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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 30608/2022

Testo disponibile della fonte

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23113/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Addario, con domicilio in Grottaglie, [OSCURATO:PERSONA] n. 8. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce n. 219/2021, pubblicato il 3.2.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di emetter e ingiunzione di pagamento dell’indennizzo ex l. 89/2001, lamentando l’irragionevole durata di un giudizio civile di risarcimento del danno, instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto in data 18.10.2004 e conclusosi con sentenza del 21.9.2017.

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Il giudice designato ha liquidato € 5000,00 per il danno non patrimoniale ed € 600,00 per spese processuali; contro il decreto la ricorrente ha proposto opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001, chiedendo di riconoscere l’intero importo richiesto (€ 9600,00 ) e l’esatto ammontare delle spese vive (€ 447,00), compensando le spese dell’opposizione.

La cassazione del decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., lamentando che la compensazione sia stata disposta sul presupposto che fosse stata contestata anche la congruità della somma attribuita a titolo di indennizzo o l’ammontare dei compensi, mentre l’opponente si era limitato a richiedere un incremento delle spese vive, non potendo ritenersi neppure parzialmente soccombente.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto proposti più motivi di opposizione, di cui solo uno di essi accolto, essendo stata in realtà sollevata un’unica censura, riguardante esclusivamente il mancato rimborso delle spese vive.

I due motivi sono palesemente infondati.

Dall’esame dell’atto di opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001, consentito a questa Corte per la natura processuale del vizio denunciato, risulta – a partire da pag. 6 - una diffusa contestazione sulla congruità della somma liquidata a titolo di indennizzo.

Secondo la ricorrente, occorreva considerare che nel giudizio presupposto erano stati disposti più rinvii della causa ad intervalli eccessivamente lunghi ed inoltre l’ammontare annuo dell’indennizzo doveva essere maggiorato a partire dal terzo anno.

L’opponente aveva quindi riproposto la richiesta di pagamento di € 9600,00 a titolo di equa riparazione, che la Corte distrettuale ha ritenuto infondata.

La pronuncia ha – quindi - statuito solo sui motivi specificamente dedotti, disponendo la compensazione delle spese dell’opposizione a seguito del parziale accoglimento della domanda, senza incorrere nelle violazioni denunciate.

Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.

Essendo il procedimento ex L. 81/2001 esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 1000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23113/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Addario, con domicilio in Grottaglie, [OSCURATO:PERSONA] n. 8. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce n. 219/2021, pubblicato il 3.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di emetter e ingiunzione di pagamento dell’indennizzo ex l. 89/2001, lamentando l’irragionevole durata di un giudizio civile di risarcimento del danno, instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto in data 18.10.2004 e conclusosi con sentenza del 21.9.2017. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Il giudice designato ha liquidato € 5000,00 per il danno non patrimoniale ed € 600,00 per spese processuali; contro il decreto la ricorrente ha proposto opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001, chiedendo di riconoscere l’intero importo richiesto (€ 9600,00 ) e l’esatto ammontare delle spese vive (€ 447,00), compensando le spese dell’opposizione. La cassazione del decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., lamentando che la compensazione sia stata disposta sul presupposto che fosse stata contestata anche la congruità della somma attribuita a titolo di indennizzo o l’ammontare dei compensi, mentre l’opponente si era limitato a richiedere un incremento delle spese vive, non potendo ritenersi neppure parzialmente soccombente. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto proposti più motivi di opposizione, di cui solo uno di essi accolto, essendo stata in realtà sollevata un’unica censura, riguardante esclusivamente il mancato rimborso delle spese vive. I due motivi sono palesemente infondati. Dall’esame dell’atto di opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001, consentito a questa Corte per la natura processuale del vizio denunciato, risulta – a partire da pag. 6 - una diffusa contestazione sulla congruità della somma liquidata a titolo di indennizzo. Secondo la ricorrente, occorreva considerare che nel giudizio presupposto erano stati disposti più rinvii della causa ad intervalli eccessivamente lunghi ed inoltre l’ammontare annuo dell’indennizzo doveva essere maggiorato a partire dal terzo anno. L’opponente aveva quindi riproposto la richiesta di pagamento di € 9600,00 a titolo di equa riparazione, che la Corte distrettuale ha ritenuto infondata. La pronuncia ha – quindi - statuito solo sui motivi specificamente dedotti, disponendo la compensazione delle spese dell’opposizione a seguito del parziale accoglimento della domanda, senza incorrere nelle violazioni denunciate. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Essendo il procedimento ex L. 81/2001 esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 1000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile
Decreto Cassazione n. 30608/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris