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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 1967

Cassazione n. 03099/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1967 avverso la sentenza del 23/04/2019 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace in sede, il 28 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 582 cod. pen. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza e erronea applicazione dell'art. 582 cod. pen., nonché dell'art. 192 cod. proc. pen. circa la valutazione di attendibilità della persona offesa, costituita parte civile. 3.11 ricorso è inammissibile posto che, da un lato, devolve censure integralmente versate in fatto, dirette a valorizzare stralci della deposizione testimoniale di un teste ([OSCURATO:PERSONA]), non riesaminabile da questa Corte in sede di legittimità (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Dall'altro, l'impugnazione attinge il giudizio di attendibilità, operato in sede di merito, rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, così devolvendo una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nella specie (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensoreD E O P [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1967 avverso la sentenza del 23/04/2019 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace in sede, il 28 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 582 cod. pen. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza e erronea applicazione dell'art. 582 cod. pen., nonché dell'art. 192 cod. proc. pen. circa la valutazione di attendibilità della persona offesa, costituita parte civile. 3.11 ricorso è inammissibile posto che, da un lato, devolve censure integralmente versate in fatto, dirette a valorizzare stralci della deposizione testimoniale di un teste ([OSCURATO:PERSONA]), non riesaminabile da questa Corte in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Dall'altro, l'impugnazione attinge il giudizio di attendibilità, operato in sede di merito, rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, così devolvendo una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nella specie (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensoreD E O P [OSCURATO:PERSONA]
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