CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 23198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34458-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” p resso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentata e difesa da sestessa, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente principale - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato “ex lege” presso i suoi Uffici, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12 e rappresenta to e dife so ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2018 n. 34458 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 2 - sul ricorso 34458-2018 avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di TORINO (relativa al procedimento iscritto al n. R.G. 2138/2017) , depositata il 14/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -con ordinanza emessa in data 8/01/2017 il Tribunale di Torino respinse la domanda di protezione internazionale e di protezione umanitaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la difesa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -c on sentenza n. 440/2018 del 12/03/18 la Corte d'Appello di Torino rigettòl'impugnazione di Otobo, pure proposta con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la stessa Corte revocò l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ravvisando la sussistenza dell'ipotesi, prevista dall'art. 136 del d.P.R. n. 115/2002, di azione esercitata con colpa grave; con diverso decreto,pronunciato nella stessa data, respinse, quindi , anche la richiesta di liquidazione del compenso professionale presentata dal difensore; -avverso il decreto di revoca l' a vv. Marelli propose , in proprio, ricorso in opposizione exartt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, 15 del d. lgs. n. 150/2011 e 702 bis cod. proc. civ., rigettata dal consigliere delegato dal Presidente della Corte d’appello di Torino con ordinanza del 14/06/2018; - a vverso questa ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; - i l Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso, proponendo ricorso incidentale basato su ununico motivo, a cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, ai sensi dell’art. 371, comma 4, c.p.c.; Ric. 2018 n. 34458 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 3 - -con il primo motivo la ricorrente principale ha prospettato, in riferimento all’art. 360, comma I , n. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 136, comma 2 del d .P.R. 115/2002, per la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata nelle parti in cui la Corte, nel confermare la decisione di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di Otobo, ha effettuato un'indebita valutazione della fondatezza dell'appello pur escludendo che la colpa grave consenta un nuovo sindacato sul merito del giudizio; -con il secondo motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in relazione all’art. 360, comma I , n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 126, comma I, del d. P.R . n. 115/2002, pe r avere la Corte erroneamente affermato che la manifesta infondatezza dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere rilevata già in sede di esame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; - c on il terzo motivo , la ricorrente principale ha , infine , lamentato, in riferimento all’art. 360,comma I , n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 136, comma 2,del d.P.R. n. 115/2002, per aver la Corte erroneamente interpretato la nozione di colpa grave, ravvisando profili di responsabilità nella proposizione dell’appello propostonell’interesse di Otobo; - c on l’unico motivo di ricorso incidentale, il Ministero della Giustiziaha lamentato, in riferimento all’art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 81-83 e 100 cod. proc. civ., nonchédegli artt. 130 e 133 d .P.R. n. 115/2002, per avere la Corte riconosciuto la legittimazione autonoma del difensore ad impugnare in proprio il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a carico dello Statoadottato nei confronti dell’assistito; considerato che: Ric. 2018 n. 34458 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 4 - - i l riportato motivo di ricorso incidentale ( da esaminarsi preliminarmente per priorità logica e giuridica) è fondato; per principio ormai da alcuni anni consolidato si nella giurisprudenza di questa Corte, il difensore non ha legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto, che spet ta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio; il difensore può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante; ciò vale anche se l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002avvenga contestualmente anche contro il decreto di rigetto di liquidazione dei compensi perché, in tal caso , il difensore può comunque impugnare soltanto detto decreto di rigetto ; t anto si desume dal raffronto tra l'art. 93 del d.P.R. n. 115/2002 , laddove è previsto che la legittimazione a lla presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensoree il successivo art. 99 in cui si stabilisce che la legittimazione ad impugnare è conferita al solo interessato; tale differenziazione ricorre anc he n egli artt. 112 e 113 dello stesso d.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio; la previsione si giustifica perché, una volta intervenuta la revoca dell’ammissione, è ripristinato retroattivamente l'obbligo dellaparte di sopportare personalmente le spese della sua difesa ( Cass. Sez. 6 - 2, n. 21997 del 11/09/2018 – Sez. 2, n. 16424 del 30/07/2020, Sez. 2, n. 5318 del 21/02/2023), con la conseguenza –in definitiva - che è a quest’ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; Ric. 2018 n. 34458 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 5 - - l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso incidentale implica l’assorbimento del ricorso principale (le cui censure attengono al merito dell’impugnata decisione, con la quale, tuttavia, era stata, in via preliminare, ravvisata – ma erroneamente, per quanto sopra argomentato - la sussistenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a proporre opposizione in via autonoma), con la conseguente cassazione senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la declaratoria – ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. - di inammissibilità dell’opposizione proposta, in proprio, dalla ricorrente avverso il decreto di revoca del gratuito patrocinio; - i compensi del giudizio di opposizione (al cui esito la stessa era stata rigettata dalla Corte di appello nel merito) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre quelle del presente giudizio di cassazione vanno compensate per l’intero, stante – all’atto della proposizione del ricorso principale - l’incertezza giurisprudenziale sulla questione dedotta con il ricorso incidentale (poiché questa Corte ha cominciato ad esaminarla frontalmente verso la fine del 2018, con consolidamento del rel ativo orientamento negli anni successivi, con l’adozione della soluzione nel senso seguito con la presente ordinanza). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’opposizione avverso il decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio non poteva essere proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in proprio. Condanna la stessa ricorrente principale al pagamento dei compensi del giudizio di appello, liquidati in euro 820,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ric. 2018 n. 34458 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 6 - Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. C