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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30330/2026

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del riesame di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 20 febbraio 2026, il Tribunale di Napoli rigettaval’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIPdi Napoli del 2 gennaio 2026 che gli aveva applicato la misura della custodiacautelare in carcere, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza inordine al reato di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 cod. pen.

Esposti glielementi dai quali desumeva l’esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] sul territorio di Scampia, e,in particolare, nei comparti noti come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], sisoffermava sugli elementi dai quali desumeva l’appartenenza dell’odiernoricorrente al clan in qualità di partecipe.

In proposito, richiamava i seguentielementi fattuali:- Nel procedimento n. 28191/2022 RGNR, egli venivasottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e poicondannato per aver preso parte ad un tentativo di estorsione inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGemito [OSCURATO:PERSONA];- Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, egli gettavadalla finestra buste di cellophane contenenti sostanza stupefacente ditipo eroina e numerosi proiettili;- A suo carico vi erano le dichiarazioni di alcuni collaboratori digiustizia: 1) [OSCURATO:PERSONA] lo aveva riconosciuto in foto come unodegli elementi di vertice del gruppo operante tra i “[OSCURATO:PERSONA]”, lo“[OSCURATO:PERSONA]” e l’”[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]”, essendo “un’unica cosa”con i [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che quando Raiadel clan Longobardi-Beneduce, era sempre accompagnato dal suouomo di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA] parlava diRusciano, denominato “Tommasino”, persona “vicina” a “[OSCURATO:PERSONA]”;- In una intercettazione ambientale, [OSCURATO:PERSONA] siesprimeva in termini tali da far comprendere come [OSCURATO:PERSONA] fosseuomo di sua estrema fiducia.Osservava che la gravità indiziaria riscontrata rispetto al delittoassociativo, tale da far ritenere l’indagato intraneo alla consorteria, nonera stata ritenuta sussistente in ordine al reato di cui all’art. 74 d.

P.R. n.309 del 1990, non essendo emersi elementi sufficienti ad affermare la suapartecipazione al traffico di stupefacenti posto in essere dal clan [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente, articolando due motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo, lamenta che le medesimedichiarazioni accusatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] siano statevalutate, in modo illogico, sufficienti a ritenerlo intraneo al clanRaio e, al contempo, a ritenerlo estraneo all’associazione dedita alnarcotraffico.2.2 Con il secondo motivo, rileva che l’ordinanza non si èconfrontata con le censure sollevate dalla difesa, non avendoindividuato la condotta in concreto tenuta da [OSCURATO:PERSONA] e il ruoloassunto nell’ambito associativo camorristico.

Osserva che icollaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono espressi in termini divicinanza al clan, senza, tuttavia, individuare il ruolo assunto nellaconsorteria; quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale nonaveva spiegato l’incompatibilità logica esistente tra la ritenutaestraneità di [OSCURATO:PERSONA] al traffico di stupefacenti e il fatto che,secondo il collaboratore, questi accompagnava [OSCURATO:PERSONA] agli incontricon rappresentant i d i a l tr i c lan per accordars i sul lacommercializzazione di sostanze stupefacenti.

Evidenziava, inoltre,che, erroneamente, il Tribunale aveva riferito che Ruscianoaccompagnava “sempre” [OSCURATO:PERSONA], mentre, in realtà, il collaboratoreaveva detto che lo accompagnava “spesso”.Alla luce di tali considerazioni chiedeva l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, consentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che«In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, conricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emessodal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]».

Il ricorso percassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica dellecensure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice dimerito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Rv. 276976-01).2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale ha esclusoche l’insufficienza delle dichiarazioni dei collaboranti a comprovarel’appartenenza all’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990,fosse idonea ad inficiarne l’efficacia probatoria anche rispetto allaqualità di partecipe al clan di camorra.

La motivazione è conforme allagiurisprudenza di questa Corte in ordine ai rapporti tra i reati di cuiall’art. 416-bis cod. pen. e l’associazione finalizzata al narcotraffico.«L'associazione di tipo mafioso si distingue [...] da quellafinalizzata al traffico di stupefacenti per il profilo programmaticodell'utilizzo del metodo, che, nella prima, si estrinseca nell'imposizionedi una sfera di dominio sul territorio, con operatività non limitata altraffico di droga, ma estesa a svariati settori, in cui si inserisconol'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche,concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero eserciziodel voto o il procacciamento di voti in occasione delle consultazionielettorali, sicché è anche configurabile il concorso tra i delitti nel casoin cui il sodalizio mafioso struttura al proprio interno un riconoscibileassetto organizzativo specificamente finalizzato al narcotraffico»(Sez. 6, n. 524 del 23/10/2025, dep. 2026, Rv. 289192 – 02).

Sitratta, quindi, di fattispecie che, pur avendo in comune la condottaassociativa, divergono in ordine agli ulteriori elementi costitutivi.La circostanza, quindi, che le dichiarazioni dei collaboratori digiustizia non forniscano elementi sufficienti ad integrare i gravi indizidi colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990, non esclude che possano costituire una idonea piattaformaprobatoria a carico del ricorrente in relazione al reato di cui all’art.416-bis cod. pen.3.

Quanto al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto lagravità indiziaria rispetto all’appartenenza al clan di camorra, nellaqualità di partecipe, si premette che le Sezioni Unite di questa Cortehanno chiarito il contenuto del concetto di “appartenenza”.

Già con lasentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01, avevanoaffermato che «In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta dipartecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile eorganica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio,tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolodinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prendeparte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente peril perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte haosservato che la partecipazione può essere desunta da indicatorifattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinentipropriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possalogicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché sitratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, icomportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova",l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", lacommissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi"facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio adare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo,con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporaleconsiderato dall'imputazione)».Con la successiva sentenza n. 36958del 27/05/2021, Rv. 281889,hanno ulteriormente precisato che«La condotta di partecipazione adassociazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimentodell'agente nella struttura organizzativa della associazione.

Taleinserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nelcaso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodaliziostesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi».Nel caso concreto, la motivazione dell’ordinanza impugnata nonchiarisce adeguatamente le ragioni per le quali le circostanze riferitedai collaboratori forniscano elementi sufficienti a ritenere sussistenti igravi indizi di colpevolezza in ordine al concetto di “partecipazione”,come sopra specificato e, in particolare, in ordine al ruolo dinamico efunzionale, in esplicazione del quale l'interessato avrebbe preso parteal fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per ilperseguimento dei comuni fini criminosi.

Ciò in quanto i collaboratorisi sono espressi in termini di mera, seppur forte, vicinanza, concetto,questo, ambiguo e “polivalente”.D’altro canto, la circostanza che egli accompagnasse “spesso” o“sempre” [OSCURATO:PERSONA] ai summit con esponenti di altri clan, inassenza di ulteriori e più specifiche indicazioni in ordine al tipo dipartecipazione (se si limitava ad accompagnarlo o partecipava)costituisce argomento equivoco, in sé non sufficiente a ritenere ilricorrente a disposizione in un ruolo rafforzativo.Analogamente, la condanna subita dal ricorrente per il tentativodi estorsione commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] potrebbeessere utile a concretizzare il concetto di vicinanza, posto che nel capodi incolpazione le estorsioni costituiscono uno dei reati fine.

Tuttavia,non emerge dagli atti se, in quel processo, fosse contestatal’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.4.

Alla luce di quanto esposto, si impone un annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata per procedere a nuovo giudizio che,nel rispetto dei principi enunciati, rivaluti la sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza in ordine alla condotta di “partecipazione” e colmi lelacune motivazionali evidenziate.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di napolicompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del riesame di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 20 febbraio 2026, il Tribunale di Napoli rigettaval’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIPdi Napoli del 2 gennaio 2026 che gli aveva applicato la misura della custodiacautelare in carcere, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza inordine al reato di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 cod. pen. Esposti glielementi dai quali desumeva l’esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] sul territorio di Scampia, e,in particolare, nei comparti noti come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], sisoffermava sugli elementi dai quali desumeva l’appartenenza dell’odiernoricorrente al clan in qualità di partecipe. In proposito, richiamava i seguentielementi fattuali:- Nel procedimento n. 28191/2022 RGNR, egli venivasottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e poicondannato per aver preso parte ad un tentativo di estorsione inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGemito [OSCURATO:PERSONA];- Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, egli gettavadalla finestra buste di cellophane contenenti sostanza stupefacente ditipo eroina e numerosi proiettili;- A suo carico vi erano le dichiarazioni di alcuni collaboratori digiustizia: 1) [OSCURATO:PERSONA] lo aveva riconosciuto in foto come unodegli elementi di vertice del gruppo operante tra i “[OSCURATO:PERSONA]”, lo“[OSCURATO:PERSONA]” e l’”[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]”, essendo “un’unica cosa”con i [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che quando Raiadel clan Longobardi-Beneduce, era sempre accompagnato dal suouomo di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA] parlava diRusciano, denominato “Tommasino”, persona “vicina” a “[OSCURATO:PERSONA]”;- In una intercettazione ambientale, [OSCURATO:PERSONA] siesprimeva in termini tali da far comprendere come [OSCURATO:PERSONA] fosseuomo di sua estrema fiducia.Osservava che la gravità indiziaria riscontrata rispetto al delittoassociativo, tale da far ritenere l’indagato intraneo alla consorteria, nonera stata ritenuta sussistente in ordine al reato di cui all’art. 74 d. P.R. n.309 del 1990, non essendo emersi elementi sufficienti ad affermare la suapartecipazione al traffico di stupefacenti posto in essere dal clan [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente, articolando due motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo, lamenta che le medesimedichiarazioni accusatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] siano statevalutate, in modo illogico, sufficienti a ritenerlo intraneo al clanRaio e, al contempo, a ritenerlo estraneo all’associazione dedita alnarcotraffico.2.2 Con il secondo motivo, rileva che l’ordinanza non si èconfrontata con le censure sollevate dalla difesa, non avendoindividuato la condotta in concreto tenuta da [OSCURATO:PERSONA] e il ruoloassunto nell’ambito associativo camorristico. Osserva che icollaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono espressi in termini divicinanza al clan, senza, tuttavia, individuare il ruolo assunto nellaconsorteria; quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale nonaveva spiegato l’incompatibilità logica esistente tra la ritenutaestraneità di [OSCURATO:PERSONA] al traffico di stupefacenti e il fatto che,secondo il collaboratore, questi accompagnava [OSCURATO:PERSONA] agli incontricon rappresentant i d i a l tr i c lan per accordars i sul lacommercializzazione di sostanze stupefacenti. Evidenziava, inoltre,che, erroneamente, il Tribunale aveva riferito che Ruscianoaccompagnava “sempre” [OSCURATO:PERSONA], mentre, in realtà, il collaboratoreaveva detto che lo accompagnava “spesso”.Alla luce di tali considerazioni chiedeva l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, consentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che«In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, conricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emessodal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]». Il ricorso percassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica dellecensure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice dimerito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Rv. 276976-01).2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha esclusoche l’insufficienza delle dichiarazioni dei collaboranti a comprovarel’appartenenza all’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990,fosse idonea ad inficiarne l’efficacia probatoria anche rispetto allaqualità di partecipe al clan di camorra. La motivazione è conforme allagiurisprudenza di questa Corte in ordine ai rapporti tra i reati di cuiall’art. 416-bis cod. pen. e l’associazione finalizzata al narcotraffico.«L'associazione di tipo mafioso si distingue [...] da quellafinalizzata al traffico di stupefacenti per il profilo programmaticodell'utilizzo del metodo, che, nella prima, si estrinseca nell'imposizionedi una sfera di dominio sul territorio, con operatività non limitata altraffico di droga, ma estesa a svariati settori, in cui si inserisconol'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche,concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero eserciziodel voto o il procacciamento di voti in occasione delle consultazionielettorali, sicché è anche configurabile il concorso tra i delitti nel casoin cui il sodalizio mafioso struttura al proprio interno un riconoscibileassetto organizzativo specificamente finalizzato al narcotraffico»(Sez. 6, n. 524 del 23/10/2025, dep. 2026, Rv. 289192 – 02). Sitratta, quindi, di fattispecie che, pur avendo in comune la condottaassociativa, divergono in ordine agli ulteriori elementi costitutivi.La circostanza, quindi, che le dichiarazioni dei collaboratori digiustizia non forniscano elementi sufficienti ad integrare i gravi indizidi colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990, non esclude che possano costituire una idonea piattaformaprobatoria a carico del ricorrente in relazione al reato di cui all’art.416-bis cod. pen.3. Quanto al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto lagravità indiziaria rispetto all’appartenenza al clan di camorra, nellaqualità di partecipe, si premette che le Sezioni Unite di questa Cortehanno chiarito il contenuto del concetto di “appartenenza”. Già con lasentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01, avevanoaffermato che «In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta dipartecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile eorganica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio,tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolodinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prendeparte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente peril perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte haosservato che la partecipazione può essere desunta da indicatorifattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinentipropriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possalogicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché sitratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, icomportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova",l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", lacommissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi"facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio adare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo,con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporaleconsiderato dall'imputazione)».Con la successiva sentenza n. 36958del 27/05/2021, Rv. 281889,hanno ulteriormente precisato che«La condotta di partecipazione adassociazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimentodell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Taleinserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nelcaso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodaliziostesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi».Nel caso concreto, la motivazione dell’ordinanza impugnata nonchiarisce adeguatamente le ragioni per le quali le circostanze riferitedai collaboratori forniscano elementi sufficienti a ritenere sussistenti igravi indizi di colpevolezza in ordine al concetto di “partecipazione”,come sopra specificato e, in particolare, in ordine al ruolo dinamico efunzionale, in esplicazione del quale l'interessato avrebbe preso parteal fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per ilperseguimento dei comuni fini criminosi. Ciò in quanto i collaboratorisi sono espressi in termini di mera, seppur forte, vicinanza, concetto,questo, ambiguo e “polivalente”.D’altro canto, la circostanza che egli accompagnasse “spesso” o“sempre” [OSCURATO:PERSONA] ai summit con esponenti di altri clan, inassenza di ulteriori e più specifiche indicazioni in ordine al tipo dipartecipazione (se si limitava ad accompagnarlo o partecipava)costituisce argomento equivoco, in sé non sufficiente a ritenere ilricorrente a disposizione in un ruolo rafforzativo.Analogamente, la condanna subita dal ricorrente per il tentativodi estorsione commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] potrebbeessere utile a concretizzare il concetto di vicinanza, posto che nel capodi incolpazione le estorsioni costituiscono uno dei reati fine. Tuttavia,non emerge dagli atti se, in quel processo, fosse contestatal’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.4. Alla luce di quanto esposto, si impone un annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata per procedere a nuovo giudizio che,nel rispetto dei principi enunciati, rivaluti la sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza in ordine alla condotta di “partecipazione” e colmi lelacune motivazionali evidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di napolicompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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