CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2021
Cassazione n. 45946/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/06/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Roma dell'Il giugno 2021 che, all'esito della convalida del suo arresto in flagranza, gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di tre chili di cocaina, pura all'81(3/0). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 274, corna 1, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale si è limitato a fondare la sua decisione soltanto sulle modalità e circostanze dei fatti senza motivare sulla personalità dell'imputato (soggetto nella specie, incensurato), come richiesto dall'art. 274 cit. Il Tribunale avrebbe dovuto utilizzare i parametri dell'art. 133 cod. pen. per compiere come il giudice di merito una valutazione della personalità dell'imputato. Va evidenziato che il ricorrente è stato condannato in primo grado senza il riconoscimento dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il che dimostrava come i fatti a lui ascritti non fossero connotati da particolare gravità. Apoditticamente il Tribunale ha ritenuto il ricorrente, soggetto incensurato, inserito in circuiti di alto livello e con solidi legami con ambienti del narcotraffico, così da precludergli la misura domiciliare. 2.2. Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e motivazione apparente sull'inadeguatezza della misura cautelare domiciliare con presidio elettronico. Il Tribunale non ha motivato sull'inadeguatezza del dispositivo elettronico a tutelare il pericolo di recidiva, tenuto conto - quanto alla ripresa dei contatti con i fornitori indicata con formula di stile - che l'abitazione è posta a 730 km dai luoghi del fatto (altrimenti dovrebbe considerarsi sempre ostativi alla misura domiciliare i delitti in tema di stupefacenti). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Indica, come indici rivelatori del pericolo che l'imputato commetta altri delitti, le specifiche modalità e le circostanze del fatto e la personalità dell'indagato o imputato. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla personalità dell'indagato, ove la condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 17155 del 24/02/2021; Sez. 1 n. 8534 del 9/1/2013, Rv. 254928; Sez. 5 n. 35265 del 12/3/2013, Rv. 255763).Ebbene, nel caso in esame, contrariamente alle censure difensive, il Tribunale ha condotto un'analisi complessiva riferita tanto alle concrete modalità e alle circostanze dei fatti (segnatamente, il trasporto di un importante quantitativo di cocaina) quanto alla personalità del ricorrente, il quale, per quanto incensurato, aveva dimostrato una personalità incline alla devianza (stante il ruolo di primo piano rivestito nella vicenda, la mancanza di collaborazione nell'indicare i complici dell'operazione, le allarmanti motivazioni economiche addotte per giustificare la condotta). Alla luce di tale giudizio appaiono irrilevanti le statuizioni della sentenza di condanna, in quanto da un lato non risultano dalla ordinanza impugnata essere state oggetto di devoluzione con il riesame, e dall'altro, comunque, non si presentano incompatibili con le argomentazioni che sorreggono la valutazione espressa in sede cautelare. 3. Quanto al giudizio sulla inadeguatezza di misure meno afflittive, l'ordinanza resiste all'evidenza alle censure difensive. Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ravvisato l'inserimento del ricorrente in circuiti) criminali di altro livello, come dimostrava ragionevolmente l'affidamento al predetto del delicato compito del trasporto di un carico importante di cocaina, con elevato grado di purezza. In ordine alla inidoneità della misura domiciliare, parimenti esente da vizi logici è la motivazione sulla possibilità - stante le ragioni economiche che lo stesso ricorrente ha confessato aver giustificato l'attività illecita - della ripresa dei contatti con il suddetto ambiente anche dal domicilio (essendo a tal fine irrilevante il braccialetto elettronico e la ubicazione della abitazione). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 05/11/2021. Il C