteRenata SessaGrazia [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso il 9/12/2025.Il Consigliere estensoreIl PresidenteRenata SessaGrazia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 maggio 2025, la Corte di appello di Torino, all’esito ditrattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primogrado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarata colpevole del reatodi furto in abitazione aggravato, ritenute le già riconosciute circostanze attenuantigeneriche prevalenti sull’aggravante contestata, ha rideterminato la pena inflitta allapredetta in anni due e mesi due di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nelresto la decisione del primo giudice.La Corte territoriale ha, inoltre, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., sostituito lapena detentiva inflitta con la quella del lavoro di pubblica utilità.2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2del codice di rito.La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che gli elementi emersi si risolvanoin indizi gravi precisi e concordanti. In particolare si sono erroneamente valorizzati iseguenti elementi estrapolati dalla comparazione delle immagini esaminate: il fattoche le conclusioni del consulente, seppure non in grado di dare una percentualerispetto all'identità dell'imputata con l'autrice del reato, hanno riferito la comuneparticolarità di rotazione verso l'esterno del piede destro laddove esse avrebberodovuto essere valutate nel significato proprio conseguente all'assenza di ognipercentuale di probabilità; la medesima struttura corporea; la circostanza chel'autrice del reato porta le due borse facendole cadere dalla spalla sinistra laddovenon vi è coincidenza neppure riguardo a ciò perché l'imputata porta una borsa atracolla e quella più grande sulla spalla destra. Diverse erano state le critiche mossedalla difesa ma la Corte di appello non ne ha tenuto conto e ha errato nel ritenerecon valore di prova gli elementi indicati.2.2. Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc.pen.; in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata non supera il vaglio dellavalutazione oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha considerato una serie dielementi e, per essi, ha operato una “concatenazione” argomentativa volta asostenere la responsabilità dell’imputata, che tuttavia non dà conto della formazionedi una prova idonea ad affermarla oltre ogni ragionevole dubbio, avuto riguardoall’ambiguità degli elementi valorizzati. Ciò anche con riferimento alla presenza diuna parrucca sulla persona dell’imputata o dell’autrice del reato, come emerge dalledifferenti valutazioni operate dagli agenti e dal Tribunale. Peraltro, anche il Tribunaledel riesame, nel valutare tali elementi – rimasti invariati anche all’esito del giudizio –si era espresso in termini di mero fumus.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30 giugno 2024, è stato trattato – aisensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre2022, n. 150, e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale,e senza l’intervento delle parti, che hanno pertanto concluso per iscritto.[OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo cheil ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.I motivi, anziché individuare vizi di legittimità del provvedimento impugnato,sottopongono direttamente a questa Corte elementi di prova che si assumonoevidenti e dimostrativi di un vizio di errata valutazione probatoria. Laddove, invece,è solo l’esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento siaopportunamente contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezzalogica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Reggio, Rv. 254988).Essi, oltre a insistere tendenzialmente sulla valutazione del compendioprobatorio, senza evidenziare effettive illogicità o contraddittorietà del discorsogiustificativo, ma limitandosi a invocarne uno di segno diverso, si fondano inprevalenza su doglianze che, dietro l’apparente deduzione di violazione di legge,censurano in realtà il merito della decisione.Le censure, che ruotano in sostanza attorno alla prospettata arbitrarietàdell’attribuzione all’imputata delle condotte contestate, attengono agli accertamentidi fatto compiuti dai giudici di merito, rispetto ai quali la pronuncia impugnata si èdiffusamente soffermata, rendendo – per quanto qui rileva – una motivazionepienamente logica e congrua, comunque non decisivamente incisa dalle deduzioni delricorrente.In particolare, la sentenza impugnata pone già in evidenza che, attraverso laperizia disposta in appello, pur non essendo stato possibile stabilire una percentualedi compatibilità tra la figura esaminata e quella dei fotogrammi, si è comunque giuntialla conclusione che la camminata della persona ritratta successivamente – daidentificarsi certamente nell’imputata – è coincidente con quella della persona ripresail giorno del reato. In entrambi i casi – osserva il perito – il piede destro giunge aterra con un angolo rivolto all’esterno di ampiezza non grande ma percepibile in modocostante a ogni passo; la gamba destra, durante l’esecuzione del passo, mostra unmovimento più veloce rispetto alla sinistra e il piede si orienta verso l’esterno. Talecamminata è indicata dal perito come fortemente caratterizzante e combaciante conle riprese della donna individuata il 3 luglio 2021 nei fotogrammi estratti.Questo ulteriore tassello altamente indiziante si è aggiunto agli elementiindiziari già emersi dalle dichiarazioni dell’operante di polizia giudiziaria: costui nonsolo aveva riconosciuto, per caratteristiche morfologiche e tratti distintivi (tra cui lacamminata), [OSCURATO:PERSONA] nella donna ripresa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] – giorno del reato – dallavideosorveglianza mentre camminava insieme alla persona offesa, ma aveva ricevutoconferma della bontà del riconoscimento avendo visto la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA],camminare per strada indossando un paio di pantaloni aventi modello e fantasiaidentici a quelli presenti nelle immagini del 3/7/2021. Di qui la perquisizione pressol’abitazione dell’imputata, che ha avuto esito positivo, con sequestro dei pantaloniidentici a quelli indossati dalla donna ritratta sia il giorno del furto sia il 21 luglio2021.Dal raffronto tra le immagini del 3 e del 21 luglio, si precisa in sentenza, oltreai pantaloni sequestrati, risultavano identici il modo di camminare, le due borse (unascura e una chiara) e il particolare di portarle sulla stessa spalla, nonché l’altezza ela corporatura. In entrambi i fotogrammi la donna indossava un copricapo/parrucca,comunque qualcosa idoneo a impedire l’immediato riconoscimento. Il mancatoriconoscimento da parte della persona offesa dell’autrice del furto è dipeso dal fattoche la donna indossava mascherina e occhiali, evidentemente per non farsiriconoscere.Cionondimeno, la persona offesa, pur non avendo riconosciuto l’imputata, l’haindividuata per altezza e corporatura in modo molto affine a quelli corrispondenti allastessa.È, dunque, sulla base di tali plurimi elementi, come arricchiti dagli esiti dellaperizia espletata in appello, che la Corte di merito ha rilevato come, nel caso di specie,«diciotto giorni dopo il furto l’operante nota una donna che coglie nel segno: le suecaratteristiche sono così peculiari da rendere necessaria una comparazione con ladonna impressa nelle immagini del 3 luglio 2021; per camminata, tipo di scarpe,pantaloni, modo di portare la borsa e antropomorfia la donna è del tutto identica aquella ripresa dalla videosorveglianza della tabaccheria. La comparazione detta leconclusioni sulla totale sovrapponibilità tra le due donne, cui si aggiunge il sequestrodei pantaloni presso l’abitazione, che diventa riscontro oggettivo di una ricognizioneoperata dall’operante. La perizia conferma ulteriormente tali valutazioni: la donna hauna camminata singolare, caratterizzante, peculiare, che rende la compatibilità ad ungrado di probabilità che, unitamente ai pantaloni ritrovati e agli altri elementi sopraindividuati, consente di individuare e identificare con certezza l’imputata».La Corte territoriale ha quindi concluso, con valutazione congrua e immune daviolazioni di legge o vizi logici, che tutti i motivi attinenti all’individuazione e allavalutazione delle prove sull’identificazione dell’imputata devono essere respinti.Consegue, quanto all’esito del presente giudizio, che non resta a questa Corteche affermare l’insussistenza dei vizi denunciati e la complessiva infondatezza deimotivi proposti.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10977/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1559/2025RENATA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARIA [OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 31808/2025MICHELE CUOCOCARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 maggio 2025, la Corte di appello di Torino, all’esito ditrattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primogrado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarata colpevole del reatodi furto in abitazione aggravato, ritenute le già riconosciute circostanze attenuantigeneriche prevalenti sull’aggravante contestata, ha rideterminato la pena inflitta allapredetta in anni due e mesi due di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nelresto la decisione del primo giudice.La Corte territoriale ha, inoltre, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., sostituito lapena detentiva inflitta con la quella del lavoro di pubblica utilità.2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2del codice di rito.La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che gli elementi emersi si risolvanoin indizi gravi precisi e concordanti. In particolare si sono erroneamente valorizzati iseguenti elementi estrapolati dalla comparazione delle immagini esaminate: il fattoche le conclusioni del consulente, seppure non in grado di dare una percentualerispetto all'identità dell'imputata con l'autrice del reato, hanno riferito la comuneparticolarità di rotazione verso l'esterno del piede destro laddove esse avrebberodovuto essere valutate nel significato proprio conseguente all'assenza di ognipercentuale di probabilità; la medesima struttura corporea; la circostanza chel'autrice del reato porta le due borse facendole cadere dalla spalla sinistra laddovenon vi è coincidenza neppure riguardo a ciò perché l'imputata porta una borsa atracolla e quella più grande sulla spalla destra. Diverse erano state le critiche mossedalla difesa ma la Corte di appello non ne ha tenuto conto e ha errato nel ritenerecon valore di prova gli elementi indicati.2.2. Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc.pen.; in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata non supera il vaglio dellavalutazione oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha considerato una serie dielementi e, per essi, ha operato una “concatenazione” argomentativa volta asostenere la responsabilità dell’imputata, che tuttavia non dà conto della formazionedi una prova idonea ad affermarla oltre ogni ragionevole dubbio, avuto riguardoall’ambiguità degli elementi valorizzati. Ciò anche con riferimento alla presenza diuna parrucca sulla persona dell’imputata o dell’autrice del reato, come emerge dalledifferenti valutazioni operate dagli agenti e dal Tribunale. Peraltro, anche il Tribunaledel riesame, nel valutare tali elementi – rimasti invariati anche all’esito del giudizio –si era espresso in termini di mero fumus.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30 giugno 2024, è stato trattato – aisensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre2022, n. 150, e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale,e senza l’intervento delle parti, che hanno pertanto concluso per iscritto.[OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo cheil ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.I motivi, anziché individuare vizi di legittimità del provvedimento impugnato,sottopongono direttamente a questa Corte elementi di prova che si assumonoevidenti e dimostrativi di un vizio di errata valutazione probatoria. Laddove, invece,è solo l’esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento siaopportunamente contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezzalogica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Reggio, Rv. 254988).Essi, oltre a insistere tendenzialmente sulla valutazione del compendioprobatorio, senza evidenziare effettive illogicità o contraddittorietà del discorsogiustificativo, ma limitandosi a invocarne uno di segno diverso, si fondano inprevalenza su doglianze che, dietro l’apparente deduzione di violazione di legge,censurano in realtà il merito della decisione.Le censure, che ruotano in sostanza attorno alla prospettata arbitrarietàdell’attribuzione all’imputata delle condotte contestate, attengono agli accertamentidi fatto compiuti dai giudici di merito, rispetto ai quali la pronuncia impugnata si èdiffusamente soffermata, rendendo – per quanto qui rileva – una motivazionepienamente logica e congrua, comunque non decisivamente incisa dalle deduzioni delricorrente.In particolare, la sentenza impugnata pone già in evidenza che, attraverso laperizia disposta in appello, pur non essendo stato possibile stabilire una percentualedi compatibilità tra la figura esaminata e quella dei fotogrammi, si è comunque giuntialla conclusione che la camminata della persona ritratta successivamente – daidentificarsi certamente nell’imputata – è coincidente con quella della persona ripresail giorno del reato. In entrambi i casi – osserva il perito – il piede destro giunge aterra con un angolo rivolto all’esterno di ampiezza non grande ma percepibile in modocostante a ogni passo; la gamba destra, durante l’esecuzione del passo, mostra unmovimento più veloce rispetto alla sinistra e il piede si orienta verso l’esterno. Talecamminata è indicata dal perito come fortemente caratterizzante e combaciante conle riprese della donna individuata il 3 luglio 2021 nei fotogrammi estratti.Questo ulteriore tassello altamente indiziante si è aggiunto agli elementiindiziari già emersi dalle dichiarazioni dell’operante di polizia giudiziaria: costui nonsolo aveva riconosciuto, per caratteristiche morfologiche e tratti distintivi (tra cui lacamminata), [OSCURATO:PERSONA] nella donna ripresa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] – giorno del reato – dallavideosorveglianza mentre camminava insieme alla persona offesa, ma aveva ricevutoconferma della bontà del riconoscimento avendo visto la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA],camminare per strada indossando un paio di pantaloni aventi modello e fantasiaidentici a quelli presenti nelle immagini del 3/7/2021. Di qui la perquisizione pressol’abitazione dell’imputata, che ha avuto esito positivo, con sequestro dei pantaloniidentici a quelli indossati dalla donna ritratta sia il giorno del furto sia il 21 luglio2021.Dal raffronto tra le immagini del 3 e del 21 luglio, si precisa in sentenza, oltreai pantaloni sequestrati, risultavano identici il modo di camminare, le due borse (unascura e una chiara) e il particolare di portarle sulla stessa spalla, nonché l’altezza ela corporatura. In entrambi i fotogrammi la donna indossava un copricapo/parrucca,comunque qualcosa idoneo a impedire l’immediato riconoscimento. Il mancatoriconoscimento da parte della persona offesa dell’autrice del furto è dipeso dal fattoche la donna indossava mascherina e occhiali, evidentemente per non farsiriconoscere.Cionondimeno, la persona offesa, pur non avendo riconosciuto l’imputata, l’haindividuata per altezza e corporatura in modo molto affine a quelli corrispondenti allastessa.È, dunque, sulla base di tali plurimi elementi, come arricchiti dagli esiti dellaperizia espletata in appello, che la Corte di merito ha rilevato come, nel caso di specie,«diciotto giorni dopo il furto l’operante nota una donna che coglie nel segno: le suecaratteristiche sono così peculiari da rendere necessaria una comparazione con ladonna impressa nelle immagini del 3 luglio 2021; per camminata, tipo di scarpe,pantaloni, modo di portare la borsa e antropomorfia la donna è del tutto identica aquella ripresa dalla videosorveglianza della tabaccheria. La comparazione detta leconclusioni sulla totale sovrapponibilità tra le due donne, cui si aggiunge il sequestrodei pantaloni presso l’abitazione, che diventa riscontro oggettivo di una ricognizioneoperata dall’operante. La perizia conferma ulteriormente tali valutazioni: la donna hauna camminata singolare, caratterizzante, peculiare, che rende la compatibilità ad ungrado di probabilità che, unitamente ai pantaloni ritrovati e agli altri elementi sopraindividuati, consente di individuare e identificare con certezza l’imputata».La Corte territoriale ha quindi concluso, con valutazione congrua e immune daviolazioni di legge o vizi logici, che tutti i motivi attinenti all’individuazione e allavalutazione delle prove sull’identificazione dell’imputata devono essere respinti.Consegue, quanto all’esito del presente giudizio, che non resta a questa Corteche affermare l’insussistenza dei vizi denunciati e la complessiva infondatezza deimotivi proposti.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso il 9/12/2025.Il Consigliere estensoreIl PresidenteRenata SessaGrazia [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso il 9/12/2025.Il Consigliere estensoreIl PresidenteRenata SessaGrazia [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10977/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris