CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip del Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1 bis d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e li ha condannati alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000, 00 di multa ciascuno oltre alle sanzioni accessorie. Proposto appello da parte di entrambi gli imputati, la Corte d'appello di Milano con sentenza in data 14.10.2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto limitatamente alla sostanza stupefacente del tipo eroina per non aver commesso il fatto. Ha quindi determinato la pena per la detenzione della sostanza stupefacente del tipo mariujana in anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] ed in anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 8666,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] revocando l'interdizione dai pubblici uffici per entrambi e confermando per il resto l'impugnata sentenza. Il fatto addebitato agli imputati, come ricostruito dalle sentenze di merito, è il seguente. In data 12 ottobre 2020 i Carabinieri di Arcore nel corso di un servizio di prevenzione lungo la tangenziale [OSCURATO:PERSONA] procedevano al controllo di un'autovettura condotta da tale [OSCURATO:PERSONA] all'interno della quale veniva rinvenuto un quantitativo di eroina pari a circa 1,7 Kg occultato in un vano esistente sotto la tappezzeria del sedile lato passeggero. La perquisizione veniva quindi estesa all'abitazione del Lusha sita in Arcore in via [OSCURATO:PERSONA] n. 23 ove venivano individuati due uomini identificati negli odierni imputati che stavano uscendo dall'abitazione. [OSCURATO:PERSONA] risultava in possesso delle chiavi della porta secondaria e della cantina dell'appartamento e recava con sé un borsone giallo. Raggiunti dagli operanti, si riscontrava che il borsone conteneva due presse artigianali con gli utensili necessari per lo smontaggio/rimontaggio. Nell'abitazione, invece, in particolare nella mansarda all'interno di una intercapedine venivano rinvenuti tre panetti di marijuana ed all'interno di un mobile in legno altra busta contenente altri tre sacchetti di sostanza pulviscolare che risultava corrispondere a caffeina e paracetamolo, sostanze normalmente utilizzate per il taglio dell'eroina e della cocaina. Sottoposta a perquisizione anche l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si rinveniva un tavolino con sopra un piatto sporco di polvere bianca, presumibilmente cocaina, mentre sul pavimento veniva rinvenuta una termosaldatrice per il sottovuoto e sul divano vari sacchetti in plastica da sottovuoto, attrezzatura atta al confezionamento di sostanza stupefacente. Inoltre nella camera da letto, nel primo cassetto del comodino all'interno di un incarto, si trovavano gr. 8 di sostanza del tipo marijuana ed appoggiato al comodino uno spinello ed un bilancino di precisione. La perquisizione domiciliare presso l'abitazione del Dauti dava invece esito negativo. Le analisi tossicologiche effettuate rivelavano che la sostanza sequestrata al Lusha era eroina con percentuale di purezza del 29,2% da cui erano ricavabili n. 17284 dosi medie giornaliere. Mentre con riguardo alla marijuana rinvenuta, si trattava di tre confezioni per il peso netto di gr. 293, di purezza pari all'8%, da cui erano ricavabili n. 940 dosi. Mentre il primo giudice riteneva la responsabilità degli imputati in relazione alla detenzione di entrambe le sostanze stupefacenti, la Corte territoriale ha ritenuto che non sussiste la prova al di là di ogni ragionevole dubbio del concorso del Dauti e del Mema nella detenzione dell'eroina trovata a casa del Lusha confermando invece quanto al resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti. 2.1.Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: è articolato in quattro motivi. Con il primo deduce la contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta dell'imputato di assoluzione per la detenzione della marijuana. Deduce che in presenza di elementi indiziari contraddittori la Corte avrebbe dovuto assolvere il Dauti anche da tale imputazione. Con il secondo motivo deduce deduce la contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla derubricazione del delitto contestato in quello di favoreggiamento personale. Assume che la motivazione della Corte territoriale laddove ritiene che il Dauti fosse partecipe consapevole è illogica. Ed invero il mero possesso delle presse non prova che il Dauti fosse a conoscenza della presenza delle sostanze stupefacenti. Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà e la carenza della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del reato ex art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990.Con il quarto motivo deduce la contraddittorietà e la carenza della motivazione in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., alla riduzione della pena inflitta ed ai benefici richiesti assumendo che la motivazione sul punto appare mancante e comunque contraddittoria. 2.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: è articolato in cinque motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per l'inosservanza e l'illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria ex art. 192 cod.proc. pen. con riferimento all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e 110 cod.pen. Assume che la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità penale in ordine al reato di detenzione della marijuana facendo mal governo dei principi in tema di valutazione della prova indiziaria. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte d'appello di Milano ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'applicazione della recidiva come esplicitata sub n. 4 dell'atto di appello. Con il terzo motivo deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Con il quarto motivo deduce l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90. Con il quinto motivo deduce l'illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena base irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Esaminando il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] lo stesso è nel suo complesso manifestamento infondato per le ragioni che si andranno ad esplicitare. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata con motivazione congrua e scevra da aporie logiche ha fondato la responsabilità penale del Dauti in ordine alla detenzione della mariujana dall'esame degli elementi tratti dal controllo dei Carabinieri, dalla perquisizione domiciliare e dalla successiva attività di indagine. In particolare l'esame del traffico delle utenze in uso agli indagati ha permesso di ricostruire che poco prima del controllo dei Carabinieri, ovvero il 12.10.2020 alle ore 11 e 41 il Lusha avvertiva il fratello Shefki che poco dopo richiamava il fratello da cui riceveva conferma del controllo. Subito dopo il contatto tra i fratelli Lusha il Dauti che si trovava presso l'abitazione del Lusha contatta il Mema. Da questo momento cominciano una serie di chiamate tra i tre protagonisti del controllo i quali convergono in breve tempo presso l'abitazione del Lusha e vengono colti nell'atto di uscire separatamente dall'abitazione, il Dauti portando con sè un borsone contenente le presse utilizzate per confezionare la sostanza stupefacente. Tali dati vengono puntualmente valutati nella sentenza impugnata unitamente al fatto che il Dauti e il Mema da dieci giorni lavoravano nella casa del Lusha e presumibilmente avevano creato il nascondiglio per la mariujana rinvenuto solo con l'intervento di un'unità cinofila. Tale quadro nell'iter motivatorio della Corte fonda la motivazione del loro pronto intervento in loco una volta avuta la notizia dell'intervento delle Forze dell'ordine. A corroborare tale quadro la Corte territoriale ha altresì evidenziato che gli odierni imputati avevano reso dichiarazioni palesemente incongrue negando persino di conoscersi mentre erano stati visti parlare ed uscire insieme dall'abitazione. 1.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. Va premesso che in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna a titolo di concorso per la detenzione di stupefacente, desumendo l'elemento soggettivo dalla condotta dell'imputata, tesa a disfarsi dello stupefacente mentre era sola in casa, sapendo dove la droga fosse custodita, e così dimostrando la sua autonoma disponibilità della sostanza) (Sez. 4, n. 28890 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Merolla, Rv. 276571).Ebbene nella specie la Corte territoriale, rispondendo a quanto già argomentato in sede di appello, ha posto in rilievo con motivazione logica e conseguenziale che l'arresto del Lusha ha indotto una reazione degli altri poco compatibile con l'ipotesi del mero favoreggiamento personale ed inoltre che la frequentazione da parte del Dati e del Mema della casa del Lusha nei dieci giorni antecedenti il controllo rende poco credibile che siano rimasti estranei al confezionamento in panetti della marijuana. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che ai fini dell'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massinnata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dea. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). La Corte regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. La configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959). In argomento si registra altresì l'intervento delle Sezioni Unite per le quali la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. ed il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione). Nella specie la Corte territoriale ha valorizzato il dato ponderale unitamente al principio attivo presente nella marijuana sequestrata da cui risultano ricavabili n. 940 dosi oltre alle modalità della condotta che denotano come il prevenuto fosse coinvolto in un'attività di traffico di stupefacenti organizzata. 1.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. Ed invero, la Corte territoriale ha correttamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche stante l'assenza di elementi positivi va lorizza bili. Quanto al profilo attinente alla pena, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20.3.2013, Rv. 256197). Nella specie la pena si è assestata sulla media edittale. 2. Il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso manifestamente infondato. Il primo motivo è manifestamente infondato. Lo stesso risulta nella sostanza sovrapponibile al primo motivo del primo ricorso rinviandosi pertanto a quanto già ritenuto sul punto. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L' applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo. Ebbene, la Corte territoriale ha correttamente motivato l'applicazione della recidiva alla luce del precedente specifico nel quinquennio (oltre ad un precedente per detenzione abusiva di armi) e delle circostanze e della gravità del fatto nuovamente commesso indicativo di persistente pericolosità sociale. I restanti motivi sono manifestamente infondati per le ragioni già esposte nell'esame del primo ricorso. Per le considerazioni svolte, i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam