CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iberato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26092/2019 del ruolo generale, proposto DAL C [OSCURATO:PERSONA] R OSASCO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 18, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta delibera di Giunta n. 65 del 18 luglio 2019 ed in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra di loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Novara (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V), con studio Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10. - RICORRENTE – CONTRO L UCIANO S GUAZZOTTI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58A21 H369 F), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PV) il 21 gennaio 1958 e residente in Robbio (PV), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 41, rappresentato edifeso, in forza di procura speciale e ICI nomina poste in calce al controricorso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra di loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pavia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57B58 F746 O), [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pavia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 79E05 L872 O), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63S08 H501 Q) del Foro di Roma, presso lo studio di quest’ultimo domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 36. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2087/15/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 maggio 2019 e notificata l’8 giugno 2019; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. per quanto ora occupa in relazione ai motivi di ricorso, con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello avanzato dal Comune di Rosasco avverso la pronuncia n. 266/3/2017 della Commissione tributaria provinciale di Pavia, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro gli avvisi di accertamento nn. 184 e 196 del 27 dicembre 2016, aventi ad oggetto il recupero della quota del 50% dell’ICI per gli anni di imposta 2010 e 2011 sulla base della nuova rendita catastale di 12.220,00 € determinata dall’[OSCURATO:PERSONA] in relazione al bene immobile (costituito da piscina privata aperta al pubblico, con annessa attività di bar e ristorazione ed attigui campi sportivi), censito al folio 1, n. 38, sub 06, cat. D/6, posseduto per la predetta quota parte da [OSCURATO:PERSONA]; 1.1. la Commissione, dopo aver dichiarato di condividere le valutazioni fornite dal primo Giudice e, quindi, l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., n. 3160/2011 e Cass. 1098/2018), secondo cui l’art. 74, co. 1, della legge 342/2000 va interpretato nel senso dell’utilizzabilità della nuova rendita notificata anche per le annualità di imposta sospese e cioè suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, precisava che il giudice di legittimità, con la pronuncia n. 6206/2005, aveva anche stabilito che «”l’efficacia della rendita catastale modificata con sentenza passata in giudicato non può non coinvolgere anche il periodo ricompreso tra la data di proposizione del ricorso e la data della sentenza”» (v. pagina n. 2 della sentenza); 1.2.sulla base di tale premessa, il Giudice dell’appello assumeva, quindi, quanto segue: - Consegue che la nuova rendita, pari ad euro 12.220,00 è inapplicabile ai periodi di imposta 2010 e 2011, in quanto accertata e notificata successivamente alle predette annualità, su cui, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] di Pavia già si era pronunciata nella sentenza 374/16 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], passata in giudicato il 8.02.2017, così statuendo: “ [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la nuova rendita catastale accertata dall’Agenzia del Territorio di Pavia in data 2.02.2016 possa essere così determinata, in euro 10.359,60 accettata inter partes e, tenuto conto della buona fede dei ricorrenti, si ritiene non applicabili né sanzioni né interessi di mora (…) Dispone che la nuova rendita catastale come rideterminata dall’Agenzia del Territorio venga applicata dall’anno 2015 e dichiara non dovuti né sanzioni né interessi” »; - «L’appellante nulla ha dedotto e prospettato nel corso di quel giudizio circa le omissioni catastali del contribuente e l’accertamento della nuova rendita del 10.10.2016, provvedendo invece ad emettere gli avvisi di accertamento per le medesime annualità, oggi impugnati, e che, pertanto, dovranno essere annullati»; - «Si consideri inoltre che l’Agenzia delle Entrate, in accoglimento parziale del reclamo del contribuente avverso l’avviso di accertamento per rettifica della rendita catastale del 2016, rideterminava in euro 11.055,00 il predetto valore con efficacia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] data di presentazione della dichiarazione di variazione» (così a pagina n. 2 della sentenza impugnata); 2.avverso tale sentenza il Comune di Rosasco proponeva ricorso per cassazione, notificandolo a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 30 agosto/5 settembre 2019, formulando due motivi d’impugnazione e successivamente, in data 8 settembre 2022, depositando memoria ex art. 380 bis. 1.c.p.c.; 3. Lucia no Sguazzotti notificava controricorso in data 11 ottobre 2019, chiedendo il rigetto dell’impugnazione, anch’egli depositando in data 7 settembre 2022 memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con il primo motivo di impugnazione il Comune di Rosasco ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, co. 2, del d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, incombinato disposto con l’art. 1, co. 336-337, della legge del 31 dicembre 2004, n. 311, con l’art. 1, co. 161, della legge del 27 dicembre, n. 296, e con l’art. 74, co. 1, della legge del 21 novembre 2000, n. 342, «nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non potersi applicare ai fini ICI alle annualità d’imposta ‘sospese’, la rendita catastale formata, messa in atti e notificata al contribuente accertato prima dell’emissione degli avvisi accertamento» (v. pagina n. 3 del ricorso); 5. con il secondo motivo di impugnazione il Comune ha denunciato, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., «la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha richiamato, seppure soltanto incidentalmente, la precedente decisione della CTP di Pavia n. 374/2016, resa tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Rosasco e non impugnata, relativa a precedenti avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Rosasco sulle medesime annualità di imposta (2010-2011), poi annullati in autotutela in ragione della mancata notifica al contribuente accertato della rendita catastale utilizzata quale base di computo dell’Imposta. La rendita catastale su cui si basa la liquidazione dell’Imposta nei due avvisi ICI oggetto del presente giudizio è stata oltretutto determinata, messa in atti e notificata al contribuente il 14.12.2016, quindi successivamente alla citata decisione della CTP di Pavia n. 374/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e prima della notifica degli avvisi ICI, emessi il 27.12.2016 e notificati al contribuente il 29.12.2016»(v. pagina n. 3 del ricorso); 6.con i suindicati motivi il Comune ha, in sintesi, posto in evidenza, in punto di fatto, che: - la citata sentenza n. 374/2016, menzionata dal Giudice dell’appello, aveva annullato i primi avvisi di accertamento emessi dal Comune per gli anni 2010 e 2011 per vizi formali (essendo stati adottati prima della notifica della rendita catastale) ed era stata depositata in data 8 luglio 2016; - successivamente, in data 14 dicembre 2016, veniva notificata all’istante una nuova rendita catastale ed in base a questa il Comune notificava in data 29 dicembre 2016, al fine di superare il vizio formale accertato con la menzionata pronuncia, i secondi avvisi di accertamento, oggetto della presente controversia; -quindi, la rendita c atastale di 12.220,00 € era stata notificata al contribuente dopo la citata sentenza e prima dell’emissione dei nuovi avvisi di accertamento; 7. il Comune ha, dunque, lamentato che la Commissione aveva erroneamente ritenuto di non applicare, nella fattispecie, la rendita catastale messa in atti e notificata al contribuente prima dell’emissione e della notifica dei due avvisi oggetto di esame, richiamando un inconferente precedente della Corte di Cassazione (la pronuncia n. 6206 del 22 marzo 2005) e disapplicando, invece, il principio espresso dalle Sezioni Unite, pur citato dal Giudice dell’appello. Tutto ciò - a dire del ricorrente - ipotizzando un giudicato, nonostante la menzionata sentenza avesse riguardo ad una rendita catastale diversa da quella oggetto di causa e senza considerare che «quand’anche una sentenza tributaria divenuta definitiva, resa nel giudizio di impugnazione di un accertamento ICI, a torto o a ragione non importa, abbia accertato, INCIDENTALMENTE, quale rendita catastale costituisca la base imponibile dell’ICI ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.Lvo. n. 504/1992, tale accertamento, ancorchè definitivo, non potrà mai pregiudicare il potere di accertamento riconosciuto ai Comuni, entro i termini di decadenza, di una maggiore imposta derivante dall’accertamento – SUCCESSIVO – di una maggior rendita » (così a pagina n. 19 del ricorso). OSSERVA 8.Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 9. Le circostanze sopra illustrate sono pacifiche e, considerando quanto riepilogato dalle parti in termini non contestati, risulta delineata tale complessiva situazione di fatto. 9.a. La citata sentenza n. 374/2016 della Commissione provinciale di Pavia, depositata l’8 luglio 2016 e poi passata in giudicato, aveva annullato i precedenti avvisi di accertamento emessi dal Comune per il recupero dell’ICI in relazione agli anni di imposta 2010 e 2011 ed aveva disposto che la nuova rendita catastale (di 10.359,60 €), accertata dall’Agenzia del Territorio di Pavia in data 2 febbraio 2016 ed accettata dal contribuente avesse efficacia dall’anno 2015. 9.b. Successivamente a tale pronuncia, con nuovi avvisi di accertamento notificati il 14 dicembre 2016, l’Ufficio rideterminava nella somma di 12.200,00 € la rendita catastale e detti atti vennero impugnati dal contribuente, ma, in sede di reclamo, l’Ufficio ricalcolava la rendita catastale nella minor somma di 11.055,00 €, stabilendo la sua efficacia dall’8 agosto 2016 (epoca della dichiarazione di variazione docfa), con rendita definita messa in atti in data 18 maggio 2017 (v. pagina n. 5, nota 3, del ricorso del Comune, in cui si dà conto della sola rendita di 11.055,00 € messa in atti in data 18 maggio 2017, nonché pagine nn. 5 e 6 del controricorso, in cui è stato riportato per esteso la comunicazione dell’U.P.T. del 15 maggio 2017 nella quale si diede conto anche che la citata rendita avrebbe avuto efficacia dall’8 agosto 2016, epoca di presentazione della dichiarazione di variazione docfa) per cui, accettata tale rendita, lo Sguazzotti non iscrisse la causa a ruolo. 9.c. Nelle more, il Comune di Rosasco, annullava i precedenti avvisi di accertamento, oggetto del giudizio definito con la menzionata pronuncia n. 374/2016 della Commissione provinciale di Pavia, ed emetteva quelli oggetto di causa sulla base della rendita catastale di 12.200,00 € accertata dall’Ufficio con gli avvisi notificati il 14 dicembre 2016 e su cui si era positivamente instaurata l’illustrata procedura di reclamo; 10. Alla luce del resoconto che precede deve osservarsi quanto segue, trattando unitariamente i due motivi di ricorso. 10.1. La sentenza n. 374/2016 della Commissione provinciale di Pavia non può assumere alcuna efficacia di giudicato in relazione alla controversia in esame, per la dirimente ragione cha essa ha avuto ad oggetto ed ha annullato altri avvisi di accertamento, diversi da quelli che rilevano nel presente giudizio. Anche il riferimento contenuto nella citata sentenza alla nuova rendita accertata dall’Agenzia del Territorio in data 2 febbraio 2016, determinata nell’importo di 10.359,60 €, che la Commissione ha disposto essere efficace dall’anno 2015, concerne altro avviso di accertamento catastale, giacchè quello oggetto di causa concerne l’avviso n. prot. PV0148393/2016 del 3 novembre 2016, notificato in data 14 dicembre 2016 (come riferito dallo stesso ricorrente a pagina n. 4 del ricorso), per cui anche sotto tale aspetto non può ipotizzarsi alcun giudicato derivante dalla citata pronuncia. 10.2 La sentenza n. 6206/2005 di questa Corte non ha stabilito il principio indicato dalla Commissione (secondo cui l”efficacia della rendita catastale modificata con sentenza passata in giudicato non può non coinvolgere anche il periodo ricompreso tra la data di proposizione del ricorso e la data della sentenza”»), peraltro virgolettando un periodo narrativo che non si rinviene nella pronuncia richiamata. La citata sentenza ha, invece, affermato il diverso principio, non pertinente al caso di specie, secondo cui «L'annullamento dell'atto amministrativo pregiudizievole, deve, necessariamente, implicare la caducazione degli effetti verificatisi medio tempore, salvo il limite della impossibilità», nonché quello per il quale il contribuente che ha impugnato l'attribuzione della rendita catastale, ottenendone la riduzione con sentenza passata in giudicato, ha diritto di ottenere il rimborso della somme indebitamente pagate, anche se la variazione della rendita sia stata messa in atti dall’Ufficio dopo il passaggio in giudicato della sentenza, laddove nella specie non si discute del diritto al rimborso. Occorre, piuttosto, evidenziare che l’annullamento dell’avviso e la caducazione dei relativi effetti ex tunc, con conseguenziale, eventuale, diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, non pregiudica però l’amministrazione nell’esercizio del suo potete/dovere di emettere un nuovo avviso di accertamento per le annualità - come suol dirsi – ancora “sospese”, vale a dire ancora accertabili (cfr. Cass. n. 10126/2019; Cass. n. 1098/2018; Cass. n. 14402/2017; Cass., SS.UU., b. 3160/2011), ove non decaduta dal relativo potere (cfr., ex multis, Cass. n. 27091/2019), ipotesi questa non è stata dedotta in giudizio. E ciò, a maggior ragione quando – come nella specie – la sentenza passata in giudicato abbia annullato l’atto impositivo solo per vizi formali, poiché il legittimo esercizio del potere dell'ammini strazione finanziaria di procedere alla rinnovazione dell'atto impositivo, a seguito di annullamento del giudice del merito, non viola (e non può violare) il giudicato in quanto formatosi solo sul predetto deficit di natura formale, senza nessun interventoin ordine al merito della controversia. Nella delineata prospettiva, quindi, la pronuncia di questa Corte n. 6206/2005 richiamata dal Giudice dell’appello non è pertinente alla fattispecie in rassegna. 10.3. Ciò posto, non può, tuttavia, non osservarsi ch e la Commissione regionale ha – come sopra anticipato - dato conto che «l’Agenzia delle Entrate, in accoglimento parziale del reclamo del contribuente avverso l’avviso di accertamento per rettifica della rendita catastale del 2016, rideterminava in euro 11.055,00 il predetto valore con efficacia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di presentazione della dichiarazione di variazione». Si è trattato di una valutazione ulteriore fornita dal Giudice dell’appello (desumibile dall’incipitdella riflessione: «Si consideri inoltre» a pagina n. 2 della sentenza), che ha costituto una autonoma ratio decisoria, avendo la Commissione fondato anche su tale evidenza e su tale passaggio argomentativo, le ragioni del rigetto dell’appello, in considerazione della non applicabilità della nuova rendita per gli anni di imposta in oggetto (2010/2011), in quanto aventi efficacia dall’8 agosto 2016. 10.4. Senonchè, va preso atto che su tale autonoma statuizione, capace cioè di reggere anche da sola la decisione di rigettare l’appello, la difesa del ricorrente ha omesso di confrontarsi, limitandosi a sostenere l’operatività della nuova rendita catastale (notificata il 14 dicembre 2016) alle annualità in oggetto (2010-2011), perchè ancora sospese ed a sostenere l’inesistenza di un giudicato rilavante in relazione alla sentenza n. 374/2016. Eppure, la difesa dell’ente ha anch’essa dato conto della circostanza che «il contribuente ha poi impugnato l’avviso di accertamento catastale, e per effetto della conciliazione della lite con l’Agenzia delle Entrate la rendita è stata definita e rimessa in atti –in data 18.05.2017, dunque dopo l’emissione dei due avvisi– in € 11.055,00» (v. pagina 5, nota 3). Il Comune non ha, tuttavia, considerato che la Commissione regionale, richiamando tale accordo conciliativo, ha sottolineato che in esso si era anche stabilito che la rendita catastale, posta a base degli avvisi impugnati, come sopra modificata, aveva efficacia dall’8 agosto 2016, con ciò, quindi, ravvisando –non importa sotto il profilo in esame se a torto o a ragione - un’ulteriore ed indipendente ragione per escludere l’operatività della rendita posta a base degli avvisi impugnati, come confermato dal fatto che la pronuncia impugnata non ha dato seguito alla specifica richiesta avanzata dal Comune in sede di appello, avente ad oggetto non solo la riforma della sentenza di primo grado, ma anche la declaratoria di legittimità della rendita definitiva consolidata pari a 11.055,00 € al 31 dicembre 2008 (v. pagina n. 10 del ricorso). 11.Alla luce di quanto precede il ricorso risulta inammissibile per le seguenti ragioni. Lo è, ai sensi dell’art. 366, co. 1 n. 4, c.p.c., poiché non correlandosi in parte qua alle ragioni della sentenza in rassegna, non esprimendo cioè i motivi del dissenso nei riguardi della decisione impugnata sotto il profilo sopra illustrato (e cioè sull’efficacia della nuova rendita dall’8 agosto 2016), finisce con il non soddisfare le esigenze di specificità, di completezza del motivo e di riferibilità alle ragioni della pronuncia imposte dall’art. 366, co. 1 n. 4, c.p.c. secondo la lettura offerta da questa Corte (cfr., sul principio, tra le tante, Cass. n. 7873/2022). Il ricorso risulta parimenti inammissibile in quanto i relativi motivi non hanno confutato la menzionata concorrente, ma autonoma, ragione fondante la decisione impugnata, il che ha comportato la formazione del giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (cfr. anche da ultimo Cass. n. 13880/2020, che richiama Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254 , Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740), il che assorbe ogni valutazione anche sulla tesi del Comune circa la decorrenza della rendita richiesta di 12.200,00 € sin dalla data del 31 dicembre 2008 (v. pagina n. 7 della memoria ex art. 380 bis. 1.c.p.c.). 12. Le valutazioni che precedono assumono valore assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata tra le parti, tra cui anche la non comprensibile rilevanza nel giudizio in oggetto della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1387/11/2019, depositata in data 27 marzo 2019, che ha accolto l’appello del Comune proposto contro [OSCURATO:PERSONA] (titolare della restante quota, sempre del 50%, dei beni) in relazione all’avviso di accertamento Ici per l’anno di imposta 2012, in ragione dell’operatività della rendita catastale di 11.055,00 € del 18 maggio 2017, trattandosi – omessa ogni altra considerazione – di evidenza incapace di superare il ritenuto giudicato interno, comunque relativa ad altro anno di imposta (2012) ed a diverso soggetto ([OSCURATO:PERSONA]). 13. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, prossima ai medi tariffari, che in tal senso si discosta dalla nota prodotta (in cui non state indicate spese vive). 14. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte del Comune di Rosasco di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovutoper il ricorso. P . Q . M . la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il Comune di Rosasco al pagamento delle spese del presente grado di giu